CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 48015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv-i-so allé udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 aprile 2023 la Corte di appello di Catania ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] finalizzata al riconoscimento della continuazione ta i reati per i quali egli è stato condannato con tre sentenze emesse dalla medesima Corte di appello e dal Tribunale di Paternò. La Corte ha ritenuto non provata l'unicità di disegno criminoso tra detti reati, per la loro eterogeneità e il notevole lasso di tempo intercorso tra loro. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto depositato personalmente presso la Direzione della [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa, peraltro privo di motivi, la cui redazione è stata riservata ad un difensore, nominativamente indicato, ma che non risultano essere stati presentati. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente e senza l'assistenza di un difensore, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen. Il testo della norma conseguente alla novella legislativa è chiaro, e la relativa interpretazione è stata stabilita dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010, secondo cui «Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione». La mera indicazione del nominativo di un difensore è palesemente irrilevante. Il ricorso, peraltro, dovrebbe essere dichiarato inammissibile anche perché del tutto silente sui motivi di impugnazione e sulle censure mosse al provvedimento impugnato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere est