Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 33877/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

resente procedimento in virtù di determinazione resa dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2022, n. 1012, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in [OSCURATO:PERSONA] (FI) (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; ch iara.doretti - @firenze.pecavvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calceal ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Toscana l’1 aprile 2022, n.506/2/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FI) h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana l’1 aprile 2022, n. 506/2/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 418/2017 e 419/2017 da parte del medesimo Comune per l’omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, nella misura complessiva di € 1.747,00, in relazione all’appartamento sito nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, di cui [OSCURATO:PERSONA] era unica proprietaria, essendo le stata disconosciuta l’esenzione per l’abitazione principale per aver fissato la residenza anagrafica in [OSCURATO:PERSONA] (FI) presso l’appartamento sito nel medesimo Comune al [OSCURATO:PERSONA] n. 713, haaccolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ne i confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FI) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 6 giugno 2018, n. 631/4/2018, con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricors o originari o del contribuente – sul presupposto che l’esenzione potesse spettare anche nel caso in cui il contribuente avesse fissato la dimora abituale – insieme al coniuge ed i figli - presso l’abitazione prescelta, essendo irrilevante la collocazione della sua residenza anagrafica presso un’altra abitazione, ritenendo che: «Nel caso in esame, in primo luogo, i coniugi risiedono nel medesimo Comune, abitano la stessa unità, ma sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] proprietaria, quindi, utilizza la prevista agevolazione per l’immobile che costituisce la dimora abituale del nucleo familiare.

La residenza anagrafica altrove appare riconducibile a soli fini amministrativi». 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso .

4. Le parti hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d .l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stata erroneamente data rilevanza determinante dal giudice di appello alla dimora abituale del nucleo familiareai fini dell’esenzione, senza considerare il dato incontrovertibile della residenza anagrafica del possessore dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 14, e quindi soggetto passivo dell’IMU, in altro immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 713, per il quale l’ente impositore aveva riconosciuto l’esenzione alla contribuente. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 cod. civ. e dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente conferito dal giudice di appello alla residenza anagrafica della contribuente un impreciso significato di «residenza a fini amministrativi», «come indirizzo dove ricevere ad esempio comunicazioni di tipo amministrativo», scindendo la residenza anagrafica dalla dimora abitualedella contribuente, che esso aveva individuato nel luogo di residenza del coniuge.

2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza ai requisiti indispensabili per l’esenzione –sono fondati. 2.1 In sede di istituzione dell’IMU, l’art. 8, comma 3, seconda parte, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a tenore del quale: «Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»),non conteneva alcun riferimento al “nucleo familiare”, essendo subordinato il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato.

Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile. 2.2 Il riferimento al “nucleo familiare” nemmeno figurava nella successiva formulazione dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale – in sede di istituzione anticipata dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012 - aveva sostanzialmente confermato la definizione originaria dell’“abitazione principale” («Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»).

Tanto è stato espressamente riconosciuto anche dal giudice delle leggi (Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, n. 209), il quale ha ribadito che: «Il riferimento al nucleo familiare non era presente nell’originaria disciplina dell’IMU (istituita dall’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo [OSCURATO:PERSONA]»), che subordinava il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato.

Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile.

Il riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella successiva formulazione, con la quale «è stata disposta l’anticipazione dell’introduzione dell’IMU al 2012» (sentenza n. 262 del 2020), ovvero l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dove l’agevolazione – consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota – era riconosciuta, anche in questo caso , per l’immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale».

Dunque, l’agevolazione –consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di € 200,00, in base all’art. 13, commi 7 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) –era riconosciuta, anche in questo caso, per l’immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente».

Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale (Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260). 2.3Soltanto con l’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell’IMU, è stata modificata la definizione di “abitazione principale”, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l’immobile destinatario dell’agevolazione.

Segnatamente, l’art. 13, comma 2, terza parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato così modificato e integrato: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». 2.4 Tale disciplina è stata poi confermata dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha reintrodotto la completa esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l’art. 13, comma 7, terza parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». 2.5 Alla luce dell’evoluzione subita dal sistema normativo, è evidente che il testo originario dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cioè prima delle modifiche apportate, in primo tempo, dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,e, in secondo tempo, dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è stato inciso dall’intervento manipolativo della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, la quale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, «come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Ciò anche in forza dell’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d.

«Statuto del contribuente»), il quale ha sancito il principio generale per cui «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo» e le relative modifiche «si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono».

Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, in tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime, salvo che questa sia espressamente prevista; peraltro, le disposizioni dello “Statuto del contribuente” costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26668; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10010; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16230); Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21801; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2288).

È, poi, appena il caso di evidenziare che l'espressa previsione di retroattività sussiste quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia necessario che tale disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività” (Cass., Sez. 6^-5, 20 maggio 2011, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 636). 2.6 A ben vedere, peraltro, un’esegesi orientata nel senso di far retroagire sin dall’1 gennaio 2012 la modifica introdotta dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con la restrizione aggiuntiva del “nucleo familiare”, avrebbe dovuto indurre il giudice delle leggi ad estendere la questione di legittimità costituzionale anche al testo originario dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, generandosi altrimenti un’aporia temporale nella nozione normativa di “abitazione principale” all’interno della disciplina dell’IMU, che sarebbe stata disallineata rispetto a quella risultante dall’intervento manipolativo della Corte Costituzionale sull’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la rimozione ex tuncdel riferimento al “nucleo familiare ”.

Laddove, invece, il giudice delle leggi ha verosimilmente sottratto all’incidente di costituzionalità la predetta disposizione proprio in considerazione dell’omogenea definizione dell’“abitazione principale” nella successione cronologica delle disposizioni confrontate (Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973). 2.7 Ad ogni buon conto, al di là di ogni questione di diritto intertemporale, è ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339). 2.8 Prendendo atto ditale intervento manipolativo del giudice delle leggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^- Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d.

“seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata.

Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973). 2.9 Nella specie, la carenza della residenza anagrafica presso l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (FI) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 preclude a [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dell’esenzione per l’abitazione principale, non essendo sufficiente a tal fine la sola fissazione quivi della dimora abituale. 2.10 In conclusione, si deve ribadire il principio che,in tema di IMU, con riguardo all’esenzionericonosciuta per l’abitazione principaledall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022,i l beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza della residenza anagrafica e della dimora abitualesul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa con riguardo alla sussistenza alternativa di tali condizionirispetto a diversi immobili . 2.11 Per cui, la sentenza impugnata ha contravvenuto alla regola inderogabile della inscindibile concorrenza e della indissolubile coincidenza di residenza anagrafica e dimora abituale presso il medesimo immobile per il riconoscimento della predetta esenzione, non essendo consentit a al contribuente una opzione alternativa con riguardo a lla sussistenza diuna sola di tali relazioni con l’immobile (Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072).

3. Alla s tr e gua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza de i motiv i dedott i , il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,con il rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma degli atti impositivi.

