Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26567/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, previa riqualificazione della condotto sotto la specie di quella di lieve entità.

Il primo motivo di impugnazione, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131- bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto, alla luce della diversità delle sostanze trattate e del rinvenimento di strumenti atti al taglio; dovendosi quindi ritenere la valutazione non incompatibile con i principi espressi da Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589.

Il secondo motivo, attinente alla dosimetria della pena, è pure manifestamente infondato.

Va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo editale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).

Nel caso in esame, la Corte - con valutazione, pertanto, non tangibile in questa sede - ha ritenuto pienamente congrua la pena determinata dal giudice di primo grado in misura, peraltro, prossima al minimo edittale.

Il terzo motivo, riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna è, parimenti, manifestamente infondato.

Appare, infatti, scevra da palese illogicità la valutazione della Corte territoriale che ha fondato la sua valutazione negativa tanto sulle modalità del fatto quanto sui due precedenti specifici annotati nel casellario giudiziale.

Sotto tale profilo, va ricordato che il beneficio della non menzione della condanna ci cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua 2concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01).

Nel caso di specie, peraltro, la Corte - oltre a specificare adeguatamente sulla mancata concessione della non menzione - ha anche rilevato che la sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado doveva (pur non essendo stata fatta oggetto di motivo di appello) ritenersi essere stata erroneamente concessa, proprio in considerazione dei due precedenti specifici suddetti.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione PII Penate 1 5 LUG 2026 11 D1RETTORF AMMINISTRATIVO Dott.

And etrini 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato in relazione al reato previsto dall'art.73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, previa riqualificazione della condotto sotto la specie di quella di lieve entità. Il primo motivo di impugnazione, attinente alla mancata concessione della causa di non punibilità prevista dall'art.131- bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo stesso si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanze già vagliate dalla Corte territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazione del suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell'offesa al bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto, alla luce della diversità delle sostanze trattate e del rinvenimento di strumenti atti al taglio; dovendosi quindi ritenere la valutazione non incompatibile con i principi espressi da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266589. Il secondo motivo, attinente alla dosimetria della pena, è pure manifestamente infondato. Va ricordato che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede, infatti, solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo editale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). Nel caso in esame, la Corte - con valutazione, pertanto, non tangibile in questa sede - ha ritenuto pienamente congrua la pena determinata dal giudice di primo grado in misura, peraltro, prossima al minimo edittale. Il terzo motivo, riguardante la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna è, parimenti, manifestamente infondato. Appare, infatti, scevra da palese illogicità la valutazione della Corte territoriale che ha fondato la sua valutazione negativa tanto sulle modalità del fatto quanto sui due precedenti specifici annotati nel casellario giudiziale. Sotto tale profilo, va ricordato che il beneficio della non menzione della condanna ci cui all'art. 175 cod. pen. è fondato sul principio dell'"emenda" e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato, sicché la sua 2concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è necessariamente conseguenziale a quella della sospensione condizionale della pena, fermo restando l'obbligo del giudice di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Iannaccone, Rv. 275813 - 01). Nel caso di specie, peraltro, la Corte - oltre a specificare adeguatamente sulla mancata concessione della non menzione - ha anche rilevato che la sospensione condizionale della pena disposta dal giudice di primo grado doveva (pur non essendo stata fatta oggetto di motivo di appello) ritenersi essere stata erroneamente concessa, proprio in considerazione dei due precedenti specifici suddetti. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] Sezione PII Penate 1 5 LUG 2026 11 D1RETTORF AMMINISTRATIVO Dott. And etrini 3
Sentenza Cassazione n. 26567/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris