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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 dicembre 2021

Cassazione n. 18407/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Vicenza in punto di pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dello stesso per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna (Altissimo, il 14/10/2016).

2. Il ricorso consta di due motivi:

2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, lett. c), cod. strada; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen.

La doglianza afferisce al prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico effettuato presso il nosocomio ove l'imputato era stato ricoverato, in assenza di consenso del paziente e del dovuto avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. 2.2.

Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché motivazione carente in relazione alla pena irrogata, essendosi la Corte di appello, a fronte di un articolato motivo sul punto, limitata all'uso di un'espressione sintetica senza dar conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.

Il 25/11/21 sono pervenute note scritte del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA].

4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 14/10/2021 il relativo termine di prescrizione.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 14/10/2016; sentenza resa dalla Corte di appello in data 19/11/2020.

Non risultando periodi di sospensione la prescrizione, è dunque maturata il 14/10/2021).

È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Gli atti vanno trasmessi al Prefetto di Vicenza per le determinazioni di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Vicenza per le determinazioni di competenza.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Danie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Vicenza in punto di pena, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità dello stesso per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di incidente stradale e dall'ora notturna (Altissimo, il 14/10/2016). 2. Il ricorso consta di due motivi: 2.1. Con il primo, si deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis, lett. c), cod. strada; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 354 e 356 cod. proc. pen. La doglianza afferisce al prelievo ematico per l'accertamento del tasso alcolemico effettuato presso il nosocomio ove l'imputato era stato ricoverato, in assenza di consenso del paziente e del dovuto avviso di cui agli artt. 356 cod. proc. pen. 2.2. Violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., nonché motivazione carente in relazione alla pena irrogata, essendosi la Corte di appello, a fronte di un articolato motivo sul punto, limitata all'uso di un'espressione sintetica senza dar conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3. Il 25/11/21 sono pervenute note scritte del difensore di fiducia dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 14/10/2021 il relativo termine di prescrizione. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (fatto commesso in data 14/10/2016; sentenza resa dalla Corte di appello in data 19/11/2020. Non risultando periodi di sospensione la prescrizione, è dunque maturata il 14/10/2021). È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Gli atti vanno trasmessi al Prefetto di Vicenza per le determinazioni di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi gli atti al Prefetto di Vicenza per le determinazioni di competenza. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Danie