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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2025

Cassazione n. 32381/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26701/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ’90 S.r.l. (03989711001), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 51/54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 1536/2022, depositata il 30 marzo 2022, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] Riscossione udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. –[OSCURATO:PERSONA] ’90 S.r.l., sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1536/2022, depositata il 30 marzo 2022, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettatol’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su presupposte cartelle di pagamento. 1.1 –Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che: - l’eccezione di giudicato esterno, formulata con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720160220823309000, andava disattesa in quanto la sentenza emessa dallaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 19/11/2018, non era passata in giudicato; - « Quanto ai motivi afferenti le notifiche delle cartelle 09720170026880377000, 09720170071880653000 e 09720170102776667000, … dai documenti prodotti dall'ufficio, si evince come le citate cartelle siano state notificate alla società appellante per mezzo di posta elettronica certificata in ossequio all'art. 26D.P.R. 602/73 ed al D.P.R. 68/05»; difatti, l’agente della riscossione aveva dato prova delle relative notifiche « allegando le attestazioni di avvenuta consegna nella casella di destinazione di ogni singola cartella.

Inoltre la suddetta dimostrazione veniva fornita e nel giudizio di primo grado mediante, produzione documental e cartacea, e nel secondo grado mediante allegazione telematica ( trattandosi di appello telematica).», così che «ogni ulteriore vizio delle stesse risulta non più proponibile,non essendo state impugnate tempestivamente.» e «ogni ulteriore motivo, compreso quello relativo alla eccepita (tardiva) prescrizione e/o alla generico disconoscimento degli atti prodotti, deve essere ritenuto assorbito».

2. –L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. –Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2712 e 2719 cod. civ. , ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva posto a fondamento della decisione documentazione (relativa agli atti di notifica) che aveva formato oggetto di espresso disconoscimento (già con memoria depositata nel primo grado di giudizio) quanto alla sua conformità agli originali, siccome trattandosi di mere copie fotostatiche, e gli stessi originali dovendosi ritenere inesistenti in relazione alla dedotta omessa notifica degli atti presupposti.

2. –Il motivo è destituito di fondamento. 2.1 -Innanzitutto, il giudice del gravame non ha affatto omesso di pronunciare sull’operato disconoscimento in quanto, come anticipato, ha specificamente esaminato la documentazione che al processo era stata offerta (anche nel formato telematico) così accertandone (implicitamente ma inequivocamente) i relativi contenuti, così come in immediato seguito si dirà. 2.2 – Quanto, difatti, alla contestazione della conformità all'originale di documentiprodotti in copia, la Corte ha statuito, da un lato, che detta contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attravers o l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, n. 7775); e, dall’altro, che la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) «non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» in quanto detta contestazione «non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.» (v., anche qui ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n.940).

E, nella fattispecie, nemmeno risulta allegata una qualche specifica contestazione che (così) è solo autoproclamata e, in buona sostanza (per le stesse indicazioni che ne sono state operate in ricorso), si è risolta nel medesimo disconoscimento dei prodotti atti di notifica.

3. –Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2909 cod. civ., ed agli artt. 112, 115 e 329 cod. proc. civ.

Dopo aver premesso che, con l’atto di appello, era statodedotto il giudicato esterno che si era formato relativamente alla cartella di pagamento n. 09720160220823309000per effetto della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 20315/2018 , la ricorrente assumeche, con la memoria depositata (sempre) nel grado di appello, era stato (diversamente) dedotto il giudicato esterno che si era formato in relazione alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 3567/6/2020 che aveva accertato « la definitività della Sentenza della CTP di Roma n. 20315/2018 (che ha annullato la cartella di pagamento n. 09720160220823309000)» e che, con riferimento ad altre cartelle di pagamento (nn. 09720160220823309000, 09720170026880377000, 09720170071880653000, 09720170102776667000 e 09720170128959609000), aveva rilevato « l’omessa notificazione di varie cartelle di pagamento, tra cui le cartelle nn. 09720170026880377000, 09720170071880653000, 09720170102776667000 e 09720170128959609000, oggetto del presente gravame».

Siccome, quindi, quest’ultima pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Roma era stata appellata (solo) da essa esponente, e relativamente alle spese liquidate per il primo grado di giudizio, - quindi definita in appello dalla sentenza n. 501/2022, depositata il 4 febbraio 2022, della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio «che ribadiva la definitività della Sentenza della CTP di Roma n. 20315/2018 (e quindi la definitività dell’annullamento della cartella di pagamento n. 09720160220823309000, come espressamente eccepito dalla ricorrente nel primo motivo di gravame) e rigettava l’appello spese proposto»- doveva ritenersi definitivo l ’annullamento «delle cartelle di pagamento nn. 09720170026880377000, 09720170071880653000, 09720170102776667000 e 09720170128959609000».

Soggiunge, quindi, la ricorrente che il rilievo svolto dal giudice del gravame, relativamente alla sentenza n. 20315/2018, era il «frutto di una pretestuosa e solamente parziale ricostruzione effettuata dalla CTR sulla base delle appositamente scarne informazioni contenute nelle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.» in quanto il giudice del gravame si era pronunciat o « su un’eccezione diversa da quella spiegata dal ricorrente ovvero, quanto meno, in maniera del tutto incompleta: ha infatti preso in considerazione l’eccezione formulata nell’appello, omettendo del tutto di valutare quella spiegata con le memorie illustrative.».

Difatti, «La sentenza cui la CTR fa riferimento è la n. 20315/2018 relativa alla sola cartella n. 09720160220823309000 … nella quale l’atto viene annullato per intervenuta prescrizione stante la nullità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici la formazione del ruolo ….La sentenza è stata oggetto di appello sia da parte del ricorrente in punto di spese, che da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel merito (rispettivamente giudizi RGA 1228/2019 e RGA 3897/2019 della CTR Lazio).La CTR sul punto ha deciso con sentenza n. 4707/2021, avverso la quale è attualmente pendente il ricorso per cassazione, iscritto al n.

R.G. 10705/2022 di questa Suprema Corte, che si trova attualmente in attesa di fissazione dell’udienza.».

4. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti in appresso precisati. 4.1 – Occorre premettere che – nel pur tortuoso percorso argomentativo che connota le censure in esame –la stessa ricorrente deduce che la sentenza (n. 20315/2018, del 6 dicembre 2018) di annullamento della cartella di pagamento n. 09720160220823309000 non è passata in giudicato; né, del resto, il giudicato può ritenersi formato su di una pronuncia (la sentenza n. 3567/2020, del 16 giugno 2020) che si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere (sulla impugnazione di un avviso di intimazione)in ragione del disposto annullamento della cartella da parte della precitata sentenza(per il rilievo che la sentenza che ha pronunciato la cessazione della materia del contendere non è idonea a passare in giudicato, limitandosi l’efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, v.

Cass., Sez.

U. , 28 settembre 2000, n. 1048). 4.2 – Quanto, invece, alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 3567/6/2020, del 16 giugno 2020, la questione era stata in effetti posta con la memoria depositata nel grado di appello e non risulta che sulla stessa la gravata pronuncia abbia svolto un qualche esame(atteso, poi, che l’eccezione di giudicato esterno finiva questa volta per rilevare con riferimento alle cartelle di pagamento sopra riassunte, cartelle diverse da quella che aveva formato oggetto della sentenza n. 20315/2018, del 6 dicembre 2018). 4.3 –Va, peraltro, rimarcato che , in relazione alla disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma3, - alla cui stregua «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.», - le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez.

U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. Sez.

U., 4 marzo 2008, n. 5791).

Sotto il profilo, quindi, dell’efficacia ultrattiva del giudicato, si è rilevato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo ( Cass. Sez.

U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde , ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675). 4.3.1 – Nell’esame del merito della questione (così) posta andrà, pertanto, operata una distinzione in funzione dell’oggetto dei giudizi che vengono in considerazione, del contenuto degli atti di impugnazione e degli stessi decisa che ne siano conseguiti, tenuto conto della diversa allocazione del rapporto di imposta (che involge la sussistenza della pretesa impositiva) rispetto a quello (conseguente) che involge i soli atti di riscossione.

5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo di ricorso accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con riferimento all’eccezione di giudicato esterno.

P.Q.M La Corte, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura del secondo motivo accolto e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26701/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ’90 S.r.l. (03989711001), in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 51/54, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suo Direttore p.t. , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente – avverso la sentenza n. 1536/2022, depositata il 30 marzo 2022, della Commissione tributaria regionaledel Lazio; [OSCURATO:PERSONA] Riscossione udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –[OSCURATO:PERSONA] ’90 S.r.l., sulla base di due motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 1536/2022, depositata il 30 marzo 2022, con la quale la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettatol’appello proposto dalla stessa parte, odierna ricorrente, così confermando la decisione di prime cure che aveva disatteso l’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su presupposte cartelle di pagamento. 1.1 –Per quel che qui rileva, il giudice del gravame ha considerato che: - l’eccezione di giudicato esterno, formulata con riferimento alla cartella di pagamento n. 09720160220823309000, andava disattesa in quanto la sentenza emessa dallaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, in data 19/11/2018, non era passata in giudicato; - « Quanto ai motivi afferenti le notifiche delle cartelle 09720170026880377000, 09720170071880653000 e 09720170102776667000, … dai documenti prodotti dall'ufficio, si evince come le citate cartelle siano state notificate alla società appellante per mezzo di posta elettronica certificata in ossequio all'art. 26D.P.R. 602/73 ed al D.P.R. 68/05»; difatti, l’agente della riscossione aveva dato prova delle relative notifiche « allegando le attestazioni di avvenuta consegna nella casella di destinazione di ogni singola cartella. Inoltre la suddetta dimostrazione veniva fornita e nel giudizio di primo grado mediante, produzione documental e cartacea, e nel secondo grado mediante allegazione telematica ( trattandosi di appello telematica).», così che «ogni ulteriore vizio delle stesse risulta non più proponibile,non essendo state impugnate tempestivamente.» e «ogni ulteriore motivo, compreso quello relativo alla eccepita (tardiva) prescrizione e/o alla generico disconoscimento degli atti prodotti, deve essere ritenuto assorbito». 2. –L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. –Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2712 e 2719 cod. civ. , ed all’art. 112 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che il giudice del gravame aveva posto a fondamento della decisione documentazione (relativa agli atti di notifica) che aveva formato oggetto di espresso disconoscimento (già con memoria depositata nel primo grado di giudizio) quanto alla sua conformità agli originali, siccome trattandosi di mere copie fotostatiche, e gli stessi originali dovendosi ritenere inesistenti in relazione alla dedotta omessa notifica degli atti presupposti. 2. –Il motivo è destituito di fondamento. 2.1 -Innanzitutto, il giudice del gravame non ha affatto omesso di pronunciare sull’operato disconoscimento in quanto, come anticipato, ha specificamente esaminato la documentazione che al processo era stata offerta (anche nel formato telematico) così accertandone (implicitamente ma inequivocamente) i relativi contenuti, così come in immediato seguito si dirà. 2.2 – Quanto, difatti, alla contestazione della conformità all'originale di documentiprodotti in copia, la Corte ha statuito, da un lato, che detta contestazione non può avvenire con clausole di stile e generiche, «quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attravers o l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale» (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, n. 7775); e, dall’altro, che la stessa contestazione di parte (che neghi la conformità in discorso) «non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa» in quanto detta contestazione «non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.» (v., anche qui ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2022, n. 1324; Cass., 8 giugno 2018, n. 14950; Cass., 21 novembre 2011, n. 24456; Cass., 21 aprile 2010, n. 9439; Cass., 4 marzo 2004, n. 4395; Cass., 16 ottobre 2001, n. 12598; Cass., 12 maggio 2000, n. 6090; Cass., 5 febbraio 1996, n.940). E, nella fattispecie, nemmeno risulta allegata una qualche specifica contestazione che (così) è solo autoproclamata e, in buona sostanza (per le stesse indicazioni che ne sono state operate in ricorso), si è risolta nel medesimo disconoscimento dei prodotti atti di notifica. 3. –Col secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2909 cod. civ., ed agli artt. 112, 115 e 329 cod. proc. civ. Dopo aver premesso che, con l’atto di appello, era statodedotto il giudicato esterno che si era formato relativamente alla cartella di pagamento n. 09720160220823309000per effetto della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 20315/2018 , la ricorrente assumeche, con la memoria depositata (sempre) nel grado di appello, era stato (diversamente) dedotto il giudicato esterno che si era formato in relazione alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 3567/6/2020 che aveva accertato « la definitività della Sentenza della CTP di Roma n. 20315/2018 (che ha annullato la cartella di pagamento n. 09720160220823309000)» e che, con riferimento ad altre cartelle di pagamento (nn. 09720160220823309000, 