4. Le spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) possono essere compensate tra le parti in ragione della sopravvenienza della decisione del giudice delle leggi e della formazione in corso di causa di un orientamento univoco del giudice di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario con la conferma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resente procedimento in virtù di determinazione resa dal Responsabile del [OSCURATO:PERSONA] il 13 settembre 2022, n. 1012, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in [OSCURATO:PERSONA] (FI) (presso gli Uffici dell’[OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]; ch iara.doretti - @firenze.pecavvocati.it), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calceal ricorso introduttivo del presente procedimento; CONTRORICORRENTE avverso la sentenza depositata dalla Co mmissione tributaria regionale per la Toscana l’1 aprile 2022, n.506/2/2022; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FI) h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana l’1 aprile 2022, n. 506/2/2022, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento nn. 418/2017 e 419/2017 da parte del medesimo Comune per l’omesso versamento dell’IMU relativa agli anni 2012 e 2013, nella misura complessiva di € 1.747,00, in relazione all’appartamento sito nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14, di cui [OSCURATO:PERSONA] era unica proprietaria, essendo le stata disconosciuta l’esenzione per l’abitazione principale per aver fissato la residenza anagrafica in [OSCURATO:PERSONA] (FI) presso l’appartamento sito nel medesimo Comune al [OSCURATO:PERSONA] n. 713, haaccolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] ne i confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (FI) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze il 6 giugno 2018, n. 631/4/2018, con compensazione delle spese giudiziali. 2.Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure –che aveva respinto il ricors o originari o del contribuente – sul presupposto che l’esenzione potesse spettare anche nel caso in cui il contribuente avesse fissato la dimora abituale – insieme al coniuge ed i figli - presso l’abitazione prescelta, essendo irrilevante la collocazione della sua residenza anagrafica presso un’altra abitazione, ritenendo che: «Nel caso in esame, in primo luogo, i coniugi risiedono nel medesimo Comune, abitano la stessa unità, ma sono [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] proprietaria, quindi, utilizza la prevista agevolazione per l’immobile che costituisce la dimora abituale del nucleo familiare. La residenza anagrafica altrove appare riconducibile a soli fini amministrativi». 3.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso . 4. Le parti hanno depositato memorieillustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato adue motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del d .l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stata erroneamente data rilevanza determinante dal giudice di appello alla dimora abituale del nucleo familiareai fini dell’esenzione, senza considerare il dato incontrovertibile della residenza anagrafica del possessore dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 14, e quindi soggetto passivo dell’IMU, in altro immobile di [OSCURATO:PERSONA] n. 713, per il quale l’ente impositore aveva riconosciuto l’esenzione alla contribuente. 1.2 Con il secondo motivo, si denuncia v iolazione e falsa applicazione dell’art. 43 cod. civ. e dell’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata erroneamente conferito dal giudice di appello alla residenza anagrafica della contribuente un impreciso significato di «residenza a fini amministrativi», «come indirizzo dove ricevere ad esempio comunicazioni di tipo amministrativo», scindendo la residenza anagrafica dalla dimora abitualedella contribuente, che esso aveva individuato nel luogo di residenza del coniuge. 2. I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta per la comune attinenza ai requisiti indispensabili per l’esenzione –sono fondati. 2.1 In sede di istituzione dell’IMU, l’art. 8, comma 3, seconda parte, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (a tenore del quale: «Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»),non conteneva alcun riferimento al “nucleo familiare”, essendo subordinato il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato. Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile. 2.2 Il riferimento al “nucleo familiare” nemmeno figurava nella successiva formulazione dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale – in sede di istituzione anticipata dell’IMU con decorrenza dall’anno 2012 - aveva sostanzialmente confermato la definizione originaria dell’“abitazione principale” («Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»). Tanto è stato espressamente riconosciuto anche dal giudice delle leggi (Corte Cost., sent., 13 ottobre 2022, n. 209), il quale ha ribadito che: «Il riferimento al nucleo familiare non era presente nell’originaria disciplina dell’IMU (istituita dall’art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante «Disposizioni in materia di federalismo [OSCURATO:PERSONA]»), che subordinava il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale alla sussistenza del solo requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore dell’immobile: a questi veniva riconosciuto il diritto all’esenzione in termini oggettivi, del tutto a prescindere dal suo status soggettivo di coniugato. Ciò che rilevava, ai fini della identificazione della abitazione principale, era, infatti, che egli si trovasse a risiedere e dimorare abitualmente in un determinato immobile. Il riferimento al nucleo familiare nemmeno figurava nella successiva formulazione, con la quale «è stata disposta l’anticipazione dell’introduzione dell’IMU al 2012» (sentenza n. 262 del 2020), ovvero l’art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dove l’agevolazione – consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota – era riconosciuta, anche in questo caso , per l’immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale». Dunque, l’agevolazione –consistente non più in un’esenzione, ma in una riduzione dell’aliquota (allo 0,4%, salva la detrazione di € 200,00, in base all’art. 13, commi 7 e 10, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) –era riconosciuta, anche in questo caso, per l’immobile nel quale «il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Pertanto, sino a quel momento, se due persone unite in matrimonio avevano residenze e dimore abituali differenti, a ciascuna spettava l’agevolazione per l’abitazione principale (Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16260). 2.3Soltanto con l’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, che è intervenuto su diversi aspetti della disciplina dell’IMU, è stata modificata la definizione di “abitazione principale”, introducendo, in particolare, il riferimento al nucleo familiare ai fini di individuare l’immobile destinatario dell’agevolazione. Segnatamente, l’art. 13, comma 2, terza parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato così modificato e integrato: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». 2.4 Tale disciplina è stata poi confermata dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha reintrodotto la completa esenzione dell’abitazione principale dall’1 gennaio 2014 per tutte le categorie catastali abitative, tranne quelle cosiddette di lusso (A/1, A/8 e A/9), riformulando l’art. 13, comma 7, terza parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel modo seguente: «Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile». 2.5 Alla luce dell’evoluzione subita dal sistema normativo, è evidente che il testo originario dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, cioè prima delle modifiche apportate, in primo tempo, dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,e, in secondo tempo, dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è stato inciso dall’intervento manipolativo della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, la quale, infatti, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, «come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147». Ciò anche in forza dell’art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. «Statuto del contribuente»), il quale ha sancito il principio generale per cui «le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo» e le relative modifiche «si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono». Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, in tema di efficacia nel tempo delle norme tributarie, in base all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale ha codificato nella materia fiscale il principio generale di irretroattività delle leggi stabilito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, va esclusa l'applicazione retroattiva delle medesime, salvo che questa sia espressamente prevista; peraltro, le disposizioni dello “Statuto del contribuente” costituiscono meri criteri guida per il giudice, in sede di applicazione e interpretazione delle norme tributarie, anche anteriormente vigenti, per risolvere eventuali dubbi ermeneutici, ma non hanno, nella gerarchia delle fonti, rango superiore alla legge ordinaria (essendone, invero, ammessa la modifica o la deroga, purché espressa e non a opera di leggi speciali), con la conseguenza che una previsione legislativa che si ponga in contrasto con esse non è suscettibile di disapplicazione, né può essere per ciò solo oggetto di questione di legittimità costituzionale, non potendo le disposizioni dello Statuto fungere direttamente da norme parametro di costituzionalità (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 20 febbraio 2020, n. 4411; Cass., Sez. 5^, 24 novembre 2020, n. 26668; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10010; Cass., Sez. Trib., 11 giugno 2024, n. 16230); Cass., Sez. 5^, 11 luglio 2022, n. 21801; Cass., Sez. Trib., 23 gennaio 2024, n. 2288). È, poi, appena il caso di evidenziare che l'espressa previsione di retroattività sussiste quando sia espressamente disposta una decorrenza anteriore della norma, senza che sia necessario che tale disposizione sia anche qualificata come “regola di eccezionale retroattività” (Cass., Sez. 6^-5, 20 maggio 2011, n. 11141; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2012, n. 636). 2.6 A ben vedere, peraltro, un’esegesi orientata nel senso di far retroagire sin dall’1 gennaio 2012 la modifica introdotta dall’art. 4, comma 5, lett. a), del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con la restrizione aggiuntiva del “nucleo familiare”, avrebbe dovuto indurre il giudice delle leggi ad estendere la questione di legittimità costituzionale anche al testo originario dell’art. 13, comma 2, seconda parte, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, generandosi altrimenti un’aporia temporale nella nozione normativa di “abitazione principale” all’interno della disciplina dell’IMU, che sarebbe stata disallineata rispetto a quella risultante dall’intervento manipolativo della Corte Costituzionale sull’art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con la rimozione ex tuncdel riferimento al “nucleo familiare ”. Laddove, invece, il giudice delle leggi ha verosimilmente sottratto all’incidente di costituzionalità la predetta disposizione proprio in considerazione dell’omogenea definizione dell’“abitazione principale” nella successione cronologica delle disposizioni confrontate (Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973). 2.7 Ad ogni buon conto, al di là di ogni questione di diritto intertemporale, è ormai pacifico che, in tema di esenzione IMU per la casa principale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,nel testo modificato dall’art. 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso Comune (Cass., 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339). 2.8 Prendendo atto ditale intervento manipolativo del giudice delle leggi, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, questa Corte (Cass., Sez. 6^-5, 23 dicembre 2022, n. 37636; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2022, n. 32339; Cass., Sez. 6^-5, 16 gennaio 2023, n. 990; Cass., Sez. Trib., 19 gennaio 2023, n. 1623; Cass., Sez. 6^- Trib., 20 gennaio 2023, n. 1828; Cass., Sez. 6^-Trib., 24 gennaio 2023, n. 2045; Cass., Sez. 6^-Trib., 25 gennaio 2023, nn. 2256 e 2301; Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072; Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973) ha ritenuto sufficiente che nell’immobile risieda il possessore, pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo di riferimento); non si tratta, infatti, di una c.d. “seconda casa”, poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe l'esenzione, ma di residenze diverse, il che costituisce un diritto dei due coniugi, in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 cod. civ.; non può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143 cod. civ., dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o sulla “residenza comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76); ciò non di meno, pur in assenza di convivenza col nucleo familiare, il diritto del contribuente all’esenzione per l’abitazione principale postula il concorso imprescindibile di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile per il quale essa è stata invocata. Pertanto, il giudice delle leggi ha così ripristinato il diritto all'esenzione per ciascuna abitazione principale delle persone legate da vincolo di coniugio o unione civile, che abbiano avuto l'esigenza, in forza delle necessità della vita, di stabilire la loro dimora abituale e la residenza anagrafica in altro immobile; l’indicata questione coinvolge anche il mantenimento dell’esenzione in ipotesi in cui i componenti del nucleo familiare sono stati indotti da esigenze personali a stabilire la residenza e la dimora abituale in luoghi ed immobili diversi (Cass., Sez. Trib., 26 aprile 2025, n. 10973). 2.9 Nella specie, la carenza della residenza anagrafica presso l’immobile sito in [OSCURATO:PERSONA] (FI) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 14 preclude a [OSCURATO:PERSONA] di beneficiare dell’esenzione per l’abitazione principale, non essendo sufficiente a tal fine la sola fissazione quivi della dimora abituale. 2.10 In conclusione, si deve ribadire il principio che,in tema di IMU, con riguardo all’esenzionericonosciuta per l’abitazione principaledall’art. 13, comma 2, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022,i l beneficio spetta soltanto in caso di concorrenza della residenza anagrafica e della dimora abitualesul medesimo immobile, non essendo consentita una scelta diversa con riguardo alla sussistenza alternativa di tali condizionirispetto a diversi immobili . 2.11 Per cui, la sentenza impugnata ha contravvenuto alla regola inderogabile della inscindibile concorrenza e della indissolubile coincidenza di residenza anagrafica e dimora abituale presso il medesimo immobile per il riconoscimento della predetta esenzione, non essendo consentit a al contribuente una opzione alternativa con riguardo a lla sussistenza diuna sola di tali relazioni con l’immobile (Cass., Sez. Trib., 24 aprile 2024, n. 11072). 3. Alla s tr e gua delle suesposte argomentazioni, quindi, valutandosi la fondatezza de i motiv i dedott i , il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ.,con il rigetto del ricorso originario della contribuente e la conferma degli atti impositivi. 4. Le spese dell’intero giudizio (sia per i gradi di merito, che per il grado di legittimità) possono essere compensate tra le parti in ragione della sopravvenienza della decisione del giudice delle leggi e della formazione in corso di causa di un orientamento univoco del giudice di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario con la conferma de
Sentenza Cassazione n. 33877/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris