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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30700/2026

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05/1981avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiuseppeSassone, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl'accoglimento del ricorso e nei motivi nuovi;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ascola e avv. [OSCURATO:PERSONA], cheinsistono per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 21 ottobre 2020, checondannava [OSCURATO:PERSONA] cl. ‘76 per il reato di cui al capo B9), di estorsionein concorso, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,amministratrice del [OSCURATO:PERSONA]Sila di Cotronei, in attuazione delprogramma della consorteria di tipo mafioso, denominata ‘ndrangheta, Locale diPetilia [OSCURATO:PERSONA], operante nel predetto comune e territori limitrofi della provinciadi Crotone, come tale riconosciuta dalla Locale di Cirò e dalla Locale di Cutro, edalle consorterie ‘ndranghetiste operanti nel crotonese e in altre zone dellaProvincia di [OSCURATO:PERSONA] e nazionale, Milano e Lombardia, di cui al capo A), eSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A), per avere fatto parte dell’associazionea delinquere di stampo mafioso sopra indicata, nonché per i reati di cui agliartt.110 e 56, cod. pen., e 73, D.P.R. 309/1990, capo D6), ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui al capo D), di partecipazione all’associazione per delinquere dedita alnarcotraffico, per non avere commesso il fatto, e rideterminato la pena in annidieci e mesi quattro di reclusione; riconosciute le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA],ha rideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo in anni quattro, mesi otto direclusione ed euro 1.500 di multa, e confermato nel resto la sentenza impugnata.2.

Gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono percassazione avverso la sentenza di appello.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite il difensore di fiduciaaffidandosi a tre motivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.192, comma 3, 353, cod. proc. pen., e vizio di travisamento della prova perinvenzione, in relazione della affermazione della responsabilità per il reato di cuial capo B9).Si deduce che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA],non descriverebbero condotte materiali illecite dell’imputato, ma solo la genesidell’assunzione del ricorrente quale addetto alla guardiania; la natura “imposta”dell’estorsione contrasterebbe con la ricostruzione dettagliata e specifica dellapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato una causale lecita e tecnicadell’assunzione (licenziamento del precedente dipendente per giusta causa esuperamento del periodo di prova); la collocazione temporale della figura delguardiano, all’interno di un sistema estorsivo, operativo sin dai primi anni 2000,con sovrapposizione temporale errata delle intercettazioni, dal contenuto neutro,che riguardano la manutenzione ordinaria dell’abitazione di un parente, einformazioni sulla presenza del cugino.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.192, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., evizio di manifesta illogicità e di apparenza della motivazione, in relazione allaregola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e al nesso di causalità tra lacessazione dei danni alla persona offesa e l’assunzione dell’imputato.Si duole del mancato confronto con la causale alternativa lecitadell’assunzione dell’imputato, emersa dall’istruttoria e documentalmente provata.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, inrelazione all’art.416 bis.1, cod. pen., nonché del principio di offensività.3.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria contenente motivi nuovi.3.4.1.

Il primo motivo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 192,comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., e vizio di motivazione per codificazione di unbias cognitivo (fallacia di conferma) ed elusione del canone dell’oltre ogniragionevole dubbio in presenza di causale alternativa lecita fondata su basedocumentale e con il quale reitera le doglianze contenute nel secondo motivo diricorso.Si deduce che l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal posto di lavoro, generato dalfisiologico timore aziendale di importare nel proprio perimetro lavorativo l'eco difaide di sangue, dimostrerebbe solo lo stato di giustificato terrore dell'imprenditoreverso l'evoluzione del macabro contesto criminale esterno, ma non anche l’assenzadi sinallagma nell'originaria stipula del contratto di lavoro.3.4.2.

Il secondo motivo nuovo reitera le doglianze contenute nel terzo motivodi ricorso.

Si deduce la estraneità del ricorrente alla consorteria criminale, peressere stato assolto dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso(Capo A), e la necessità di un quid pluris per la sussistenza della contestataaggravante, che la Corte d’appello elude, e confonde lo stato di soggezione dellavittima (causato dalla fama criminale dello zio capocosca, [OSCURATO:PERSONA].65, e dai precedenti danneggiamenti eseguiti da terzi) con la condotta tipicarichiesta dalla norma in capo all'odierno imputato.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite il difensore di fiducia affidandosia cinque motivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 6 Cedu, 24, comma 2, 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 546, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., e correlati vizi motivazionali.Si duole della omessa risposta alle censure sollevate con i motivi di appello, edel travisamento del significato, con riguardo: al ruolo dell’imputato all’interno delsodalizio mafioso; all’efficacia causale della condotta rispetto al rafforzamento oalla conservazione delle capacità operative dell’organizzazione, anche per lamancanza, nell’arco temporale in contestazione, di documentati rapporti illeciti trail ricorrente e gli altri imputati; alla reiterazione di un atto di partecipazione,indicativo della stabilità della partecipazione; alla mancanza di motivazione inpunto di trattamento sanzionatorio.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione aiprincipi del contraddittorio, della concentrazione, della oralità e immediatezza.Si deduce che, nel giudizio di primo grado, il completo deposito delletrascrizioni delle intercettazioni, di cui alla perizia trascrittiva, sarebbe avvenutosolo all’udienza di discussione, e che l’istruttoria dibattimentale si è svolta senzache il giudice e le parti potessero attingere al contenuto della perizia anche conriguardo alla identificazione del ricorrente, avvenuta per riconoscimento direttodella voce da parte degli operatori di polizia giudiziaria.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., 416 bis, cod. pen., e vizio di contraddittorietà e illogicità dellamotivazione con riguardo l’affermazione della responsabilità per il reato di cui alcapo A).Si deduce che l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di associazionededita al narcotraffico, e il percorso logico-motivazionale della sentenzaimpugnata, per le residue contestazioni di cui ai capi A) e D6), avrebberodeterminato una frattura con quello del Tribunale sicché, a fronte di criteri nonomogenei, adottati dai giudici di merito, non si sarebbe in presenza di una c.d.doppia conforme.Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio diresponsabilità per il delitto associativo su elementi di carattere indiziario privi deirequisiti legali di gravità, precisione e concordanza, quali: intercettazioni prive dicontenuto chiaro e univoco, oltre che prive di riscontro; la precedente sentenza dicondanna, passata in giudicato, per il medesimo reato associativo, riguardante unperiodo diverso (sino al 2008), con una diversa compagine associativa e adesionead un nuovo e diverso programma criminoso; le dichiarazioni del collaboratore digiustizia, [OSCURATO:PERSONA], le cui conoscenze si arresterebbero ad un periodoprecedente alla presente contestazione, sul ruolo di camorrista dell’imputato,detto ‘Sacchetto’.

Si deduce che le dichiarazioni del collaboratore, che ha riferitodella partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un episodio incendiario, ad una estorsione aidanni del [OSCURATO:PERSONA]Sila e sulla vicenda delle assunzioni imposte alle ditteappaltatrici del trasporto scolastico comunale, ritenute inidonee a supportare ilcostrutto accusatorio per i singoli episodi in contestazione, dovevano indurre igiudici di merito a ritenere l’insufficienza probatoria anche per i reati per cui èintervenuta condanna.Si deduce che l’unico elemento, valorizzabile in chiave associativa, è lapartecipazione alla riunione del sodalizio criminoso del 30 aprile 2011, presso ilgarage di [OSCURATO:PERSONA], corroborata dalle intercettazioni, da cui si evince –tuttavia - che l’imputato si sarebbe limitato ad esprimere opinioni personali su fattiin relazione ai quali non avrebbe avuto potere interventivo o decisionale, senzauna partecipazione attiva, e che dal complessivo materiale intercettivoemergerebbe una vicinanza episodica e discontinua a singoli presunti membri dellaconsorteria di cui al capo A), ma non una continua militanza gerarchicamentedefinita nei quadri dell’organizzazione.Si deduce che la esclusione dell’aggravante di cui all’art.416 bis.1, cod. pen.dal reato contestato al capo D6), costituirebbe ulteriore indice dell’estraneitàdell’imputato al sodalizio de quo.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di illogicitàe di contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt.125, comma 3, 192,comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 56 cod. pen., e73 D.P.R. 309/1990, con riguardo alla responsabilità del ricorrente per il reato dicui al capo D6), che sarebbe basata su materiale indiziario insufficiente agiustificare la condanna.4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agliartt.125, comma terzo, 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., e 62 bis, 81,comma secondo, 133, cod. pen., e vizio di illogicità della motivazione con riguardoalla quantificazione della pena, alla mancata indicazione delle ragioni deldiscostamento dal minimo edittale per il delitto associativo ed al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono nel complesso infondati.2.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.2.2 I profili introdotti dal ricorrente mirano ad evidenziare non condivisevalutazioni della prova, piuttosto che errori logici nella motivazione del giudicenella valutazione delle stesse, introducendo in tal modo una critica al contenutodella prova.

Essi, quindi, introducono in sede di legittimità una richiesta di riletturadelle risultanze probatorie, accertate nei precedenti gradi di giudizio sulle quali ilgiudice si è già pronunciato.

È, infatti, orientamento consolidato di questa Corteche è inammissibile in sede di legittimità qualsiasi rilettura delle prove.

In tema dimotivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o"travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito deldato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale,incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divietodi rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent.n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).La critica alla lettura delle prove ed alla ricostruzione dei fatti operata dallaCorte di appello è frammentaria e generica, essa si sofferma solo su alcuni aspettidelle deposizioni dei testi e nulla dice in ordine ad altri valorizzati dalla Corte diappello con motivazione che è di certo immune dalla censura di travisamento o dimanifesta illogicità che le è stata mossa.In tal modo, il ricorso inevitabilmente implica una rilettura non consentita,offrendo al giudice di legittimità, frammenti probatori o indiziari e sollecitandolo auna rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, Sent.n.44992 del 09/10/2012, Rv. 253774) ovvero assumendo la contraddittorietà nongià rispetto ad uno o più specifici atti del giudizio, ma al fatto nella sua interezza(Sez. 3, Sent. n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911); di qui la netta distinzionetra travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietàdella motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova,estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro glielementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, Sent.n 14732 del 01/03/2011, Rv. 250133).

Il vizio di travisamento della provadichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggettodefinito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibiledifformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che ligiudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri ilsuddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima (Sez. 5, Sent. n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.5, Sent. n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406), posto che non dà luogo al vizio ditravisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delledichiarazioni testimoniali in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, Sent.n. 46451 del 07/10/2009, Rv. 245611).2.3 Il ricorrente, nei motivi in esame, ripropone pedissequamente i motivi diappello e non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione che sisottrae alla censura di manifesta illogicità, ha chiarito che il nucleo centrale dellaprova è costituito dalle chiare dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], di cui ha confermato il giudizio di attendibilità, ratificato dallasentenza di questa Corte n.44136/2019, ed ha sottolineato che la conoscenza deifatti descritti si è basata sull’intraneità all’associazione mafiosa e sullapartecipazione attiva nelle estorsioni in Sila ai danni della struttura gestita dallapersona offesa, per le quali ha riportato condanna al capo B8).Il collaboratore ha premesso che tutte le attività all’interno del [OSCURATO:PERSONA]Sila (ristorante, discoteca, pub) erano tenute al pagamento diuna somma di denaro in favore della cosca di [OSCURATO:PERSONA], per non subiredanneggiamenti, e, quanto all’assunzione del ricorrente, come guardianoall’interno del [OSCURATO:PERSONA] turistico, la riconduce alla specifica imposizione mafiosa,nei confronti dell’amministrazione della struttura, da parte del cugino omonimo,[OSCURATO:PERSONA], cl.65, capo della cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], che avevail controllo di tale [OSCURATO:PERSONA] turistico, e che, nel villaggio, aveva anche unappartamento, che occupava gratuitamente; con riguardo al licenziamento delricorrente, subito dopo l’uccisione del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore l’haricondotta al timore di ripercussioni sulla struttura turistica delle dinamichemafiose collegate all’omicidio.Nel delineare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], il propalante ha riferito che questi avevail compito specifico di presidiare la struttura e di fornire informazioni alla cosca suquanto di interesse.Quali riscontri, si richiamano gli episodi delittuosi, avvenuti nel 2010, cheavevano preceduto l’assunzione del ricorrente come guardiano (incendio dellaporta dell’ufficio della società, [OSCURATO:SOCIETA]., furto e incendio dell’autovetturadell’amministratrice) e che cessavano con l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA] cl.76,correttamente ritenuti minacce implicite idonee ad incutere timore e a coartare lavolontà delle persone offese, trattandosi di azioni intimidatorie che si sono svoltesecondo il modus operandi dei sodali della consorteria di [OSCURATO:PERSONA], diretti aconseguire il controllo del villaggio e sottoporre gli amministratori del condominioad un clima di terrore, così da assoggettarli ad ogni pretesa del capo della Locale;ulteriore elemento di riscontro è individuato nella circostanza che il licenziamentodel ricorrente è avvenuto poco dopo la morte del capo cosca, suo protettore, ilcugino omonimo, [OSCURATO:PERSONA] cl.65.Nella sentenza impugnata, si richiamano il compendio intercettivo, analizzatocompiutamente nella sentenza di primo grado, che conferma il ruolo del ricorrentedi raccordo con il cugino capocosca, [OSCURATO:PERSONA] cl.65; l’occupazionegratuita, tollerata dall’amministrazione, di un appartamento, all’interno delVillaggio (che veniva sottratto alla procedura fallimentare) da parte di VincenzoManfreda, cl.65, e della sua famiglia, di cui si era interessato l’imputato, violandoi suoi doveri di sorveglianza; l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di taleimmobile alla ditta di [OSCURATO:PERSONA], cl.1971, in autonomia e senzacoinvolgere la [OSCURATO:SOCIETA]., cui competeva la manutenzione ordinaria estraordinaria degli immobili; l’interessamento dell’imputato all’organizzazione diun incontro tra [OSCURATO:PERSONA], l’imprenditore della struttura turistica, e il fratellodel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], detto ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla cui ditta era statoaffidato l’appalto di lavori presso l’impianto sciistico del [OSCURATO:PERSONA], comeanche l’interesse a partecipare alla trattativa mostrato dal capo cosca VincenzoManfreda cl.65, sebbene estraneo al contratto di appalto; la spartizione degli utilimaturati dalla gestione delle attività economiche silane da parte della famigliaManfreda; l’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] al posto di guardiano nelVillaggio [OSCURATO:PERSONA], occupato dal ricorrente, a seguito dell’omicidio del capo coscaManfreda cl.65, ritenendo automatica la sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] cl.76 con altrapersona.Quanto alle censure specifiche sollevate dalla difesa, la Corte territoriale,rispondendo al motivo di appello, ha spiegato che le dichiarazionidell’amministratrice del villaggio, [OSCURATO:PERSONA], che ha negato qualsiasiimposizione, si scontrano con gli indici della pressione mafiosa sulla struttura, qualii danneggiamenti, di cui la stessa è rimasta vittima, e dei quali la persona offesanon ha fornito chiarimenti, come non ha saputo spiegare la cessazione di qualsiasiforma di pressione mafiosa, subito dopo l’assunzione del ricorrente comeguardiano.La Corte d’appello fonda il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non sulle sole dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma sul contenuto delle intercettazioni ambientali, a cuipartecipa anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ritenute dotate di autonomo rilievo probatorioe in quanto tali idonee – secondo i canoni della giurisprudenza di legittimità- afondare una pronuncia di penale responsabilità dell’imputato.I giudici di merito, con valutazione discrezionale immune da vizi e censure,correttamente, hanno ritenuto che le intercettazioni hanno fornito un valido ecredibile riscontro alle accuse mosse dal collaboratore, in quanto attendibili inragione delle circostanze in cui sono state effettuate e delle conoscenze deiconversanti, trattandosi di persone vicine alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed a conoscenzadei suoi affari, e per quelle a cui partecipa il ricorrente, si traggono i rapporti delmedesimo con il capo cosca all’interno della struttura, l’attività spiegata in suofavore ed in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA], e che spiegano anche il licenziamentodel [OSCURATO:PERSONA] cl.76 dopo l’omicidio del cugino capo cosca.Quanto al travisamento della prova intercettiva sulla durata del rapporto diguardiania (progr. 1772, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sull’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] al posto di guardiano occupato dalricorrente, e progr.1174, registrata nell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], intercorsatra questi e [OSCURATO:PERSONA], sul medesimo tema), non è dedotta la decisivitàe vi è indebita frammentazione delle prove: poiché il sindacato della Corte, persua natura, è necessariamente unitario e globale e, quindi, ogni singolo fatto deveessere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazioneall’interno del generale contesto probatorio, da un canto, non è sufficiente che gliparticolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessivaricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei afornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez.2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).Con riguardo alla lettura, all’interpretazione e alla valutazione delleconversazioni intercettate, va ribadito il principio in base al quale il contenuto diun'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terzapersona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamatain correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sulpiano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in talevalutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832).

Valutazione che, anche quando il linguaggioadoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottraeal sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).Cosicché, dinanzi a questa Corte è ben possibile prospettare un’interpretazionediversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di unoggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudicedi merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quelloreale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione).Va, dunque, sottolineato che il vizio di travisamento della prova, deducibiledinanzi al Giudice di legittimità ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e), concerneesclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e nonsul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente pereffetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n.18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168).

La previsione normativa èorientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistentio su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmentediverso da quello ritenuto dal giudice di merito.

Sono i casi classici della "provainventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste chenon è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente(il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco").

Insomma, ilconcetto di "travisamento della prova” è ben distinto dal "travisamento del fatto",perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita aprendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove erisultato di prova.

Come è stato affermato in dottrina, “nel travisamento del fattoil giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove neltravisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova".

La nuovadisciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006 ha avuto l'effetto, quindi, di riportarenell'ambito del vizio di motivazione anche il cd.

"travisamento della prova" nei casiin cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio dimotivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo sensogià subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, ilgiudice di legittimità: Sez. 1, 14 luglio 2006 n. 25117, Rv. 234167; Sez. 2, 24maggio 2006 n. 19850, Rv. 234163; Sez. 4, 28 aprile 2006 n. 20245, Rv. 234099;Sez. 2, 23 marzo 2006 n. 13994, Rv. 233460.) Il principio a cui attenersi è chela Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico comeil giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmentetravisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerarecircostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli strettilimiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e noncontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzionedella prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovveroverificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087; Sez. 4, n.1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702).

E’ chiaro, allora, che non èprospettabile nel giudizio di legittimità un’interpretazione del significato di unafonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorral'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di meritoindichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformitàrisulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv.259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190).A tali coordinate non si è conformato il ricorrente, che formula doglianze che,lungi dal denunciare un travisamento della prova, secondo le coordinate orarichiamate, propone censure relative alla valutazione della prova, che nonrientrano tra quelle proponibili con il ricorso per cassazione, specie se implicantila soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni edinterpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali,salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n.87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961).

Invero, gli accertamenti(giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti)cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto daadeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacatodi legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto ocontraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente.A fronte di interpretazioni, uguali e contrarie, parimenti plausibili, delmateriale probatorio, è quella del giudice di merito che deve rimanere ferma, nonessendo consentito alla difesa prospettare ricostruzioni alternative, salvo che inpresenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel casoin cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmentedifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione), ipotesi qui nonricorrente; le censure della difesa sono rivolte, in sostanza, alla ricostruzione difatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri dellarazionalità e completezza.2.4 Quanto al secondo motivo di ricorso, la doglianza trascura del tutto ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed è silente rispetto alla circostanza, idonea afungere da riscontro di tipo logico al dichiarato del collaboratore, messa in rilievonella motivazione oggetto di critica, che la coincidenza non è solo con la cessazionedegli atti vandalici dopo l’assunzione del cugino del capocosca di riferimento, maanche con le intercettazioni, cui partecipa il ricorrente, e dalle quali, comeargomentato dai giudici di merito, si traggono i rapporti di questi con il capo coscaall’interno della struttura nonché l’attività spiegata in favore del capo e del fratelloDomenico.Ulteriore elemento di valutazione è costituito dal licenziamento del ricorrentepoco dopo l’omicidio del cugino, [OSCURATO:PERSONA] classe ’65.Anche in questo caso, quindi, la critica è parziale, laddove la Corte territorialeha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui ha fornitomotivazione che si sottrae a censure di manifesta illogicità.La Corte di merito, rispondendo nuovamente alla specifica doglianzacontenuta nel motivo di appello, che deduce la mancanza della prova dellacommissione di alcun atto di violenza da parte del ricorrente, ha sottolineato aifini del concorso nel reato, la necessità di contestualizzare la vicenda in rapportoall’interesse della cosca di [OSCURATO:PERSONA] sulla struttura in discorso.La sentenza impugnata ha sottolineato che l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], cl.76,si inserisce nel contesto mafioso, quale frutto dell’attività intimidatoria specificaordinata dal capo della cosca, mediante danneggiamenti in danno dei responsabilidella struttura, nonché come effetto della forza di intimidazione della cosca petilinasotto il profilo della ineluttabilità delle pretese e della inevitabile sottomissione adesse, della possibilità di ricorso a forme anche più gravi di violenza, condizioniambientali determinanti una condizione generalizzata di omertà.

Elementi chehanno agevolato la consumazione del reato, in quanto la consapevolezza dellepersone offese di avere a che fare con una organizzazione criminale capeggiata daVincenzo [OSCURATO:PERSONA] cl.65, avente il controllo del territorio, annullava la capacità direazione delle vittime.Con tale argomentazione, coerente con le fonti di prova e razionalmentesupportata, il ricorrente non si confronta compiutamente, finendo per non coglierela complessiva ratio della decisione e ignorare gli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).4.

Il terzo motivo di ricorso è infondato.4.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che, secondo l’orientamentogiurisprudenziale della Corte di legittimità, ai fini della configurabilitàdell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre chesia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendonecessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria dellaviolenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertatol'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica atutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia sianostate materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Rv. 285018 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 40680 del 03/12/2025, P., Rv.288982 - 01).

Escluso, quindi, che sia necessario ed indispensabile accertarel’appartenenza del ricorrente ad un gruppo mafioso secondo forme rituali diinserimento, quanto alle forma di manifestazione del metodo si è ancora affermatocome ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocandola contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima unacondizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsia fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttostoche di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222- 01).4.2 Questa Corte, più volte (da ultimo Sez. 6, Sent. n. 31325 del 18/06/2025,Rv. 288638 – 01; Sez. 3, Sent. n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182 - 01) haaffermato che l’aggravante del metodo mafioso può consistere anche in uncomportamento silente qualora l'associazione abbia raggiunto una forzaintimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito,ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia.Tale aspetto è stato adeguatamente considerato dai giudici di merito nellesentenze rese in doppia conforme, che hanno fatto puntuale applicazione dellecoordinate ermeneutiche sopra ricostruite, ed hanno sottolineato chel’accertamento dell’impiego del metodo mafioso deve essere valutato tenendoconto del contesto in cui si svolge l’azione che costituisce la fattispecie criminosa,analizzando, rispetto ad essa, il tipo di comportamento posto in essere, alla lucedella definizione fornita dall’art.416 bis cod. pen., espressamente richiamatodall’art.416 bis.1 cod. pen., in termini di idoneità ad esercitare una particolarecoartazione psicologica sulle persone, tanto da determinare la condottaconsiderata rilevante ai fini dell’integrazione del reato.Per estorsione ambientale s'intende quella particolare forma di estorsione cheviene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali chespadroneggiano in un determinato ambiente (rectius: territorio), e che èimmediatamente percepita dagli abitanti di quel determinato territorio,quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, come concreta e di certaIn altre parole, il sintagma "estorsione ambientale" è utilizzato, in modoellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui siè detto, in determinati territori: ciò, però, non significa che la richiesta non debbaavere le caratteristiche proprie del reato di estorsione.Ed è proprio in tale prospettiva che, infatti, questa Corte di legittimità hasempre ritenuto che "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre cheessere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e formedifferenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendosolo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà delsoggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalitàdell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientaliin cui questa opera": Sez. 3, Sentenza n. 20382 del 10/04/2001, Massaro e altri,Rv. 219866 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti e altro,Rv. 229727 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri e altro, Rv.240950 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv.254797 – 01; ez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 –01; Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 – 01,precedenti aventi riguardo tutti a gravi casi di estorsione essendo stata ritenuta lasussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma.Nella specie, il metodo mafioso è stato affidato a specifici e preliminari atti didanneggiamento verso i responsabili della struttura, di valenza intimidatoria conriguardo al momento dell’assunzione del ricorrente come guardiano all’interno delVillaggio turistico, mentre non rileva lo svolgimento del rapporto in modalitàregolari o meno, attinenti a un momento successivo al perfezionamento del reato.Nulla muta la memoria del ricorrente, contenente motivi aggiunti, chereiterano le doglianze formulate con il secondo e terzo motivo di ricorso, inrelazione alle quali si rimanda alle considerazioni di cui ai punti

2. e

4.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.5.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo generico è a-specifico in quanto il ricorrente non indica, salvo unriferimento che egli stesso definisce esemplificativo, quali motivi di appellosarebbero rimasti privi di risposta nella sentenza impugnata.Neppure il ricorrente articola la critica alla motivazione tenendo conto che,rispetto ai capi per i quali vi è stata condanna, la sentenza gravata si pone induplice conformità con quella di primo grado, con la conseguenza che la criticadovrebbe abbracciare la motivazione quale risultante dalla somma di quellecontenute nelle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218).Ancora, il ricorrente non considera che la motivazione costituisce un unicumcoerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sullasussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essereautonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con laconseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare daaltri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez.5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del22/05/2013, Rv. 256340).Si è affermato, infatti, che la sentenza di merito non è tenuta a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anchemodo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fattodecisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del13/5/2011, Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105).5.1.1 Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi dellasentenza, un percorso argomentativo completo in relazione a tutti i capi per i qualivi è stata condanna.A fronte di ciò, la genericità della critica relativa al motivo non consente dicogliere gli specifici punti sui quali la sentenza non avrebbe risposto ai motivi diappello.5.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello (v. sentenza pg. 44) ha affrontato il motivo deducendoche non era stato indicato il vulnus che tale ritardo ha apportato al diritto di difesae, quindi, l’interesse ad impugnare, atteso che la difesa aveva avuto accesso aisupporti audio della conversazione.Tale conclusione è corretta e va qui condivisa.Questa Corte (Sez. 3, Sent. n. 4759 del 01/10/2020, Rv. 280374 - 01) haaffermato che, in tema di intercettazioni, la trascrizione delle conversazionicaptate comporta una mera attività ricognitiva e non implica l'acquisizione dicontributi tecnico-scientifici.

Ed invero la prova del contenuto delle conversazioniè costituita dal solo file audio delle stesse (cfr. Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277139-01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca,Rv. 274280-01) dal quale possono essere rilevati gli elementi necessari allaricostruzione delle comunicazioni come intercorse tra gli utenti.Il ritardo nel deposito della perizia trascrittiva in relazione ad alcuneconversazioni, dunque, non è, di per sé, lesivo del diritto di difesa, in mancanza dispecifica indicazione.La decisione della Corte territoriale sul punto, dunque, appare coerente contali coordinate ermeneutiche e non si ravvisano elementi di manifesta illogicitànella relativa motivazione.5.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.Il motivo è infondato e, comunque, ai limiti della inammissibilità, in quanto lacritica alla motivazione della sentenza impugnata è frammentaria e generica, essasi sofferma solo su alcuni aspetti delle deposizioni dei testi e nulla dice in ordinead altri aspetti valorizzati dalla Corte di appello, con motivazione che è di certoimmune dalla censura di travisamento o di manifesta illogicità che le è statamossa.Nessun riferimento vi è alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], e anche il contenuto delle numerose intercettazioni citate nellasentenza di primo grado e richiamate in quella di appello è esaminato in manieralimitata e sfuggente.5.3.1 A dispetto delle censure difensive, le valutazioni espresse nelprovvedimento impugnato fanno buon governo dei principi in tema dipartecipazione in associazione mafiosa5.3.2 Sul punto, si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principioche qui si intende ribadire, che, in tema di associazione di tipo mafioso, noncomportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologiciavvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa allacommissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambitoterritoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne seguauna diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi delreato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diversopatto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato diesistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nelprogramma associativo (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01, Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01).

In tal senso, si è costantemente ritenutala continuità tra un sodalizio ed un altro, la cui esistenza sia già stata accertatacon sentenza irrevocabile, quando emerga lo sfruttamento di rendita derivantedalla acclarata notorietà della compagine criminale sul territorio di riferimento, conconseguente diffuso stato di intimidazione ed evidente condizione di omertà nellapopolazione sottoposta al controllo della stessa, con chiaro sfruttamentodell’acquisito capitale intimidatorio riferibile al sodalizio oggetto di accertamentoirrevocabile, attraverso l’evidente sviluppo della fama criminale e delle modalitàoperative del clan già oggetto di accertamento, non ricorrendo, dunque, una nuovaassociazione, ma una prosecuzione della associazione già indagata nella sua nuovaconnotazione (Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Bava, Rv. 288783-01).

Sul puntosi è chiarito, in modo condivisibile, che quando oggetto del giudizio sial’accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione, in rapporto dicontinuità con una cosca storica, oggetto di accertamenti irrevocabili, puòprescindersi dall’accertamento specifico in ordine all’esteriorizzazione del metodomafioso quando ricorrano univoci elementi che dimostrino che la formazioneoggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità, nei programmi, nellacomunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza - anche solo parziale- dei soggetti coinvolti, e come tale continui ad operare in un determinatoterritorio, replicando o comunque sfruttando un contesto riconducibile all’alveodell’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù,Rv. 282199-04; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez.2, Sentenza n. 19064 del 13/03/2026, Zito, Rv. 290048 - 01).Quanto poi al caso di specie, occorre considerare come la piena esistenza edoperatività, a partire dagli anni ’80, dell’associazione mafiosa denominata ‘[OSCURATO:PERSONA]’, la sua continuità storica, sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo,la sua rilevante collocazione nel corposo contesto mafioso siano emersi innumerose altre decisioni definitive, oltre a quelle richiamate dalla Corte di appello,così emergendo una considerazione della costante e reiterata presenza dellaazione della compagine indagata anche in questa sede.La “notorietà” di un fatto quale l’esistenza di un’associazione di tipo mafiosoben può desumersi in modo certo, oltre che da cognizioni comuni in un ambitoterritoriale più o meno ristretto, dalle decisioni irrevocabili dell’autorità giudiziaria,che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate ingiudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253653-01; nello stesso senso, Sez. 6, n.50057 del 11/11/2009, Gullo, Rv. 245831-01).5.3.3 Tanto premesso, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi ecensure, ha ritenuto la continuità del sodalizio nella sua nuova connotazione, cona capo [OSCURATO:PERSONA] cl.65, rispetto al precedente diretto da VincenzoComberiati.Al riguardo, si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], condannato quale partecipe della locale petilina, sulla perduranteappartenenza dell’imputato alla Locale di [OSCURATO:PERSONA], estremamente chiare einequivocabili, la pregressa affiliazione dell’imputato sin dal 2003, rimastaimmutata nel periodo successivo, unitamente a vicende ed episodi oggettivamenteaccaduti e collocabili nel periodo oggetto della contestazione ed eseguiti dalricorrente, cui seguiva il pagamento di somme periodiche da parte degliimprenditori, quali indici di operatività della stessa associazione, operante quale‘Locale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, riconosciuta dalle altre e più forti ‘Locali’ delcomprensorio.In particolare, il collaboratore di giustizia ha riferito del passaggio degliaffiliati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in precedenza appartenenti al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA],diretto da [OSCURATO:PERSONA], nella organizzazione poi capeggiata da VincenzoManfreda cl.65, che aveva ampliato la compagine associativa a nuovi sodali, aiquali aveva conferito direttamente delle “doti” o gradi di ‘ndrangheta, mentre isodali che già facevano parte del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], diretto da VincenzoComberiati, erano passati automaticamente nella nuova organizzazione, tra cui ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], entrambi con il pregresso grado di “camorristi”, e cheaveva continuato ad operare nel settore delle estorsioni, dei danneggiamenti, delleimposizioni e del traffico di sostanze stupefacenti, cui era stato preposto il sodaleGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Tale affermazione giustifica la rilevanza attribuita alla precedente condannadel GUP del Tribunale di Catanzaro del 22 luglio 2015, irrevocabile, per il reato dicui all’art.416 bis cod. pen., che ha accertato la perdurante operatività della coscadi ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, sotto il comando del [OSCURATO:PERSONA], poi ucciso e sostituito alvertice da [OSCURATO:PERSONA] cl.65, e la pregressa partecipazione, sino al 2008,dell’imputato, che il collaboratore indica tra gli affiliati transitati, alla quale sonostati correttamente attribuiti riflessi indiziari sulla sua perdurante partecipazioneal sodalizio in questione.I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente, valorizzato anche la sentenzadel GUP del Tribunale di Catanzaro del 19 febbraio 2016, irrevocabile, nei confrontidegli imputati del presente processo che avevano scelto la definizione del giudiziocon il rito abbreviato, nella quale è stata riconosciuta l’esistenza e l’operativitàdella locale di ‘ndrangheta insediata in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con contestazionetemporale dal 2008 in poi, ossia dal momento dell’avvicendamento al comandodella cosca da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] cl.65, che avevamantenuto tal ruolo sino al momento dell’omicidio, avvenuto nel 2012.La Corte di merito, rispondendo alla specifica censura contenuta nell’atto diappello, ha chiarito che l’avvicendamento di [OSCURATO:PERSONA] cl.65 al Comberiatial vertice del sodalizio criminoso e la contemporanea affiliazione di altri soggettinon costituiscono indici dell’esistenza di una nuova associazione mafiosa, inquanto l’avvicendamento delle figure di vertice o la fluidità delle appartenenzesono evenienze normali trattandosi di reati permanenti.Sul punto, si richiama, quale ulteriore elemento di valutazione, di valenzaindiziaria per il periodo successivo, la precedente sentenza di condanna.Ulteriore elemento di valutazione è costituito dalle successive numeroseconversazioni indicate nelle sentenze di merito, indicative del ruolo svolto dalricorrente all’interno della nuova organizzazione, e che riscontrano la dichiarazionedel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e sono da questa a loro volta riscontrate, per il riferimentoa incombenze, intimidazioni o pestaggi o danneggiamenti, che si vogliono affidare,nelle intenzioni degli organizzatori e promotori, a [OSCURATO:PERSONA], detto“Sacchetto” (incendio della autovettura appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; l’estorsioneai danni del [OSCURATO:PERSONA]Sila; il primo danneggiamento ai danni dei ripetitoridella zona) e che, complessivamente, hanno consentito di ritenere i rapporti delVona con altri sodali, qualificati, idonei a fornire la prova diretta dellapartecipazione associativa, oltre che riscontro individualizzante alla chiamata incorreità di [OSCURATO:PERSONA], tanto più in quanto si collocano in periodo di temposuccessivo a quello coperto dal precedente giudicato.Si sottolinea, quale prova diretta della partecipazione dell’imputato alsodalizio mafioso, la partecipazione alle riunioni della consorteria, per l’oggettodelle riunioni nelle quali i sodali discutevano di questioni relative all’attività delsodalizio e agli equilibri interni, per la posizione assunta dagli affiliati della localedi [OSCURATO:PERSONA] in ordine a condotte ritenute contrastanti con il programma della stessa(riunione del 30 aprile 2011), o alla ridefinizione dell’organigrammadell’associazione a seguito del ritorno in libertà di affiliati appartenenti alla societàmaggiore (la riunione da [OSCURATO:PERSONA] all’uscita dal carcere di GiovanniCastagnino, che nel 2012 diviene nuovo capo della cosca, dopo l’omicidio delManfreda).Quanto alla partecipazione dell’imputato al summit, organizzato, in data 30aprile 2011, presso il garage di [OSCURATO:PERSONA], dal capo cosca [OSCURATO:PERSONA].65, unitamente ad altri sodali ([OSCURATO:PERSONA] c.65, [OSCURATO:PERSONA], GiuseppePace cl.77, [OSCURATO:PERSONA] cl.80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl.68,[OSCURATO:PERSONA] cl.75, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),indetto per risolvere problematiche relative al traffico di sostanze stupefacenti deltipo cocaina, si sottolinea che i soggetti invitati a parteciparvi erano unicamentepersone organicamente inserite all’interno dell’associazione criminale, in quanto intali riunioni si disvelavano gli appartenenti alla stessa, gli ambiti di interesse ancheulteriori rispetto al traffico di stupefacenti, si programmavano nuove azioni e sipunivano coloro che tradivano le linee programmatiche e l’indirizzo indicato dalcapo cosca.Al riguardo, la Corte di appello richiama il compendio intercettivo da cuiemerge la partecipazione dell’imputato alle conversazioni in cui si lamenta laviolazione di una regola di comportamento proprio durante detto summit, peravere consentito la partecipazione di un soggetto non affiliato, [OSCURATO:PERSONA], dettoSantarieddu, per sottolineare che solo affiliati alla ‘Locale di [OSCURATO:PERSONA]’ eranolegittimati a prendere parte alla riunione e potevano pretendere che chi non facevaparte del sodalizio non vi partecipasse, con la ulteriore considerazione chel’imputato, per essere stato invitato a tale riunione, era un membro effettivo delgruppo criminale di stampo mafioso.Quanto alla partecipazione dell’imputato al summit, organizzato il 2 febbraio2012, presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dal capo cosca [OSCURATO:PERSONA].65, unitamente ad altri sodali, indetto per affrontare il tema della spartizionedel denaro fra gli affiliati, si sottolinea l’importanza della partecipazione ad unariunione tanto significativa per il sodalizio, quale chiaro indice della intraneità delVona alla cosca mafiosa.La Corte d’appello sottolinea la rilevanza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a taliriunioni anche sotto il profilo della continua frequentazione, ancora nel 2012, daparte dell’imputato di altri affiliati al sodalizio, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], chefrequentava da diversi anni.È quindi corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto taliemergenze sintomatiche di quella «stabile compenetrazione nel tessutoorganizzativo del sodalizio» nella quale si sostanzia il delitto in rassegna.

Laconclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati in tema dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui va considerato comportamentoconcludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodaliziocriminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativadelle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione,degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri incontesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012,dep. 2013, Modafferi, Rv. 254915; Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv.279597 - 02).Si osserva, infine, che il reato in esame non necessita della (prova della)commissione dei reati fine per esistere.Le Sezioni Unite nel 2005 e la giurisprudenza conforme successiva hanno,infatti, da tempo costruito la figura giuridica del partecipe dell'associazionemafiosa, distinguendola dal concorrente esterno, in termini perfettamentecompatibili con la configurabilità del ruolo partecipativo in capo al ricorrente,sottolineando come al primo sia riferibile un rapporto di stabile e organicacompenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, piùche uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazionedel quale l'interessato ''prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n.33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670).

Secondo le Sezioni Unite, lapartecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base dicriminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (ilruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali,esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e"prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", lacommissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "factaconcludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicuradimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

In talericostruzione "a maglie larghe" quanto alle manifestazioni molteplici nelle quali sipuò esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fattorientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre inessere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessariocatalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichéil sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente allemodificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti,sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addiritturaassumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana olavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064) econferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con mafiosi, in presenza dideterminate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468).Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista dispecifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee arafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o glivenga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122; Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 18/12/2025,dep. 2026, Vattiato, Rv. 289636 – 01).La sentenza impugnata ha dato compiuto conto con motivazione, non illogica,contradittoria o carente, della sussistenza della fattispecie associativa e dellapartecipazione ad essa del ricorrente, che desume da una pluralità di elementi diprova, e, facendo corretta applicazione dei superiori principi, ha ritenuto nonincompatibile con l’accertamento della sua partecipazione alla consorteria lamancata condanna dell’imputato per uno o più reati fine rientranti tra gli scopi delsodalizio di cui al capo A), diversi dai reati in materia di stupefacenti, riferibili alsodalizio di cui al capo D), in quanto ciò che rileva è la stabile ed organicacompenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, davalutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementirivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso che sono suscettibili diessere evinti anche da significativi facta concludentia.Quali ulteriori indici della partecipazione dell’imputato alla consorteriacriminosa de qua, si richiamano le plurime intercettazioni, ambientali e telefoniche,relative non solo ai due summit associativi sopra richiamati, ma anche allefrequentazioni con i sodali e dimostrativi dell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla regolaregestione delle attività illecite controllate dalla ‘Locale di [OSCURATO:PERSONA]’ ed allapartecipazione alla distribuzione dei relativi profitti.In particolare, si richiamano conversazioni: relative alla esecuzione diambasciate, ovvero spedizioni punitive, comandate ai sodali, tra cui vi era ancheSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; relative alla vicenda dell’appalto del servizio di trasportoscolastico, nella quale vi è un preciso riferimento al [OSCURATO:PERSONA], che si informava dellaraccolta da parte degli affiliati [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], detto Picune,del denaro in Sila da spartire tra gli affiliati, ed ammetteva implicitamente dipartecipare alla loro distribuzione; relative al viaggio per l’acquisto di 100 grammidi sostanza stupefacente del 12 maggio 2011, rilevanti per la commissione delsingolo delitto in tema di stupefacenti, per la piena consapevolezzadell’appartenenza ad un gruppo stabilmente strutturato per la commissione di unaserie indeterminata di reati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che impartiva ordiniche [OSCURATO:PERSONA] eseguiva, e che veniva informato della perquisizione eseguita presso ilfrantoio di [OSCURATO:PERSONA], in cui si concentravano gli interessi dellaconsorteria in ordine al mercato delle castagne e dell’uva da mosto.Si richiamano, inoltre, conversazioni da cui si evince che l’imputato avevacontatti continui con molti affiliati della consorteria, sia già appartenenti ad essaprima del 2008 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl.59 Agatino), sia con inuovi sodali del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’anno 2008(Falascina, ovvero [OSCURATO:PERSONA]), nonché relativi ad argomenti quali la divisionedei ruoli all’interno del sodalizio, le determinazioni del capo cosca VincenzoManfreda sulle modalità di gestione del traffico di stupefacenti, la gestione noncorretta del denaro della consorteria da parte del capo cosca di cui Nicola GrandeAratri) doveva essere informato, che potevano essere trattati solo con un affiliatodi rilievo e non con una persona estranea al sodalizio mafioso.5.4 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo è inammissibile in quanto generico e reiterativo di doglianzaproposta in sede di appello, affrontata e puntualmente disattesa dalla Corte dimerito con motivazione immune da censure, non ravvisandosi vizi rilevanti nelpercorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.5.4.1 L’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il solo fatto dicui al capo D6) non possa considerarsi sufficiente ad affermare la partecipazionedel ricorrente ad una associazione dedita al narcotraffico, oggetto dellacontestazione di cui al capo D), dal quale l’imputato è stato assolto, non presentaalcuna contraddizione né preclude l’affermazione di responsabilità rispetto allaassociazione mafiosa in discussione.Neppure costituisce il vulnus lamentato rispetto alla affermazione diresponsabilità per il capo A), essendo tale affermazione basata su un compendioprobatorio ben più ampio di cui si è discusso supra, rispetto alla partecipazionealla associazione a delinquere dedita al narcotraffico.Vi è una indubbia duplice conformità delle sentenze di primo e secondo gradonell’analizzare l’episodio di cui al capo D6 in esame.Le evidenze su cui si basa l’affermazione di responsabilità, le conversazionitelefoniche intercettate all’interno delle autovetture in uso a [OSCURATO:PERSONA],servizio di osservazione dei Carabinieri sono compiutamente analizzate e non èdato cogliere alcuna manifesta illogicità nella loro interpretazione, né risultaspecifica la critica difensiva al riguardo.Quanto all’oggetto e alle finalità del viaggio (approvvigionamento di 100grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), e le modalità del trasportodella droga e l’utilizzo di altra autovettura, che fungeva da staffetta, la Corted’appello ha richiamato la sentenza irrevocabile, che ha definito il giudizioabbreviato nei confronti dei correi, la cui conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] è stataricavata dal contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioniintercorse tra questi e [OSCURATO:PERSONA], all’interno dell’auto su cui viaggiaval’imputato, nelle quali gli interlocutori discutono dell’acquisito appena concluso,della modalità di confezionamento della sostanza (divisa in due colli), del prezzodi vendita, del guadagno ricavabile dal commercio della sostanza, del pesoponderale e della qualità della droga.Parimenti, anche con riguardo al contributo prestato dal ricorrente, diaccompagnare [OSCURATO:PERSONA], anche al fine di dissimulare il viaggio, di fronte a possibilicontrolli delle forze dell’ordine, e di prestare aiuto ai sodali della associazionemafiosa di appartenenza, che si occupavano del traffico di stupefacenti (promotorie altri membri del gruppo), trattandosi di trasferta per incontrare fornitori di droga,la motivazione è immune da vizi e censure.La Corte di merito ha ritenuto le intercettazioni rilevanti per il contenuto dellestesse in quanto le persone coinvolte erano necessariamente messe a conoscenzadei canali di approvvigionamento, dei fornitori, dei mezzi di rifornimento, deisoggetti cui la droga doveva essere data in [OSCURATO:PERSONA] per essere venduta sulla piazzadi spaccio, custodita e quant’altro.La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ritenuto la vicendaparticolarmente significativa anche della partecipazione dell’imputato al sodaliziomafioso, diretto da [OSCURATO:PERSONA] cl.‘65, per l’oggetto delle conversazioniriguardanti vicende che interessavano altri sodali, seppur non relative allo spacciodi stupefacenti, in quanto dimostrative della frequentazione e/o contatti conMicareddu ([OSCURATO:PERSONA]), Falascina ([OSCURATO:PERSONA]), Ciciulicchio, Agatino, dellapreoccupazione per l’attenzione delle forze dell’ordine per le azioni criminaliperpetuate in [OSCURATO:PERSONA], imputate dai giornali alla criminalità organizzata, nonchédella nocività per gli affari della organizzazione dedita allo spaccio di taliesternazioni violente in quanto, a seguito della perquisizione al frantoio [OSCURATO:PERSONA],non per droga, si era dovuto buttare in via cautelativa della merce.5.5.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.5.5.1 Questa Corte ha già più volte affermato che, in tema di circostanze, laconcedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anchesolo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorraun'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sent. n. 33114del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02 n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv.180654).Costituisce, altresì, principio consolidato di questa Corte quello secondo ilquale la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittalerientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il propriocompito anche laddove abbia valutato globalmente, con sintetica motivazione, glielementi indicati dall’art. 133 c.p., specie tutte le volte in cui la scelta del giudicerisulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale.

Quanto piùil giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dareragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod.pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludereche sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, come il generico richiamo allaentità del fatto ed alla personalità dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 21294 del20/03/2013, Rv. 256197).Nel caso di specie, la Corte di merito, per determinare il trattamentosanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, ha argomentato con riguardoalla reiterazione nel delitto associativo mafioso e alla gravità del contesto, ciò hafatto con una motivazione adeguata e tutt’altro che illogica.5.5.2 Generico e comunque manifestamente infondato risulta il motivo concui si deduce violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudicedell'impugnazione.5.5.3 Va ribadito che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura delreato continuato - come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella piùgrave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima - apporta per uno deifatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto aquello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamentemaggiore (Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 – 01; Sez. 1,n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196 – 01; Sez. 2, n. 4413 del13/01/2016, Langella, Rv. 266154 – 01; Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep.2014, Lleshi, Rv. 261528 – 01), o, ancora, nel caso in cui sia necessariorideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reatocontinuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti, ovvero per una diversaindividuazione del reato ritenuto più grave, e il giudice apporti per uno dei fattiunificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur nonirrogando una pena complessivamente superiore (Sez. 2, n. 29017 del20/06/2014, Boschi, Rv.260099- 01).

Ne discende, nell'ambito dell'ermeneusiproposta da Sez.

U., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01, che in tali casil'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finaledal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice delgravame".Nella specie, ricorre esattamente una novazione di carattere strutturale delmeccanismo di unificazione in relazione al fenomeno della continuazione, conmutamento del titolo del reato più grave e del trattamento sanzionatorio assuntocome pena base, alla quale consegue l'impossibilità di sovrapporre la nuovadimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove cosìfosse, si introdurrebbe una regola di invarianza che, come evidenziato dalle citateSez.

U, sarebbe priva di qualsiasi logica giustificazione.La Corte d’appello, nel determinare la pena base per il reato di cui all’art.416bis cod. pen., contestato al capo A), divenuto il reato più grave, ha individuatouna pena di anni dieci di reclusione, nel minimo edittale dell’art.416 bis cod. pen.,per il ruolo di partecipe, né superiore a quella in precedenza determinata per ilreato principale, venuto meno, aumentata di mesi quattro di reclusione, ai sensidell’art.81 cpv., cod. pen., per il reato di cui al capo D6).Il trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte di appello non viola il divietodi reformatio in peius, in quanto non superiore alla pena base, di anni dieci direclusione, come determinata per il reato più grave di cui al capo D) nella sentenzadi primo grado.6.

In ragione di tutte le suesposte argomentazioni i ricorsi vanno rigettati econdannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] Belmonte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/1981avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GiuseppeSassone, che si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ricorsodi [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste perl'accoglimento del ricorso e nei motivi nuovi;uditi i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]Ascola e avv. [OSCURATO:PERSONA], cheinsistono per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Crotone del 21 ottobre 2020, checondannava [OSCURATO:PERSONA] cl. ‘76 per il reato di cui al capo B9), di estorsionein concorso, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].,amministratrice del [OSCURATO:PERSONA]Sila di Cotronei, in attuazione delprogramma della consorteria di tipo mafioso, denominata ‘ndrangheta, Locale diPetilia [OSCURATO:PERSONA], operante nel predetto comune e territori limitrofi della provinciadi Crotone, come tale riconosciuta dalla Locale di Cirò e dalla Locale di Cutro, edalle consorterie ‘ndranghetiste operanti nel crotonese e in altre zone dellaProvincia di [OSCURATO:PERSONA] e nazionale, Milano e Lombardia, di cui al capo A), eSalvatore [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo A), per avere fatto parte dell’associazionea delinquere di stampo mafioso sopra indicata, nonché per i reati di cui agliartt.110 e 56, cod. pen., e 73, D.P.R. 309/1990, capo D6), ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui al capo D), di partecipazione all’associazione per delinquere dedita alnarcotraffico, per non avere commesso il fatto, e rideterminato la pena in annidieci e mesi quattro di reclusione; riconosciute le attenuanti generiche a [OSCURATO:PERSONA],ha rideterminato la pena nei confronti di quest’ultimo in anni quattro, mesi otto direclusione ed euro 1.500 di multa, e confermato nel resto la sentenza impugnata.2. Gli imputati, ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono percassazione avverso la sentenza di appello.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma primo, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite il difensore di fiduciaaffidandosi a tre motivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.192, comma 3, 353, cod. proc. pen., e vizio di travisamento della prova perinvenzione, in relazione della affermazione della responsabilità per il reato di cuial capo B9).Si deduce che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA],non descriverebbero condotte materiali illecite dell’imputato, ma solo la genesidell’assunzione del ricorrente quale addetto alla guardiania; la natura “imposta”dell’estorsione contrasterebbe con la ricostruzione dettagliata e specifica dellapersona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato una causale lecita e tecnicadell’assunzione (licenziamento del precedente dipendente per giusta causa esuperamento del periodo di prova); la collocazione temporale della figura delguardiano, all’interno di un sistema estorsivo, operativo sin dai primi anni 2000,con sovrapposizione temporale errata delle intercettazioni, dal contenuto neutro,che riguardano la manutenzione ordinaria dell’abitazione di un parente, einformazioni sulla presenza del cugino.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.192, commi 1 e 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., evizio di manifesta illogicità e di apparenza della motivazione, in relazione allaregola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e al nesso di causalità tra lacessazione dei danni alla persona offesa e l’assunzione dell’imputato.Si duole del mancato confronto con la causale alternativa lecitadell’assunzione dell’imputato, emersa dall’istruttoria e documentalmente provata.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta erronea applicazione di legge, inrelazione all’art.416 bis.1, cod. pen., nonché del principio di offensività.3.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria contenente motivi nuovi.3.4.1. Il primo motivo lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 192,comma 2, e 533, comma 1, c.p.p., e vizio di motivazione per codificazione di unbias cognitivo (fallacia di conferma) ed elusione del canone dell’oltre ogniragionevole dubbio in presenza di causale alternativa lecita fondata su basedocumentale e con il quale reitera le doglianze contenute nel secondo motivo diricorso.Si deduce che l'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dal posto di lavoro, generato dalfisiologico timore aziendale di importare nel proprio perimetro lavorativo l'eco difaide di sangue, dimostrerebbe solo lo stato di giustificato terrore dell'imprenditoreverso l'evoluzione del macabro contesto criminale esterno, ma non anche l’assenzadi sinallagma nell'originaria stipula del contratto di lavoro.3.4.2. Il secondo motivo nuovo reitera le doglianze contenute nel terzo motivodi ricorso. Si deduce la estraneità del ricorrente alla consorteria criminale, peressere stato assolto dal delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso(Capo A), e la necessità di un quid pluris per la sussistenza della contestataaggravante, che la Corte d’appello elude, e confonde lo stato di soggezione dellavittima (causato dalla fama criminale dello zio capocosca, [OSCURATO:PERSONA].65, e dai precedenti danneggiamenti eseguiti da terzi) con la condotta tipicarichiesta dalla norma in capo all'odierno imputato.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite il difensore di fiducia affidandosia cinque motivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt. 6 Cedu, 24, comma 2, 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, 546, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., e correlati vizi motivazionali.Si duole della omessa risposta alle censure sollevate con i motivi di appello, edel travisamento del significato, con riguardo: al ruolo dell’imputato all’interno delsodalizio mafioso; all’efficacia causale della condotta rispetto al rafforzamento oalla conservazione delle capacità operative dell’organizzazione, anche per lamancanza, nell’arco temporale in contestazione, di documentati rapporti illeciti trail ricorrente e gli altri imputati; alla reiterazione di un atto di partecipazione,indicativo della stabilità della partecipazione; alla mancanza di motivazione inpunto di trattamento sanzionatorio.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione aiprincipi del contraddittorio, della concentrazione, della oralità e immediatezza.Si deduce che, nel giudizio di primo grado, il completo deposito delletrascrizioni delle intercettazioni, di cui alla perizia trascrittiva, sarebbe avvenutosolo all’udienza di discussione, e che l’istruttoria dibattimentale si è svolta senzache il giudice e le parti potessero attingere al contenuto della perizia anche conriguardo alla identificazione del ricorrente, avvenuta per riconoscimento direttodella voce da parte degli operatori di polizia giudiziaria.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agliartt.125, comma 3, 192, comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., 416 bis, cod. pen., e vizio di contraddittorietà e illogicità dellamotivazione con riguardo l’affermazione della responsabilità per il reato di cui alcapo A).Si deduce che l’intervenuta assoluzione dell’imputato dal reato di associazionededita al narcotraffico, e il percorso logico-motivazionale della sentenzaimpugnata, per le residue contestazioni di cui ai capi A) e D6), avrebberodeterminato una frattura con quello del Tribunale sicché, a fronte di criteri nonomogenei, adottati dai giudici di merito, non si sarebbe in presenza di una c.d.doppia conforme.Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe fondato il giudizio diresponsabilità per il delitto associativo su elementi di carattere indiziario privi deirequisiti legali di gravità, precisione e concordanza, quali: intercettazioni prive dicontenuto chiaro e univoco, oltre che prive di riscontro; la precedente sentenza dicondanna, passata in giudicato, per il medesimo reato associativo, riguardante unperiodo diverso (sino al 2008), con una diversa compagine associativa e adesionead un nuovo e diverso programma criminoso; le dichiarazioni del collaboratore digiustizia, [OSCURATO:PERSONA], le cui conoscenze si arresterebbero ad un periodoprecedente alla presente contestazione, sul ruolo di camorrista dell’imputato,detto ‘Sacchetto’. Si deduce che le dichiarazioni del collaboratore, che ha riferitodella partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un episodio incendiario, ad una estorsione aidanni del [OSCURATO:PERSONA]Sila e sulla vicenda delle assunzioni imposte alle ditteappaltatrici del trasporto scolastico comunale, ritenute inidonee a supportare ilcostrutto accusatorio per i singoli episodi in contestazione, dovevano indurre igiudici di merito a ritenere l’insufficienza probatoria anche per i reati per cui èintervenuta condanna.Si deduce che l’unico elemento, valorizzabile in chiave associativa, è lapartecipazione alla riunione del sodalizio criminoso del 30 aprile 2011, presso ilgarage di [OSCURATO:PERSONA], corroborata dalle intercettazioni, da cui si evince –tuttavia - che l’imputato si sarebbe limitato ad esprimere opinioni personali su fattiin relazione ai quali non avrebbe avuto potere interventivo o decisionale, senzauna partecipazione attiva, e che dal complessivo materiale intercettivoemergerebbe una vicinanza episodica e discontinua a singoli presunti membri dellaconsorteria di cui al capo A), ma non una continua militanza gerarchicamentedefinita nei quadri dell’organizzazione.Si deduce che la esclusione dell’aggravante di cui all’art.416 bis.1, cod. pen.dal reato contestato al capo D6), costituirebbe ulteriore indice dell’estraneitàdell’imputato al sodalizio de quo.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di illogicitàe di contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt.125, comma 3, 192,comma 2, 533, comma 1, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 56 cod. pen., e73 D.P.R. 309/1990, con riguardo alla responsabilità del ricorrente per il reato dicui al capo D6), che sarebbe basata su materiale indiziario insufficiente agiustificare la condanna.4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agliartt.125, comma terzo, 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., e 62 bis, 81,comma secondo, 133, cod. pen., e vizio di illogicità della motivazione con riguardoalla quantificazione della pena, alla mancata indicazione delle ragioni deldiscostamento dal minimo edittale per il delitto associativo ed al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono nel complesso infondati.