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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18101/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 16/11/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Sassari in data 12/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; ritenuto che il predetto motivo è finanche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti nella motivazione della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente smentito le doglianze difensive in punto di responsabilità, dando esatta contezza degli elementi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 646 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 16/11/2021, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Sassari in data 12/12/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata; ritenuto che il predetto motivo è finanche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici esposti nella motivazione della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha pertinentemente smentito le doglianze difensive in punto di responsabilità, dando esatta contezza degli elementi costitutivi del contestato delitto di cui all'art. 646 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris