CassazionedecretoSezione 7Decisione del 23 aprile 2025
Cassazione n. 31005/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e CUie Ce i 'ti 41A--- v, e C,C.ArCA Un À vi L. (Y:7‘ [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale del 10 gennaio 2024 in relazione all'ulteriore prosecuzione del regime detentivo differenziato applicato a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che il motivo unico proposto (violazione ed erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen., dell'art. 125 cod. proc. pen. e motivazione apparente in relazione alla sopravvenuta cessazione della consorteria criminale di riferimento del condannato), anche alla luce delle ulteriori argomentazioni devolute con la memoria depositata a mezzo p.e.c. del 23 aprile 2025, è riproduttivo di profili di censura già vagliati dal Tribunale e, comunque, inerente alla motivazione svolta, a fronte di ricorso consentito solo per violazione di legge. Rilevato, infatti, che avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen.), con il limite, per questa Corte, di rilevare l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi di logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustificativo della decisione, non riscontrato nella specie (Sez. U, del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611; Sez. 1, 9/11/2004, Santapaola, Rv. 230203). Reputato, peraltro, sufficiente e necessario accertare, ai fini della proroga del regime differenziato, che la capacità del condannato di tenere contatti con l'associazione criminale di riferimento non sia venuta meno, con accertamento di merito, che va condotto anche alla stregua di una serie predeterminata di parametri (il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione di riferimento, la perdurante operatività del sodalizio e l'eventuale sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate) da considerare attraverso l'indicazione di indici fattuali, sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l'ambiente criminale esterno (Sez. 7, ord. n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248; Sez. 1 n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo; Rv. 263508), esame svolto dal Tribunale con motivazione non apparente. Rilevato, infatti, che l'ordinanza illustra, con giustificazione che non è apparente o mancante, rispondendo anche alle osservazioni relative all'attuale operatività del sodalizio di riferimento del condannato, il profilo della permanenza all'attualità della pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], posto che il Tribunale di Roma segnala l'acclarata, perdurante vitalità del sodalizio indipendentemente dal coinvolgimento del ricorrente in attività di indagine in tale senso (v. p. 6 e ss.), la permanenza del ruolo di prestigio e di tipo apicale conservato dal ricorrente, oltre al curriculum criminale di [OSCURATO:PERSONA] il quale è indicato come storico appartenente, con ruolo di vertice, all'omonimo clan Onnobono-Scarpa, operante in Castellammare di Stabia, in conflitto con l'altro sodalizio insistente sul medesimo territorio dei D'Alessandro. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che il provvedimento illustra in modo esauriente la mancata dissociazione di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 7 e ss.) e che, comunque, il lamentato travisamento di fonti istruttorie non è vizio ammissibile nella presente sede, essendo limitato il ricorso per cassazione a violazione di legge quale vizio deducibile. Rilevato, infine, che gli argomenti di cui al ricorso, ulteriormente specificati con la memoria da ultimo depositata, sono in parte anche versati in fatto e diretti a sollecitare la rilettura di provvedimenti, adottati anche nei confronti di terzi, comunque denunciando un sostanziale vizio di motivazione non rilevabile nella presente sede, tenuto conto della natura del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gi