CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza del 18 agosto del 2018, aveva applicato al ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere relativamente ai reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) ed a due episodi di estorsione (capi 8 e 43), negando la misura in relazione ad.un ulteriore episodio estorsivo contestato al. capo 5 della imputazione provvisoria, secondo la quale il ricorrente, in concorso con il suocero [OSCURATO:PERSONA], aveva minacciato [OSCURATO:PERSONA] affinché tollerasse senza opporre resistenza che sui suoi terreni pascolasse il gregge del Sanfilippo e che i fondi venissero coltivati da questi senza corrispettivo. Su appello del Pubblico ministero inerente a tale ultima statuizione, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, applicava la massima misura cautelare anche in relazione al reato di cui al capo 5. La vicenda attiene alle dinamiche illecite riferibili al clan di matrice mafiosa dei Sanfilippo, operante nel territorio di Mazzarino, centro della provincia di Caltanissetta, inserito nella più vasta organizzazione denominata "Stidda" ed al quale sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] sono stati ritenuti appartenere. Le attività criminali, coinvolgenti parecchi soggetti sottoposti ad indagine, riguardano principalmente reati di estorsione ed in materia di sostanze stupefacenti. L'indagine si è avvalsa di intercettazione anche tramite captatore informatico, di attività classiche di polizia giudiziaria e di dichiarazioni di collaboratori di giustizia. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato tutta la dinamica del fatto, estrinsecatasi per lungo tempo, a partire dal 2014, tra la persona offesa ed il solo [OSCURATO:PERSONA] senza la presenza del ricorrente se non in una sola occasione nella quale sarebbe stata proferita una frase minacciosa ai danni della vittima, riportata nella imputazione provvisoria ("tratturia, tratturia che poi ti faccio vedere io"), che la persona offesa non avrebbe saputo attribuire all'uno o all'altro degli interlocutori ed il cui significato non sarebbe minaccioso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, per avere il Tribunale immotivatamente ritenuto non bastevole a salvaguardare il pericolo di recidiva la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, applicata ad altro concorrente nei medesimi reati e proporzionata rispetto al fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, tentando di offrire una alternativa ricostruzione in fatto della vicenda illecita. Infatti, il Tribunale, al di là della frase riportata nel capo di imputazione come sopra riprodotta - e che, comunque, neanche il ricorrente nega essere stata proferita ai danni della vittima - ha valorizzato la circostanza che l'incontro con la persona offesa al quale era stato presente il ricorrente, si inseriva in una lunga serie di atti intimidatori e vessatori posti in essere dal suocero dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e dei quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva mostrato di essere a conoscenza non solo in ragione della comune appartenenza con il suo affine all'organizzazione mafiosa Sanfilippo, ma anche per quanto esplicitamente intimato dal ricorrente in quella occasione alla vittima. E, cioè, che costei non si sarebbe dovuta recare dai carabinieri a denunciare l'ennesimo sopruso subito ma si doveva rivolgere a "loro"; frase che il Tribunale, con valutazioni di contesto scevre da vizi logici, ha inteso come pretesa affinché la persona offesa riconoscesse a lui ed al suocero il controllo incondizionato del territorio quale tipica espressione di mafiosità e, con esso, il fatto di tollerare le vessazioni sull'utilizzo dei terreni delle quali lo stesso ricorrente era a conoscenza, anch'egli esercitando, come il suocero e con lui, l'attività di pastore, secondo quanto emerge anche dal ricorso. Di tale decisivo assunto accusatorio il ricorso non fa menzione. 2. Anche le critiche relative alla sussistenza delle esigenze cautelari sono generiche, dal momento che non tengono conto del fatto che il Tribunale ha ricostruito l'episodio estorsivo inserendolo in una cornice mafiosa, come risulta anche dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod.pen., rilevando la pericolosità del ricorrente in quanto inserito nel sodalizio criminale Sanfilippo, come desunto dalla commissione degli altri reati contestatigli ed indicati in premessa, che hanno giustificato, anche a prescindere dalla estorsione in discorso, l'applicazione della massima misura cautelare in atto e la sussistenza del pericolo di recidiva, presunta ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e relativa pure alla adeguatezza della misura carceraria, non elisa da elementi di segno contrario, che neanche il ricorrente specificamente deduce. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.04.2022. Il Consigliere estensore Il Presidente