CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 15379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21981-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente [OSCURATO:PERSONA] ad estratto di ruolo R.G.N.21981/2021 Cron. Rep. Ud.13/03/2025 domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 45/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/02/2021 R.G.N. 852/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 45/2021 della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede, con la quale era stato rigettato il ricorso dell’opponente avverso un estratto di ruolo, di cui era venuto a conoscenza ( in assenza di notifica degli atti prodromici) il 2 maggio 2019, quando si era recato presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate –Riscossione. Propone sei motivi di ricorso. Resistono con controricorso INPS ed Agenzia delle Entrate – Riscossione. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 marzo 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] Parte ricorrente impugna la sentenza sulla base di sei motivi, così rubricati. I)ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost. per avere la Corte rigettato l’appello con una motivazione apparente, consistente nel riprodurre integralmente le motivazioni di altre sentenze della medesima Corte (n.538 /2020, n. 1926/2019). II) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 cod. civ. e degli artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. in relazione al tempestivo disconoscimento dell’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni dei referti di notifica. III) ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ex artt. 214, 215, 216 cod. proc. civ. sull’autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni poste sui referti di notifica prodotti in fotocopia da [OSCURATO:PERSONA] e al mancato procedimento di verificazione ad istanza di [OSCURATO:PERSONA]. IV) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazione alle notificheeffettuate via PEC dall’INPS e dall’[OSCURATO:PERSONA]. Inesistenza delle notifiche. V) ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione della legge n. 53/1994 ex art. 3bis in relazione alle notifiche via PEC dall’INPS e da [OSCURATO:PERSONA]. Inesistenza delle notifiche. VI)ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ. in relazione al riconosciuto interesse del ricorrente ad esperire, attraverso l’impugnazione del ruolo, azione di accertamento negativo della pretesa degli enti, facendo valere la prescrizione del credito. Ammissibilità del ricorso introduttivo e dell’appello. Va preliminarmente rilevato che il p rimo Giudice, sul presupposto della regolare notifica degli atti prodromici, cui non aveva fatto seguito alcuna opposizione, aveva affermato la carenza di interesse ad agire della parte in relazione alla opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; la Corte ha confermato, affermando essere incontestato che l’esecuzione dei crediti non era stata avviata dall’Ente di riscossione. In via preliminare rispetto ai motivi di gravame, la questione che questo Collegio è chiamato a dirimere concerne la possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4- bis, in forza del quale, di regola, «l'estratto di ruolo non è impugnabile», con l’unica eccezione contemplata nella seconda parte della norma, per cui «il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Quanto all’applicabilità della norma ai giudizi in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato;ex plurimis, Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l’inammissibilità del ricorso sul presupposto della carenza di interesse all’impugnazione, ha osservato: «si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito. L’art. 12, co.4 bis, d.P.R. n.602/73 (introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/21, come convertito dalla l. n. 215/21) stabilisce che l’estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale –cui è equiparato l’avviso di addebito (art.30, co.14 d.l. n.78/10, conv. con mod. dalla l. n.122/10) –“nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4,del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Questa Corte, con sentenza a sezioni unite (Cass., S.U., n.26283/22), ha affermato che: a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/23); b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l’opposizione all’estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse; c) trattandosi di condizione dell’azione, la verifica della sussistenza dell’interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché,a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art.12, co.4 bis. [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell’individuare i casi di tutela giurisdizionale “anticipata” ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni». Ne deriva che, dovendo applicare al caso di specie l’art.12, comma 4 bis del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, mancava ab origine l’interesse ad un’opposizione volta direttamente contro detto estratto. Di conseguenza, la causa può essere decisa nel merito, cassando la sentenza impugnata senza rinvio, perché l’azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire. Le spese di lite dell’intero processo sono compensate,attesa la sopravvenienza rispetto all’introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l’art.12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale. La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché