CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 20365/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sag:i:W le conclusioni del PG cAh., 612. Aic4,r) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha convalidato l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 seconda ipotesi, 61 n. 7 cod. pen. ritenendo sussistere un quadro indiziario non grave. 2. Avverso il descritto provvedimento ricorre il Pubblico ministero presso la Procura della Repubblica in sede deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 625 n. 2 cod. pen. e 380 cod. proc. pen. L'indagato, dalla stessa contestazione provvisoria, secondo l'impugnante, aveva effettuato una giunzione privata al cavo montante dell'Enel, con configurabilità, dunque, della circostanza aggravante della violenza sulle cose, per l'intervenuta manomissione violenta del misuratore, richiamando giurisprudenza di legittimità. Se ne sarebbe dovuta ricavare l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza. 2.1.Inoltre, si rileva che la motivazione da un lato, riconosce esistente un quadro di gravità indiziaria, dall'altro, considera il fatto non grave, senza peraltro tenere conto che la valutazione dell'operato della polizia giudiziaria deve essere operata con giudizio da svolgersi rispetto alla situazione ex ante, come presentatasi alla polizia giudiziaria medesima, senza considerare l'entità del danno provocato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, L. Giordano, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Sulla base della motivazione censurata, risulta che il misuratore dei consumi di energia elettrica, nel caso di specie, non era stato manomesso dall'indagato, ma si era realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, tale da consentire l'utilizzo di energia senza che ne fosse contabilizzato il consumo. Sicché, nel caso al vaglio, risulta contestata e, comunque, integrata sempre sulla base della sola contestazione, la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, la quale non prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, non quella della violenza sulle cose di cui alla prima parte dell'art. 625 n. 2 cod. pen. Si ritiene, infatti, che la circostanza in questione non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determini una manomissione ma si risolva in una semplice manipolazione, che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 4, n. 57710 del 13/11/2018 Rv. 274771). 1.1.Ciò premesso, si osserva, in relazione al secondo motivo che si devolve una censura manifestamente infondata. La lettura del provvedimento impugnato rende evidente come il giudice abbia, adeguatamente, valutato, in presenza di arresto facoltativo, la gravità del fatto, sottolineando non solo l'entità dell'energia sottratta, ma anche la personalità dell'indagato, per evidenziarne il comportamento collaborativo, agevolmente apprezzabile anche dalla polizia giudiziaria al momento dell'arresto, nonché la sussistenza a suo carico di un unico risalente precedente. Si tratta di ratio decidendi, peraltro, non specificamente avversata dal ricorso che, sotto tale aspetto, presenta profili di evidente inammissibilità per aspecificità. 2. Ne deriva il rigetto del ricorso. P.Q.M. Rigetta il ricorso del PM Così deciso il 28 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] G ardiano CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE