CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2015
Cassazione n. 20630/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3484/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 587/2015 depositata il05/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] srl (ora [OSCURATO:PERSONA] sas) aveva impugnato l’iscrizione a ruolo delle somme dovute per imposte dichiarate e non versate, effettuata a seguito di ritardato pagamento di una rata e conseguente decadenza del beneficio della rateizzazione exart. 3 bis comma 4 d.lgs. n. 462 del 1997. 2.[OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Torino aveva accolto il ricorso ritenendo che il tardivo pagamento non potesse essere equiparato all’omesso versamento. 3.[OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) del Piemonte ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. 4.Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sas affidato a due motivi. 5.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. 6.Con ordinanza interlocutoria n. 30169 del 2022 si è disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. (rectius, n. 4), violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 31 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto non era stato notificato alla ricorrente l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione davanti alla CTR, così realizzandosi una violazione del contraddittorio. 2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 101 e 156 c.p.c. in quanto, in assenza di regolare contraddittorio, la sentenza è affettada nullità. 3. I l primo motivo - che è ammissibile, nonostante l’erronea indicazione del parametro normativo, essendo inequivocabilmente riferito ad un vizio del procedimento (Cass. sez. un. n. 17931 del 2013)-è fondato; il secondo resta assorbito. 4. Acquisito il fascicolo d’ufficio relativo al giudizio di merito davanti alla CTR Piemonte, dal suo esame non risulta che il contribuentenon comparso abbia avuto comunicazione dell’udienza di discussione davanti alla CTR, tenuta in data 21.5.2015. 5. Agli atti risulta soltanto l’avviso di comunicazione della udienza di trattazione all’Agenzia delle entrate mentre manca quello relativo alla comunicazione all’appellato. 6.Lo stesso indice non riporta l’avviso indirizzato alla Bertolino sas ma soltanto quello destinato all’Agenzia. 7. Si noti che la stessa Agenzia controricorrente non ha esplicitamente contestato la circostanza dedotta dalla ricorrente, limitandosi ad eccepire l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza, questione già respinta con la precedente ordinanza interlocutoria. 8.Deve riconoscersi la lesione del diritto di difesa del ricorrente e la violazione del principio del contraddittorio , poiché «Nel processo tributario, lacomunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi diappello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessacomunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienzadi discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata» (Cass. n. 27837 del 2018; Cass. n. 18279 del 2018). 9. Accolto, quindi, il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa compo