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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 16451/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1967 avverso la sentenza del 10 giugno 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 76, comma 7 in relazione agli artt. 80 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della

I. 13 settembre 1982, n. 646 e dal reato di cui agli artt. 76, comma 7 in relazione agli artt. 80 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della

I. 13 settembre 1982, n. 646, entrambi commessi in Foggia in data 1 febbraio 2020 ed in data 1 febbraio 2021.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il Pubblico ministero deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale.

Evidenzia il ricorrente che la sentenza impugnata non ha considerato che, secondo l'editto accusatorio, sull'imputato gravava l'ulteriore, analogo, obbligo decennale di comunicazione imposto dall'art. 30 della legge 646/1982, obbligo nonassolto non essendo il ragionamento sotteso alla decisione assolutoria idoneo a neutralizzare l'autonomo obbligo comunicativo, penalmente sanzionato, scaturente dall'art. 30 della legge 646/1982.

3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'assoluzione agli addebiti relativi alle violazioni dell'art. 30 della legge n. 646/1982, con rinvio per nuovo giudizio.

4. In data 27 febbraio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen. con cui insisteva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che "l'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati" (Sez. 2, n. 19647 del 29/02/2024 Ud. (dep. 17/05/2024) Rv. 286253 - 01).

3. L'imputazione di cui alla sentenza impugnata comprende il capo a) contestati essendo il reato di cui agli artt. 76, comma 7, in relazione agli artt. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, commesso in Foggia in data 1 febbraio 2020/ ed il capo b) contestati essendo il reato di cui agli artt. 76, comma 7, in relazione agli artt. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, commesso in Foggia in data 1 febbraio 2021.

4. L'art. 30 della legge 646/1982 testualmente recita: "Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni 2nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14.

Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione".

5. Il Tribunale ha omesso di motivare in relazione ai due reati contestati al capo a) ed al capo b) dell'imputazione quali puniti e previsti dall'art. 30 della legge 646/1982 gravando sullo [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo decennale di comunicazione imposto.

La motivazione, invero, risulta incentrata meramente sugli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 80 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, destinato ai soggetti già sottoposti, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione.

La norma di cui all'art. 30

I. 646/1982 è, viceversa, destinata ai soggetti condannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., come risulta essere il ricorrente.

6. Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata, relativamente ai capi a) e b) in relazione ai reati di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza im P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 novembre 1967 avverso la sentenza del 10 giugno 2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dei Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Foggia assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui agli artt. 76, comma 7 in relazione agli artt. 80 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della I. 13 settembre 1982, n. 646 e dal reato di cui agli artt. 76, comma 7 in relazione agli artt. 80 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della I. 13 settembre 1982, n. 646, entrambi commessi in Foggia in data 1 febbraio 2020 ed in data 1 febbraio 2021. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso immediato il Pubblico ministero deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale. Evidenzia il ricorrente che la sentenza impugnata non ha considerato che, secondo l'editto accusatorio, sull'imputato gravava l'ulteriore, analogo, obbligo decennale di comunicazione imposto dall'art. 30 della legge 646/1982, obbligo nonassolto non essendo il ragionamento sotteso alla decisione assolutoria idoneo a neutralizzare l'autonomo obbligo comunicativo, penalmente sanzionato, scaturente dall'art. 30 della legge 646/1982. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente all'assoluzione agli addebiti relativi alle violazioni dell'art. 30 della legge n. 646/1982, con rinvio per nuovo giudizio. 4. In data 27 febbraio 2026, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava memorie di replica ex art. 611 cod. proc. pen. con cui insisteva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che "l'obbligo di comunicazione, entro trenta giorni dal fatto, delle variazioni patrimoniali "sopra soglia" e quello di comunicazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, delle variazioni patrimoniali verificatesi nel corso dell'anno precedente che, pur se singolarmente inferiori alla soglia, nel complesso la superino, sanciti dall'art. 30 legge 13 settembre 1982, n. 646, costituiscono distinti adempimenti a carico dei soggetti obbligati, sicché, nel caso in cui all'omissione della prima comunicazione si aggiunga, nello stesso anno solare, per effetto di un ulteriore incremento patrimoniale "sotto soglia", la mancata comunicazione della variazione complessiva annuale entro il termine del 31 gennaio successivo, l'autore commette non uno, ma due reati" (Sez. 2, n. 19647 del 29/02/2024 Ud. (dep. 17/05/2024) Rv. 286253 - 01). 3. L'imputazione di cui alla sentenza impugnata comprende il capo a) contestati essendo il reato di cui agli artt. 76, comma 7, in relazione agli artt. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, commesso in Foggia in data 1 febbraio 2020/ ed il capo b) contestati essendo il reato di cui agli artt. 76, comma 7, in relazione agli artt. 80 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, commesso in Foggia in data 1 febbraio 2021. 4. L'art. 30 della legge 646/1982 testualmente recita: "Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'art. 12 quinquies, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni 2nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna. Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione". 5. Il Tribunale ha omesso di motivare in relazione ai due reati contestati al capo a) ed al capo b) dell'imputazione quali puniti e previsti dall'art. 30 della legge 646/1982 gravando sullo [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo decennale di comunicazione imposto. La motivazione, invero, risulta incentrata meramente sugli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 80 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, destinato ai soggetti già sottoposti, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione. La norma di cui all'art. 30 I. 646/1982 è, viceversa, destinata ai soggetti condannati con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., come risulta essere il ricorrente. 6. Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata annullata, relativamente ai capi a) e b) in relazione ai reati di cui all'art. 30 legge n. 646 del 1982, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bari. P.Q.M. Annulla la sentenza im P.Q.M
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