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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20308/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2024, con la quale, per quanto di interesse ai presenti fini, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa alla detenzione invocata.

Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa invocata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, richiamando il periodo limitato di osservazione intramuraria del detenuto, che rendeva opportuno «sottoporre Spinelli ad un più congruo periodo di osservazione attraverso la prosecuzione della misura della semilibertà concessa in via provvisoria, misura che consentirà più stringenti controlli [...]».

Ritenuto che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non' si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati oggeti:o di espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura alternativa alla detenzione richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza dell'i febbraio 2024, con la quale, per quanto di interesse ai presenti fini, il Tribunale di sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di concessione dell'affidamento al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla pena detentiva che doveva scontare, ritenendo insussistenti i presupposti della misura alternativa alla detenzione invocata. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende, in realtà, a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa invocata, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, richiamando il periodo limitato di osservazione intramuraria del detenuto, che rendeva opportuno «sottoporre Spinelli ad un più congruo periodo di osservazione attraverso la prosecuzione della misura della semilibertà concessa in via provvisoria, misura che consentirà più stringenti controlli [...]». Ritenuto che, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non' si può prescindere dal vaglio della condotta illecita del condannato, antecedente e susseguente alla commissione dei reati oggeti:o di espiazione, in funzione della valutazione prognostica della misura alternativa alla detenzione richiesta (tra le altre, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 20308/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris