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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12124/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MOSCAGIURO G)OVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in data 1912/2023 [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la notifica dell'avviso per l'udienza fissata avanti la Sezione Quinta penale di questa Corte per la correzione di un errore materiale contenuto in un'ordinanza emessa dalla Sezione Settima penale- ha inviato una memoria con la quale, oltre indicare i propri dati personali corretti- ha richiesto di che si procedesse a una nuova e diversa qualificazione dei fatti contestati alle imputate e che gli atti venissero perciò trasmessi alla corte di Appello di Taranto; Rilevato che la richiesta, non meglio qualificata, è stata comunque redatta personalmente dalla parte civile, peraltro costituita in un processo la cui pronuncia è già divenuta irrevocabile; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che la richiesta è sottoscritta dal solo Moscagiuro e che l'impugnazione, in assenza di procura speciale validamente rilasciata e conferita dalla signora [OSCURATO:PERSONA], è riferibile solo allo stesso; Ritenuto che la richiesta pervenuta è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità della richiesta segue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile MOSCAGIURO G)OVANNI [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA/dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in data 1912/2023 [OSCURATO:PERSONA], anche nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile costituita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la notifica dell'avviso per l'udienza fissata avanti la Sezione Quinta penale di questa Corte per la correzione di un errore materiale contenuto in un'ordinanza emessa dalla Sezione Settima penale- ha inviato una memoria con la quale, oltre indicare i propri dati personali corretti- ha richiesto di che si procedesse a una nuova e diversa qualificazione dei fatti contestati alle imputate e che gli atti venissero perciò trasmessi alla corte di Appello di Taranto; Rilevato che la richiesta, non meglio qualificata, è stata comunque redatta personalmente dalla parte civile, peraltro costituita in un processo la cui pronuncia è già divenuta irrevocabile; Rilevato che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Rilevato che la richiesta è sottoscritta dal solo Moscagiuro e che l'impugnazione, in assenza di procura speciale validamente rilasciata e conferita dalla signora [OSCURATO:PERSONA], è riferibile solo allo stesso; Ritenuto che la richiesta pervenuta è pertanto inammissibile; Considerato che alla inammissibilità della richiesta segue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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