CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024
Cassazione n. 13481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 27.10.2022 di conferma della condanna del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in ordine a tre distinti reati di cui agli arti:. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen. commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 14 febbraio 2012 e il 29 febbraio 2012. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza impugnata, sul presupposto che la sentenza di primo grado avrebbe affermato la responsabilità dell'imputata in ordine al reato di furto nnonoaggravato, è manifestamente infondato: il Tribunale ha condannato la ricorrente in ordine al reato di furto pluriaggravato ed ha riconosciuto la sussistenza della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]