09720170026880377000, 09720170071880653000, 09720170102776667000 e 09720170128959609000), aveva rilevato « l’omessa notificazione di varie cartelle di pagamento, tra cui le cartelle nn. 09720170026880377000, 09720170071880653000, 09720170102776667000 e 09720170128959609000, oggetto del presente gravame». Siccome, quindi, quest’ultima pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Roma era stata appellata (solo) da essa esponente, e relativamente alle spese liquidate per il primo grado di giudizio, - quindi definita in appello dalla sentenza n. 501/2022, depositata il 4 febbraio 2022, della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio «che ribadiva la definitività della Sentenza della CTP di Roma n. 20315/2018 (e quindi la definitività dell’annullamento della cartella di pagamento n. 09720160220823309000, come espressamente eccepito dalla ricorrente nel primo motivo di gravame) e rigettava l’appello spese proposto»- doveva ritenersi definitivo l ’annullamento «delle cartelle di pagamento nn. 09720170026880377000, 09720170071880653000, 09720170102776667000 e 09720170128959609000». Soggiunge, quindi, la ricorrente che il rilievo svolto dal giudice del gravame, relativamente alla sentenza n. 20315/2018, era il «frutto di una pretestuosa e solamente parziale ricostruzione effettuata dalla CTR sulla base delle appositamente scarne informazioni contenute nelle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.» in quanto il giudice del gravame si era pronunciat o « su un’eccezione diversa da quella spiegata dal ricorrente ovvero, quanto meno, in maniera del tutto incompleta: ha infatti preso in considerazione l’eccezione formulata nell’appello, omettendo del tutto di valutare quella spiegata con le memorie illustrative.». Difatti, «La sentenza cui la CTR fa riferimento è la n. 20315/2018 relativa alla sola cartella n. 09720160220823309000 … nella quale l’atto viene annullato per intervenuta prescrizione stante la nullità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici la formazione del ruolo ….La sentenza è stata oggetto di appello sia da parte del ricorrente in punto di spese, che da parte di [OSCURATO:PERSONA] nel merito (rispettivamente giudizi RGA 1228/2019 e RGA 3897/2019 della CTR Lazio).La CTR sul punto ha deciso con sentenza n. 4707/2021, avverso la quale è attualmente pendente il ricorso per cassazione, iscritto al n. R.G. 10705/2022 di questa Suprema Corte, che si trova attualmente in attesa di fissazione dell’udienza.». 4. – Il motivo è fondato, e va accolto, nei soli limiti in appresso precisati. 4.1 – Occorre premettere che – nel pur tortuoso percorso argomentativo che connota le censure in esame –la stessa ricorrente deduce che la sentenza (n. 20315/2018, del 6 dicembre 2018) di annullamento della cartella di pagamento n. 09720160220823309000 non è passata in giudicato; né, del resto, il giudicato può ritenersi formato su di una pronuncia (la sentenza n. 3567/2020, del 16 giugno 2020) che si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere (sulla impugnazione di un avviso di intimazione)in ragione del disposto annullamento della cartella da parte della precitata sentenza(per il rilievo che la sentenza che ha pronunciato la cessazione della materia del contendere non è idonea a passare in giudicato, limitandosi l’efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, v. Cass., Sez. U. , 28 settembre 2000, n. 1048). 4.2 – Quanto, invece, alla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, n. 3567/6/2020, del 16 giugno 2020, la questione era stata in effetti posta con la memoria depositata nel grado di appello e non risulta che sulla stessa la gravata pronuncia abbia svolto un qualche esame(atteso, poi, che l’eccezione di giudicato esterno finiva questa volta per rilevare con riferimento alle cartelle di pagamento sopra riassunte, cartelle diverse da quella che aveva formato oggetto della sentenza n. 20315/2018, del 6 dicembre 2018). 4.3 –Va, peraltro, rimarcato che , in relazione alla disposizione di cui al d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma3, - alla cui stregua «La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.», - le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa, così che l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (Cass. Sez. U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791). Sotto il profilo, quindi, dell’efficacia ultrattiva del giudicato, si è rilevato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitumdel primo ( Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde , ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675). 4.3.1 – Nell’esame del merito della questione (così) posta andrà, pertanto, operata una distinzione in funzione dell’oggetto dei giudizi che vengono in considerazione, del contenuto degli atti di impugnazione e degli stessi decisa che ne siano conseguiti, tenuto conto della diversa allocazione del rapporto di imposta (che involge la sussistenza della pretesa impositiva) rispetto a quello (conseguente) che involge i soli atti di riscossione. 5. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo di ricorso accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese processuali del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia con riferimento all’eccezione di giudicato esterno. P.Q.M La Corte, accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo motivo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al profilo di censura del secondo motivo accolto e
Sentenza Cassazione n. 32381/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris