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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35696/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024 che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 2287-2021 del 19 novembre 2020, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Firenze dell'i marzo 2019 limitatamente la trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze resa in data 5 novembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e 240 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso il 27 luglio 2017 in Firenze.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio sulla sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale, sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissibile, dovendosi considerare, da un lato, che l'atto di appello proposto il 19 novembre 2018 non conteneva censure sull'applicazione della recidiva e, dall'altro, che la ragione dell'annullamento della sentenza rescindente ha riguardato unicamente l'inapplicabilità al caso di specie del novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 624 bis cod. pen., aspetto questo di cui la Corte di appello ha puntualmente tenuto conto in sede di rinvio, pervenendo tuttavia alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice all'esito di un percorso argomentativo razionale e coerente (pag. 5-6 della sentenza impugnata), con cui il ricorso non si confronta.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 maggio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Firenze del 5 dicembre 2024 che, pronunciandosi a seguito della sentenza n. 2287-2021 del 19 novembre 2020, con cui la Quarta Sezione di questa Corte aveva annullato con rinvio la decisione della Corte di appello di Firenze dell'i marzo 2019 limitatamente la trattamento sanzionatorio, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Firenze resa in data 5 novembre 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due di reclusione e 240 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di furto in abitazione commesso il 27 luglio 2017 in Firenze. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il giudizio sulla sussistenza della recidiva specifica e infraquinquennale, sotto il profilo del vizio di motivazione, è inammissibile, dovendosi considerare, da un lato, che l'atto di appello proposto il 19 novembre 2018 non conteneva censure sull'applicazione della recidiva e, dall'altro, che la ragione dell'annullamento della sentenza rescindente ha riguardato unicamente l'inapplicabilità al caso di specie del novum introdotto dalla legge n. 103 del 2017 all'art. 624 bis cod. pen., aspetto questo di cui la Corte di appello ha puntualmente tenuto conto in sede di rinvio, pervenendo tuttavia alla conferma del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice all'esito di un percorso argomentativo razionale e coerente (pag. 5-6 della sentenza impugnata), con cui il ricorso non si confronta. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 maggio 202
Sentenza Cassazione n. 35696/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris