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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 12578/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10631/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1054/2020 depositata il 14/10/2020.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 27 aprile 2023.

VENDITA Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare “ad effetti anticipati”, concluso dalle parti in data 26/06/2008, per inadempimento del promissario acquirente, l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra/anticipo di euro 30.000,00 (o meglio di euro 20.000,00, dato il protesto di un assegno bancario di 10.000,00 versato in acconto dall’acquirente) e il risarcimento dei danni;

2. integratosi il contraddittorio, il convenuto, in comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto della domanda dell’attore e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultimo – il quale aveva omesso di conseguire e fornirgli (nei termini contrattuali e/o in tempo utile per il perfezionamento della compravendita) la prescritta certificazione di abitabilità dell’immobile e la cancellazione di ipoteca -, la condanna dell’attore alla restituzione del doppio della caparra, al risarcimento del maggior danno, e al pagamento di un’indennità per i miglioramenti che il richiedente aveva apportato all’immobile;

3. il Tribunale di Fermo, con sentenza del 14/08/2015, in accoglimento della domanda dell’attore, ha dichiarato la risoluzione di diritto ex art. 1454, cod. civ., del preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, ha accertato il diritto dell’attore a trattenere la caparra di euro 10.000,00; infine, ha respinto la richiesta del convenuto di un’indennità per le migliorie;

4. la Corte di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello di Rivosecchi, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla restituzione dell’importo di euro 20.000,00, oltre agli interessi, ed ha conseguentemente regolato le spese dei gradi di merito;

5. il giudice del gravame ha escluso l’essenzialità del termine del 30/09/2009 (prorogato al 31/12/2009) per la stipula del definitivo, pattuito nell’esclusivo interesse dell’acquirente, dato che il promissario acquirente vi aveva rinunciato; ha stigmatizzato il protratto inadempimento del promittente venditore nell’ottenere il certificato di agibilità dell’immobile - che gli era stato richiesto dall’altro contraente mediante raccomandata del 10/02/2010, con la quale Rivosecchi informava il proprio dante causa di avere ancora interesse al trasferimento dell’immobile e che aveva bisogno di quel certificato per l’accensione del mutuo per l’acquisto del bene -, e l’omessa comunicazione, dal venditore all’acquirente, della sopravvenienza del certificato (rilasciata a far data dal 15/07/2011); ha ritenuto giustificato il comportamento di attesa di Rivosecchi, in ragione della mancanza di agibilità dell’immobile, e, al contrario, ingiustificato il rifiuto del promittente venditore, esplicitato con la missiva del 3/11/2011, di concludere il contratto.

Sicché (cfr. punto 3) ha dichiarato la risoluzione del preliminare, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 20.000,00, oltre accessori, ed ha invece ritenuto non dovuto il doppio della caparra in quanto il promissario acquirente non era receduto dal contratto, ma ne aveva chiesto la risoluzione;

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, notificato il 13/04/2021, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., il ricorrente premette che la Corte di Ancona ha fondato la propria decisione sulla raccomandata a.r. del 10/02/2010, con la quale Rivosecchi chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] il certificato di agibilità dell’immobile; dopodiché evidenzia l’errore di percezione nella valutazione della raccomandata commesso dal giudice di appello che non ha rilevato che il “cedolino di invio” (i.e. la ricevuta di spedizione) della raccomandata prodotta in giudizio da controparte era privo degli elementi identificativi della spedizione in quanto la parte in alto della detta ricevuta non recava due indispensabili elementi prestampati, quali il codice numerico e il codice a barre della raccomandata;

1.1. il motivo non è fondato;

1.2. in tesi generale, è stato chiarito che «[i]n materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre» (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173);

1.3. la Corte (cfr. Cass. n. 37382/2022) è tornata di recente a occuparsi della portata applicativa dell’art. 115, cod. proc. civ., nell’ottica dell’illegittima decisione sulla base di prove inesistenti (c.d. travisamento della prova), e (per quanto adesso rileva) ha enunciato il principio di diritto secondo cui «[i]n tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguìto dal giudice di merito, l’errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, l’errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti»;

1.4. la fattispecie concreta in esame, tuttavia, sta al di fuori dell’area dell’errore percettivo che cada sul contenuto oggettivo della prova (c.d. travisamento della prova) in ragione del fatto che il giudice di appello non ha posto a fondamento della decisione una prova inesistente, ma ha valutato il materiale probatorio e, con un accertamento di fatto, di per sé incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto acquisita la prova della spedizione della raccomandata del 10/02/2010 –la cui ricevuta di spedizione era priva del codice a barre -la quale, così si esprime la sentenza impugnata, doveva considerarsi pervenuta al destinatario;

2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata che ha accolto la domanda nuova di Rivosecchi, inammissibilmente proposta per la prima volta in appello, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli acconti (pari a euro 20.000,00) che aveva ricevuto da Rivosecchi, laddove, in primo grado, quest’ultimo aveva chiesto, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e la sua condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, salvo il risarcimento del maggior danno;

2.1. il motivo non è fondato;

2.2. la Corte distrettuale, senza pronunciare su domande nuove e mantenendosi entro il perimetro del petitum , per un verso, in accoglimento della riconvenzionale dell’appellante, ha dichiarato la risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento del promittente alienante, condannando alla restituzione di quanto ricevuto; per altro verso, ha escluso che spettasse al promissario acquirente il doppio della caparra confirmatoria;

2.3. rispetto al primo nucleo della decisione, osserva la Corte, in connessione con Cass. n. 18392/2022, che la domanda di restituzione degli acconti versati a fianco della chiesta risoluzione non costituisce una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento dei danni (completiva della risoluzione), ma una semplificazione della domanda iniziale;

2.4. il secondo nucleo della decisione è nel segno della pacifica opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis , Cass. n. 11012/2018 che, in motivazione, richiama Cass. n. 10953/2012; in termini, Cass. nn. 20957/2917, 8571/2019; per un approfondito esame dell’argomento, cfr. Cass. n. 18392/2022, punto 6.), che il Collegio condivide e intende riproporre, in base alla quale, in tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell’art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, trattandosi di statuizione (così Cass. n. 8881/2000) ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione (in termini, Cass. nn. 8630/1998, 11356/2006);

3. il ricorso è rigettato;

4. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata; P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10631/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 1054/2020 depositata il 14/10/2020. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 27 aprile 2023. VENDITA Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Fermo, [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la risoluzione del preliminare di compravendita immobiliare “ad effetti anticipati”, concluso dalle parti in data 26/06/2008, per inadempimento del promissario acquirente, l’accertamento del proprio diritto a trattenere la caparra/anticipo di euro 30.000,00 (o meglio di euro 20.000,00, dato il protesto di un assegno bancario di 10.000,00 versato in acconto dall’acquirente) e il risarcimento dei danni; 2. integratosi il contraddittorio, il convenuto, in comparsa di risposta, ha chiesto il rigetto della domanda dell’attore e, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento di quest’ultimo – il quale aveva omesso di conseguire e fornirgli (nei termini contrattuali e/o in tempo utile per il perfezionamento della compravendita) la prescritta certificazione di abitabilità dell’immobile e la cancellazione di ipoteca -, la condanna dell’attore alla restituzione del doppio della caparra, al risarcimento del maggior danno, e al pagamento di un’indennità per i miglioramenti che il richiedente aveva apportato all’immobile; 3. il Tribunale di Fermo, con sentenza del 14/08/2015, in accoglimento della domanda dell’attore, ha dichiarato la risoluzione di diritto ex art. 1454, cod. civ., del preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, ha accertato il diritto dell’attore a trattenere la caparra di euro 10.000,00; infine, ha respinto la richiesta del convenuto di un’indennità per le migliorie; 4. la Corte di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello di Rivosecchi, ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla restituzione dell’importo di euro 20.000,00, oltre agli interessi, ed ha conseguentemente regolato le spese dei gradi di merito; 5. il giudice del gravame ha escluso l’essenzialità del termine del 30/09/2009 (prorogato al 31/12/2009) per la stipula del definitivo, pattuito nell’esclusivo interesse dell’acquirente, dato che il promissario acquirente vi aveva rinunciato; ha stigmatizzato il protratto inadempimento del promittente venditore nell’ottenere il certificato di agibilità dell’immobile - che gli era stato richiesto dall’altro contraente mediante raccomandata del 10/02/2010, con la quale Rivosecchi informava il proprio dante causa di avere ancora interesse al trasferimento dell’immobile e che aveva bisogno di quel certificato per l’accensione del mutuo per l’acquisto del bene -, e l’omessa comunicazione, dal venditore all’acquirente, della sopravvenienza del certificato (rilasciata a far data dal 15/07/2011); ha ritenuto giustificato il comportamento di attesa di Rivosecchi, in ragione della mancanza di agibilità dell’immobile, e, al contrario, ingiustificato il rifiuto del promittente venditore, esplicitato con la missiva del 3/11/2011, di concludere il contratto. Sicché (cfr. punto 3) ha dichiarato la risoluzione del preliminare, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di euro 20.000,00, oltre accessori, ed ha invece ritenuto non dovuto il doppio della caparra in quanto il promissario acquirente non era receduto dal contratto, ma ne aveva chiesto la risoluzione; 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con due motivi, notificato il 13/04/2021, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115, cod. proc. civ., il ricorrente premette che la Corte di Ancona ha fondato la propria decisione sulla raccomandata a.r. del 10/02/2010, con la quale Rivosecchi chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] il certificato di agibilità dell’immobile; dopodiché evidenzia l’errore di percezione nella valutazione della raccomandata commesso dal giudice di appello che non ha rilevato che il “cedolino di invio” (i.e. la ricevuta di spedizione) della raccomandata prodotta in giudizio da controparte era privo degli elementi identificativi della spedizione in quanto la parte in alto della detta ricevuta non recava due indispensabili elementi prestampati, quali il codice numerico e il codice a barre della raccomandata; 1.1. il motivo non è fondato; 1.2. in tesi generale, è stato chiarito che «[i]n materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre» (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173); 1.3. la Corte (cfr. Cass. n. 37382/2022) è tornata di recente a occuparsi della portata applicativa dell’art. 115, cod. proc. civ., nell’ottica dell’illegittima decisione sulla base di prove inesistenti (c.d. travisamento della prova), e (per quanto adesso rileva) ha enunciato il principio di diritto secondo cui «[i]n tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguìto dal giudice di merito, l’errore di valutazione nell’apprezzamento dell’idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell’art. 115 del medesimo codice, l’errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti»; 1.4. la fattispecie concreta in esame, tuttavia, sta al di fuori dell’area dell’errore percettivo che cada sul contenuto oggettivo della prova (c.d. travisamento della prova) in ragione del fatto che il giudice di appello non ha posto a fondamento della decisione una prova inesistente, ma ha valutato il materiale probatorio e, con un accertamento di fatto, di per sé incensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto acquisita la prova della spedizione della raccomandata del 10/02/2010 –la cui ricevuta di spedizione era priva del codice a barre -la quale, così si esprime la sentenza impugnata, doveva considerarsi pervenuta al destinatario; 2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., si censura la sentenza impugnata che ha accolto la domanda nuova di Rivosecchi, inammissibilmente proposta per la prima volta in appello, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione degli acconti (pari a euro 20.000,00) che aveva ricevuto da Rivosecchi, laddove, in primo grado, quest’ultimo aveva chiesto, in riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore e la sua condanna alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria, salvo il risarcimento del maggior danno; 2.1. il motivo non è fondato; 2.2. la Corte distrettuale, senza pronunciare su domande nuove e mantenendosi entro il perimetro del petitum , per un verso, in accoglimento della riconvenzionale dell’appellante, ha dichiarato la risoluzione del preliminare di compravendita per inadempimento del promittente alienante, condannando alla restituzione di quanto ricevuto; per altro verso, ha escluso che spettasse al promissario acquirente il doppio della caparra confirmatoria; 2.3. rispetto al primo nucleo della decisione, osserva la Corte, in connessione con Cass. n. 18392/2022, che la domanda di restituzione degli acconti versati a fianco della chiesta risoluzione non costituisce una domanda nuova rispetto a quella di risarcimento dei danni (completiva della risoluzione), ma una semplificazione della domanda iniziale; 2.4. il secondo nucleo della decisione è nel segno della pacifica opinione della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis , Cass. n. 11012/2018 che, in motivazione, richiama Cass. n. 10953/2012; in termini, Cass. nn. 20957/2917, 8571/2019; per un approfondito esame dell’argomento, cfr. Cass. n. 18392/2022, punto 6.), che il Collegio condivide e intende riproporre, in base alla quale, in tema di caparra confirmatoria, qualora la parte non inadempiente, invece di recedere dal contratto, preferisca domandarne la risoluzione, ai sensi dell’art. art. 1385, terzo comma, cod. civ., la restituzione di quanto versato a titolo di caparra è dovuta dalla parte inadempiente quale effetto della risoluzione stessa, in conseguenza della caducazione della sua causa giustificativa, trattandosi di statuizione (così Cass. n. 8881/2000) ricollegabile agli effetti restitutori propri della risoluzione negoziale come conseguenza del venir meno della causa della corresponsione (in termini, Cass. nn. 8630/1998, 11356/2006); 3. il ricorso è rigettato; 4. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di legittimità poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata; P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
Sentenza Cassazione n. 12578/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris