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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 novembre 2022

Cassazione n. 00418/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo: in via principale, il rinvio della trattazione del processo in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale sollevara in relazione all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011; in subordine, l'inammissibilità del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 2.2.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente in quanto mai conseguita), riduceva la pena inflitta al predetto imputato nella misura di mesi sei di arresto, confermando nel reato la decisione appellata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per erronea applicazione della legge penale.

Ha, al riguardo, sostenuto che l'avviso orale altro non è che un ammonimento verbale a tenere una condotta di vita conforme alla legge, senza che a carico del destinatario derivino limitazioni alla propria sfera di libertà o l'imposizione di vincoli di fare o non fare; che, infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'avviso orale possa legittimare la revoca della patente di guida.

3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso, per iscritto, chiedendo, in via principale, il rinvio del ricorso in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sollevata dalla Corte di cassazione in data 17 maggio 2021, e, in caso contrario, che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione.

4. Il processo, fissato per l'udienza dell'i luglio 2022, è stato rinviato, prima all'udienza del 6 ottobre e, poi, a quella del 17 novembre 2022 in attesa dell'indicata decisione della Corte Costituzionale che è intervenuta il 17 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1 Premesso che la Corte Costituzionale, con decisione emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione, ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato per le ragioni di seguito esplicitate.

E in vero - come è stato osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - la norma di cui all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011 collega la sanzione penale alla mera guida di un autoveicolo o motociclo senza patente (cioè non posseduta, perché non conseguita o scaduta, ovvero negata o revocata), da parte di persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale.

Ebbene, poiché la norma in questione non elenca le misure di prevenzione personali che costituiscono il presupposto della rilevanza penale della guida senza permesso a condurre, ritiene il Collegio che essa si riferisca tanto alla sorveglianza speciale applicata dall'[OSCURATO:PERSONA], quanto alle misure applicate dall'Autorità amministrativa, non sussistendo alcun elemento testuale che consenta di escluderle.

2. Anzi, tale interpretazione risulta coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del 17 ottobre 2022, n. 211, che, nello spiegare che nella fattispecie di cui all'art. 73 d.

Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutinio, non è ravvisabile un'ipotesi di responsabilità d'autore, ha espressamente affermato che "le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'Autorità amministrativa, sia se adottate dall'[OSCURATO:PERSONA], presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica".

Così dimostrando che la suddetta norma si riferisce tanto alla sorveglianza speciale applicata dall'[OSCURATO:PERSONA], quanto alle misure applicate dall'Autorità amministrativa.

3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali.

Così deciso, il 17 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo: in via principale, il rinvio della trattazione del processo in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale sollevara in relazione all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011; in subordine, l'inammissibilità del ricorso ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2021, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede in data 2.2.2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 (perché, sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale, era stato sorpreso alla guida di un'autovettura sprovvisto di patente in quanto mai conseguita), riduceva la pena inflitta al predetto imputato nella misura di mesi sei di arresto, confermando nel reato la decisione appellata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per erronea applicazione della legge penale. Ha, al riguardo, sostenuto che l'avviso orale altro non è che un ammonimento verbale a tenere una condotta di vita conforme alla legge, senza che a carico del destinatario derivino limitazioni alla propria sfera di libertà o l'imposizione di vincoli di fare o non fare; che, infatti, la più recente giurisprudenza amministrativa ha escluso che l'avviso orale possa legittimare la revoca della patente di guida. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso, per iscritto, chiedendo, in via principale, il rinvio del ricorso in attesa della decisione della Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011, sollevata dalla Corte di cassazione in data 17 maggio 2021, e, in caso contrario, che il ricorso venga dichiarato inammissibile con ogni conseguente statuizione. 4. Il processo, fissato per l'udienza dell'i luglio 2022, è stato rinviato, prima all'udienza del 6 ottobre e, poi, a quella del 17 novembre 2022 in attesa dell'indicata decisione della Corte Costituzionale che è intervenuta il 17 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1 Premesso che la Corte Costituzionale, con decisione emessa in data 17 ottobre 2022, n. 211, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sollevate in riferimento agli artt. 3, 25, comma 2, e 27, comma 3, della Costituzione, ritiene il Collegio che il ricorso non sia fondato per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero - come è stato osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria - la norma di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 collega la sanzione penale alla mera guida di un autoveicolo o motociclo senza patente (cioè non posseduta, perché non conseguita o scaduta, ovvero negata o revocata), da parte di persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione personale. Ebbene, poiché la norma in questione non elenca le misure di prevenzione personali che costituiscono il presupposto della rilevanza penale della guida senza permesso a condurre, ritiene il Collegio che essa si riferisca tanto alla sorveglianza speciale applicata dall'[OSCURATO:PERSONA], quanto alle misure applicate dall'Autorità amministrativa, non sussistendo alcun elemento testuale che consenta di escluderle. 2. Anzi, tale interpretazione risulta coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza del 17 ottobre 2022, n. 211, che, nello spiegare che nella fattispecie di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutinio, non è ravvisabile un'ipotesi di responsabilità d'autore, ha espressamente affermato che "le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall'Autorità amministrativa, sia se adottate dall'[OSCURATO:PERSONA], presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l'attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica". Così dimostrando che la suddetta norma si riferisce tanto alla sorveglianza speciale applicata dall'[OSCURATO:PERSONA], quanto alle misure applicate dall'Autorità amministrativa. 3. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 novembre 202
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