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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 23628/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 18 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio - costituisce una reiterazione di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale - condividendo la motivazione del giudice di primo grado - ha negato le attenuanti generiche, tenuto conto del difetto di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento, dell'obiettiva gravità della condotta e delle modalità della stessa nonché delle caratteristiche degli arnesi da scasso e della negativa personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali specifici, recenti e di notevole allarme sociale; ritenuto che, così argomentando, il Collegio di secondo grado ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato che la pena è stata determinata in considerazione delle modalità del fatto e degli altri anzidetti indicatori e, dunque, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 14 dicembre 2021, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 18 marzo 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata in relazione al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio - costituisce una reiterazione di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente non si è confrontato adeguatamente; rilevato, in particolare, che la Corte territoriale - condividendo la motivazione del giudice di primo grado - ha negato le attenuanti generiche, tenuto conto del difetto di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento, dell'obiettiva gravità della condotta e delle modalità della stessa nonché delle caratteristiche degli arnesi da scasso e della negativa personalità dell'imputato, gravato da molteplici precedenti penali specifici, recenti e di notevole allarme sociale; ritenuto che, così argomentando, il Collegio di secondo grado ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); osservato che la pena è stata determinata in considerazione delle modalità del fatto e degli altri anzidetti indicatori e, dunque, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore
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