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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14639/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale egli è stato ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato deduce violazione di legge circa la determinazione della pena inflitta e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità, il medesimo appare reiterativo di profili di censura già adeguatamene vagliati e correttamente disattesi dai Giudici del merito, i quali hanno fornito una congrua motivazione sul punto, evidenziando come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità in considerazione del complessivo valore economico dei beni sottratti nonché della circostanza che l'imputato era già stato condannato in più occasioni per il reato di furto, come emerge dal certificato del casellario giudiziale (si vedano, in particolare, le pagine 2 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento con la quale egli è stato ritenuto colpevole del delitto di furto aggravato; rilevato, altresì, che con l'unico motivo di ricorso la Difesa dell'imputato deduce violazione di legge circa la determinazione della pena inflitta e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da particolare genericità, il medesimo appare reiterativo di profili di censura già adeguatamene vagliati e correttamente disattesi dai Giudici del merito, i quali hanno fornito una congrua motivazione sul punto, evidenziando come il fatto non possa ritenersi di particolare tenuità in considerazione del complessivo valore economico dei beni sottratti nonché della circostanza che l'imputato era già stato condannato in più occasioni per il reato di furto, come emerge dal certificato del casellario giudiziale (si vedano, in particolare, le pagine 2 e ss. della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ma
Sentenza Cassazione n. 14639/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris