CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03072/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che, a differenza di quel che si deduce nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha motivato in termini esenti da manifeste illogicità la esclusione dell'uso a fini esclusivamente personali del quantitativo di cocaina sequestrata al ricorrente (corrispondente a 26 dosi singole in prossimità di strumentazione idonea a confezionarla) e ha congruamente evidenziato l'entità minimale dell'aumento di pena per continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo C); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202