CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 01610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] il pg conclude per l'inammissibilità del ricorso, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo dichiarava non luogo a provvedere in ordine alla proroga del trattenimento di XXXXXXXXX adottato in data 11 dicembre 2025 dal Questore della Provincia di Trapani ex art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 285. 2. Avverso il decreto della Corte di appello, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo, la nullità del provvedimento impugnato ex art, 606 comma 1 lett. b. cod. proc. pen. in relazione all’art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, agli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008, all’art. 125 cod. proc. pen., all’art. 134 cod. proc. civ., agli artt. 2, 3 e 111 Cost. Evidenzia il ricorrente che il XXX è trattenuto ininterrottamente dal giorno 11 giugno 2025 prima presso il Centro di permanenza per rimpatri di [OSCURATO:PERSONA] del Lago e, a far data dal 29 novembre 2025, presso quello di Trapani, a seguito di trasferimenti per ragioni amministrative. Il primo provvedimento di trattenimento emesso dal Questore ex art. 14 d.lgs. 286/1998 è convalidato in data 12 giugno 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA]; il XXX presenta domanda di protezione internazionale, rigettata con provvedimento della [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Siracusa e successivamente impugnato dal XXX dinanzi al Tribunale di Catania con ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008; il Tribunale solleva d’ufficio questione di competenza territoriale ancora pendente (udienza fissata per la data del 03.10.2025 poi rinviata d’ufficio al 09.06.2026). In data 21 giugno 2025 il Questore di Agrigento dispone il trattenimento del XXX ai sensi dell’art. 6 comma 3 e comma 2 d.lgs. 142/2015, provvedimento convalidato in data 24 giugno 2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], per un periodo di sessanta giorni e, dunque, sino al 19 agosto 2025, senza tener conto della domanda di protezione internazionale. Proposto il riesame dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di pace per l’irregolarità del trattenimento che doveva interrompersi alla data del 19.08.2025 e non proseguire ex art. 14 d.lgs. 286/1998 stante la pendenza del ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008, il [OSCURATO:PERSONA] di pace rigetta l’istanza di riesame del trattenimento e la richiesta di applicazione di misura alternativa. In data 11 settembre 2025 il Questore di [OSCURATO:PERSONA] emette nuovo provvedimento di proroga del trattenimento nella misura di giorni novanta, provvedimento che è convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] in pari data. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello di Palermo non considera che in data 3 ottobre 2025 è stato proposto ricorso per riesame al [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] riproponendo le questioni già note dinanzi al medesimo [OSCURATO:PERSONA] di pace con allegazione di copia del ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 e che tale ricorso non risulta ancora deciso, evidenziando che la Questura, ormai a conoscenza della pendenza del ricorso, ha trattenuto il XXX ex art. 14 d.lgs. 286/1998 e non anche ex art. 6 d.lgs. 286/1998. La Questura di Trapani, poi, ripercorrendo quanto dedotto dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA], chiede in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trapani di convalidare il provvedimento di proroga del trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Trapani, con ordinanza emessa in data 11/11/2025, non convalida il provvedimento di proroga del trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 disposto dalla Questura dichiarandosi incompetente per materia. La Questura di Trapani, in data 11.12.2025 (visto il termine del trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] scadeva in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), emette nuovo provvedimento di trattenimento ex art. 6 terzo comma e secondo comma d.lgs. 142/2015 chiedendone alla Corte di appello la convalida. Lamenta il ricorrente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello atteso che il ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008 è stato notificato dalla cancelleria del Tribunale alla [OSCURATO:PERSONA] territoriale competente in data 24 luglio 2025, nessun onere avendo il ricorrente di notificare il ricorso alla Questura. Deduce il ricorrente che i ventinove giorni residui rispetto al provvedimento di trattenimento ex art. 6 d.lgs. 286/1998 del 21 giugno 2025, adottato in prima istanza dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], sono decorsi quantomeno dal 03.10.2025 data in cui la Questura di [OSCURATO:PERSONA] veniva a conoscenza dell’esistenza del ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008. La Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità o meno della proroga e che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 d.lgs. 142/2015 e 14 d.lgs. 286/1998, il termine massimo di 60 giorni decorre in modo continuo non essendo prevista alcuna sospensione automatica. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. 4. La difesa, in data 5 gennaio 2026, depositava memoria difensiva in cui chiedeva l’annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 2. La ricostruzione della cronologia dei provvedimenti emessi nei confronti del XXX è determinante. 2.1. In data 11 giugno 2025 il Questore della Provincia di Enna emette trattenimento ex art. 14 d.lgs. 286/1998 del XXX, entrato irregolarmente dalla data del 1 gennaio 2017 dalla frontiera del Brennero e rintracciato nel territorio dello Stato. 2.1.1. In data 12 giugno 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] convalida il trattenimento emesso dal Questore di Enna in data 11 giugno 2025. 2.2. In data 21 giugno 2025 il XXX presenta domanda di protezione internazionale (la [OSCURATO:PERSONA] dice formalizzata in data 24 giugno 2025). 2.3. In data 24 giugno 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] convalida il provvedimento di trattenimento emesso ex art. 6 dal Questore di [OSCURATO:PERSONA] in data 21 giugno 2025. 2.4. In data 2 luglio 2025 la [OSCURATO:PERSONA] rigetta la domanda di protezione internazionale. 2.5. In data 9 settembre 2025il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di [OSCURATO:PERSONA] rigetta l’istanza di riesame del provvedimento trattenimento e la richiesta di applicazione di misura alternativa al trattenimento presentata dal XXX. 2.6. In data 11 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] proroga per 3 mesi dal 12 settembre 2025 del trattenimento ex art. 14 emesso dalla Questura di Enna, provvedimento contro cui il XXX propone riesame, come si desume dalla comparsa di costituzione presentata dalla Questura di [OSCURATO:PERSONA] e datata 17 ottobre 2025. 2.7. In data 9 dicembre 2025 la Questura di Trapani richiede la proroga per giorni 90 del trattenimento ex art. 14 comma 5 (prende atto che l’iter della Protezione internazionale si è concluso in data 12 luglio 2025 riattivando il trattenimento ai sensi dell’art. 14; che in data 12 settembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha prorogato di ulteriori 3 mesi il trattenimento del XXX ai sensi dell’art. 14 e che in data 12 giugno, 21 agosto e 1 ottobre 2025 sono state attivate e sollecitate le procedure di identificazione e rilascio lasciapassare presso il Consolato del Regno del Marocco di Palermo e si è in attesa di risposta). 2.8. In data 11 dicembre 2025 la Questura di Trapani dispone il trattenimento ex art. 6 comma 8 d.lgs. 142/2015 per un periodo di ulteriori 60 giorni presso il CPR per i Rimpatri di Trapani-Milo. 2.9. In data 11 dicembre 2025 il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trapani si dichiara incompetente per materia ai sensi della lett. c) dell’art. 3 D.L. 13/2017 convertito con L. n. 46/17 e succ. modifiche a decidere sulla proroga del trattenimento successivo alla presentazione del ricorso al diniego della richiesta di protezione internazionale e dichiara la competenza per materia della Corte di appello di Palermo. 2.10. In data 12 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo dichiara non luogo a provvedere in ordine al provvedimento di proroga del trattenimento del XXX adottato in data 11 dicembre 2025 dal Questore della provincia di Trapani. 3. Va premesso che, nel caso in cui il cittadino straniero, già legittimamente sottoposto a trattenimento ex art. 14 manifesti la volontà di richiedere la protezione internazionale, il Questore, ove ravvisi che la domanda sia stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento o dell’espulsione, deve adottare uno specifico provvedimento di trattenimento ex art. 6 commi 3 e 5 d.lgs. 142 del 2015, in diretta continuità con il precedente provvedimento restrittivo convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di pace ex art. 14, la cui legittimità ed efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal Questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dall’art. 6 del d.lgs. 142 del 2015, provvedimento che va trasmesso all’autorità giudiziaria, competente per la convalida, in applicazione, per quanto compatibile, dell’art. 14 (Cass. Sez. civ. ord. N 9307 del 5/03/2025). Invero, il nuovo titolo restrittivo convalidato dal Tribunale ex art. 6, comma 5 citato, ed il relativo procedimento vanno ad innestarsi senza soluzione di continuità, su di un precedente procedimento inerente al primo titolo restrittivo convalidato dal [OSCURATO:PERSONA] di Pace ex art. 14 citato, la cui efficacia non cessa, essendone solo sospesi i termini a decorrere dalla data di adozione del nuovo provvedimento di trattenimento emesso dal questore sulla base delle condizioni di legge stabilite dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 6 citato. In questo modo, ossia strutturando la scansione procedimentale e temporale dei due giudizi in modo da assicurare la copertura provvedimentale imposta dall'art. 13 Cost., comma 3, il legislatore ha disciplinato il raccordo tra i due procedimenti, sicché nel periodo di cui si discute la protrazione della restrizione del richiedente asilo trova titolo giustificativo nel primo provvedimento di trattenimento, i cui termini di durata continuano, perciò, a decorrere anche dopo la manifestazione di volontà di richiesta della protezione internazionale e fino all'adozione del secondo provvedimento di trattenimento disposto ex art. 6 citato. 4. Nel caso che ci occupa, il [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trapani in data 11 dicembre 2025 ha dichiarato la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di proroga del trattenimento avanzata ai sensi dell’art. 14 comma 5 d.lgs. 286/1998 nei confronti di XXX Mouad per la permanenza, in capo al trattenuto, dello status di richiedente la protezione internazionale; dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Pace, invero, il difensore ha documentato la presentazione del ricorso avvenuta in data 9 luglio 2025 dinanzi al Tribunale di Catania ex artt. 35 e 35 bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 al diniego della richiesta di protezione internazionale con giudizio pendente ed udienza fissata per la data del 9 giugno 2026. Non ha però allegato, e ciò non ha fatto neanche in sede di ricorso dinnanzi a questa Corte, l'accoglimento della richiesta di sospensiva del diniego di protezione internazionale. Deve allora ricordarsi che la mera proposizione del reclamo da parte del soggetto nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'art. 14 d. lgs. n. 286 del 1998 non ha effetto sospensivio. Il rilievo è dirimente, perchè esclude la fondatezza della pretesa di ricorso ad una retrodatazione del dies a quo di decorrenza del termine di trattenimento sul presupposto che sia l'Autorità amministrativa che il [OSCURATO:PERSONA] di pace fossero già a conoscenza della proposizione del reclamo avverso il diniego di protezione internazionale. La Corte di appello di Palermo, investita della decisione, ha dunque correttamente emesso il provvedimento impugnato.Dalla data del giorno 11 dicembre 2025, ovvero dell’udienza tenutasi dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Trapani, per la provata pendenza del ricorso ex art. 35 bis d.lgs. 25/2008, ha ripreso vigore il provvedimento adottato il 21 giugno 2025 e convalidato in data 24 giugno 2025 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi da tale data il trattenimento fondato sul decreto ex art. 6 d.lgs. 142/2015 e non sul decreto ex art. 14 d.lgs. 296/1998 per il quale il XXX è stato, altrettanto legittimamente, trattenuto dal 13 luglio 2025. 5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. 6. Si dispone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 in considerazione della natura della richiesta. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 09/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.