CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 1961
Cassazione n. 18361/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1961 avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 maggio 2019, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cui all'imputazione siccome riformulata all'udienza del 18.12.2018 e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, esclusa la contestata recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione ed C. 2.400,00 di multa e alle pena accessorie di legge. 2. Con pronuncia resa in data 1 dicembre 2020, la Corte di appello di Caltanissetta escludeva la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod. pen. contestata al capo 9 dell'imputazione e, ritenuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza della medesima Corte dell'11.1.2018, irrevocabile dal 10.1.2019, rideterminava la pena complessiva nella misura di anni cinque, mesi due di reclusione ed C. 1.800,00 di multa; sostituiva, altresì, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea per la durata di anni cinque ed escludeva l'interdizione legale e la sospensione della responsabilità genitoriale, confermando nel resto la decisione appellata. 3. Avverso quest'ultima sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocata [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 cod. pen., 187 e 192 cod. proc. pen." con riguardo alla sussistenza dell'associazione finalizzata alla commissione di delitti in materia di armi di cui al capo 3 dell'imputazione. 3.2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 cod. pen., 23 legge 110/75, 649 e 125, comma 3, cod. proc. pen." con riguardo al reato contestato al capo 4 della rubrica. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 7 legge 203/1991 (oggi 416-bis 1 cod. pen.) e 125, comma 3, cod. proc. peri.". 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. peri., in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen.".4. In data 9 novembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al proposto ricorso con dichiarazione effettuata, ai sensi dell'ad. 123 cod. proc. pen., all'Ufficio matricola della C.C. di Caltanissetta. 5. Si è proceduto alla trattazione del processo con contradditorio scritto, ai sensi dell'ad, 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione, alla stregua del principio di diritto secondo cui "è valida la rinuncia al ricorso per cassazione effettuata personalmente dall'imputato e ritualmente trasmessa alla Cancelleria della Corte di Cassazione dall'ufficio matricola della casa circondariale ove questi è ristretto" (Cass. Sez. 1,. n. 32155 del 19/06/2013 Rv. 256508 - 01). 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'ad. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]