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1 Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.2.2 I profili introdotti dal ricorrente mirano ad evidenziare non condivisevalutazioni della prova, piuttosto che errori logici nella motivazione del giudicenella valutazione delle stesse, introducendo in tal modo una critica al contenutodella prova. Essi, quindi, introducono in sede di legittimità una richiesta di riletturadelle risultanze probatorie, accertate nei precedenti gradi di giudizio sulle quali ilgiudice si è già pronunciato. È, infatti, orientamento consolidato di questa Corteche è inammissibile in sede di legittimità qualsiasi rilettura delle prove. In tema dimotivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o"travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimitàalla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito deldato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale,incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divietodi rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, Sent.n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370 - 01).La critica alla lettura delle prove ed alla ricostruzione dei fatti operata dallaCorte di appello è frammentaria e generica, essa si sofferma solo su alcuni aspettidelle deposizioni dei testi e nulla dice in ordine ad altri valorizzati dalla Corte diappello con motivazione che è di certo immune dalla censura di travisamento o dimanifesta illogicità che le è stata mossa.In tal modo, il ricorso inevitabilmente implica una rilettura non consentita,offrendo al giudice di legittimità, frammenti probatori o indiziari e sollecitandolo auna rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi (Sez. 5, Sent.n.44992 del 09/10/2012, Rv. 253774) ovvero assumendo la contraddittorietà nongià rispetto ad uno o più specifici atti del giudizio, ma al fatto nella sua interezza(Sez. 3, Sent. n. 38431 del 31/01/2018, Rv. 273911); di qui la netta distinzionetra travisamento di una prova, suscettibile di integrare il vizio di contraddittorietàdella motivazione, e la deduzione della erronea interpretazione della prova,estranea a tale vizio posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro glielementi di prova appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, Sent.n 14732 del 01/03/2011, Rv. 250133). Il vizio di travisamento della provadichiarativa, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggettodefinito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibiledifformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che ligiudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri ilsuddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio delladichiarazione medesima (Sez. 5, Sent. n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez.5, Sent. n. 8188 del 04/12/2017, Rv. 272406), posto che non dà luogo al vizio ditravisamento della prova la scelta, ad opera del giudice, di un'interpretazione delledichiarazioni testimoniali in luogo di altra e diversa interpretazione (Sez. 3, Sent.n. 46451 del 07/10/2009, Rv. 245611).2.3 Il ricorrente, nei motivi in esame, ripropone pedissequamente i motivi diappello e non si confronta con la sentenza impugnata che, con motivazione che sisottrae alla censura di manifesta illogicità, ha chiarito che il nucleo centrale dellaprova è costituito dalle chiare dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], di cui ha confermato il giudizio di attendibilità, ratificato dallasentenza di questa Corte n.44136/2019, ed ha sottolineato che la conoscenza deifatti descritti si è basata sull’intraneità all’associazione mafiosa e sullapartecipazione attiva nelle estorsioni in Sila ai danni della struttura gestita dallapersona offesa, per le quali ha riportato condanna al capo B8).Il collaboratore ha premesso che tutte le attività all’interno del [OSCURATO:PERSONA]Sila (ristorante, discoteca, pub) erano tenute al pagamento diuna somma di denaro in favore della cosca di [OSCURATO:PERSONA], per non subiredanneggiamenti, e, quanto all’assunzione del ricorrente, come guardianoall’interno del [OSCURATO:PERSONA] turistico, la riconduce alla specifica imposizione mafiosa,nei confronti dell’amministrazione della struttura, da parte del cugino omonimo,[OSCURATO:PERSONA], cl.65, capo della cosca mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], che avevail controllo di tale [OSCURATO:PERSONA] turistico, e che, nel villaggio, aveva anche unappartamento, che occupava gratuitamente; con riguardo al licenziamento delricorrente, subito dopo l’uccisione del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore l’haricondotta al timore di ripercussioni sulla struttura turistica delle dinamichemafiose collegate all’omicidio.Nel delineare il ruolo del [OSCURATO:PERSONA], il propalante ha riferito che questi avevail compito specifico di presidiare la struttura e di fornire informazioni alla cosca suquanto di interesse.Quali riscontri, si richiamano gli episodi delittuosi, avvenuti nel 2010, cheavevano preceduto l’assunzione del ricorrente come guardiano (incendio dellaporta dell’ufficio della società, [OSCURATO:SOCIETA]., furto e incendio dell’autovetturadell’amministratrice) e che cessavano con l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA] cl.76,correttamente ritenuti minacce implicite idonee ad incutere timore e a coartare lavolontà delle persone offese, trattandosi di azioni intimidatorie che si sono svoltesecondo il modus operandi dei sodali della consorteria di [OSCURATO:PERSONA], diretti aconseguire il controllo del villaggio e sottoporre gli amministratori del condominioad un clima di terrore, così da assoggettarli ad ogni pretesa del capo della Locale;ulteriore elemento di riscontro è individuato nella circostanza che il licenziamentodel ricorrente è avvenuto poco dopo la morte del capo cosca, suo protettore, ilcugino omonimo, [OSCURATO:PERSONA] cl.65.Nella sentenza impugnata, si richiamano il compendio intercettivo, analizzatocompiutamente nella sentenza di primo grado, che conferma il ruolo del ricorrentedi raccordo con il cugino capocosca, [OSCURATO:PERSONA] cl.65; l’occupazionegratuita, tollerata dall’amministrazione, di un appartamento, all’interno delVillaggio (che veniva sottratto alla procedura fallimentare) da parte di VincenzoManfreda, cl.65, e della sua famiglia, di cui si era interessato l’imputato, violandoi suoi doveri di sorveglianza; l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di taleimmobile alla ditta di [OSCURATO:PERSONA], cl.1971, in autonomia e senzacoinvolgere la [OSCURATO:SOCIETA]., cui competeva la manutenzione ordinaria estraordinaria degli immobili; l’interessamento dell’imputato all’organizzazione diun incontro tra [OSCURATO:PERSONA], l’imprenditore della struttura turistica, e il fratellodel ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], detto ‘[OSCURATO:PERSONA]’, alla cui ditta era statoaffidato l’appalto di lavori presso l’impianto sciistico del [OSCURATO:PERSONA], comeanche l’interesse a partecipare alla trattativa mostrato dal capo cosca VincenzoManfreda cl.65, sebbene estraneo al contratto di appalto; la spartizione degli utilimaturati dalla gestione delle attività economiche silane da parte della famigliaManfreda; l’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] al posto di guardiano nelVillaggio [OSCURATO:PERSONA], occupato dal ricorrente, a seguito dell’omicidio del capo coscaManfreda cl.65, ritenendo automatica la sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] cl.76 con altrapersona.Quanto alle censure specifiche sollevate dalla difesa, la Corte territoriale,rispondendo al motivo di appello, ha spiegato che le dichiarazionidell’amministratrice del villaggio, [OSCURATO:PERSONA], che ha negato qualsiasiimposizione, si scontrano con gli indici della pressione mafiosa sulla struttura, qualii danneggiamenti, di cui la stessa è rimasta vittima, e dei quali la persona offesanon ha fornito chiarimenti, come non ha saputo spiegare la cessazione di qualsiasiforma di pressione mafiosa, subito dopo l’assunzione del ricorrente comeguardiano.La Corte d’appello fonda il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] non sulle sole dichiarazioni delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma sul contenuto delle intercettazioni ambientali, a cuipartecipa anche lo stesso [OSCURATO:PERSONA], ritenute dotate di autonomo rilievo probatorioe in quanto tali idonee – secondo i canoni della giurisprudenza di legittimità- afondare una pronuncia di penale responsabilità dell’imputato.I giudici di merito, con valutazione discrezionale immune da vizi e censure,correttamente, hanno ritenuto che le intercettazioni hanno fornito un valido ecredibile riscontro alle accuse mosse dal collaboratore, in quanto attendibili inragione delle circostanze in cui sono state effettuate e delle conoscenze deiconversanti, trattandosi di persone vicine alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] ed a conoscenzadei suoi affari, e per quelle a cui partecipa il ricorrente, si traggono i rapporti delmedesimo con il capo cosca all’interno della struttura, l’attività spiegata in suofavore ed in favore del fratello [OSCURATO:PERSONA], e che spiegano anche il licenziamentodel [OSCURATO:PERSONA] cl.76 dopo l’omicidio del cugino capo cosca.Quanto al travisamento della prova intercettiva sulla durata del rapporto diguardiania (progr. 1772, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],sull’interessamento di [OSCURATO:PERSONA] al posto di guardiano occupato dalricorrente, e progr.1174, registrata nell’autovettura di [OSCURATO:PERSONA], intercorsatra questi e [OSCURATO:PERSONA], sul medesimo tema), non è dedotta la decisivitàe vi è indebita frammentazione delle prove: poiché il sindacato della Corte, persua natura, è necessariamente unitario e globale e, quindi, ogni singolo fatto deveessere valutato non in modo parcellizzato, ma nella sua unitaria sistemazioneall’interno del generale contesto probatorio, da un canto, non è sufficiente che gliparticolari accertamenti e valutazioni del giudicante e con la sua complessivaricostruzione dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei afornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante (Sez.2, n.33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).Con riguardo alla lettura, all’interpretazione e alla valutazione delleconversazioni intercettate, va ribadito il principio in base al quale il contenuto diun'intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terzapersona, indicata come concorrente in un reato, non è equiparabile alla chiamatain correità e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sulpiano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in talevalutazione, ai canoni di cui all’art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 50589 del30/09/2013, Martinelli, Rv. 257832). Valutazione che, anche quando il linguaggioadoperato sia criptico o cifrato, costituisce sempre questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, e, quindi, se risulta logica e coerente, si sottraeal sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).Cosicché, dinanzi a questa Corte è ben possibile prospettare un’interpretazionediversa da quella proposta dal giudice di merito, ma solo in presenza di unoggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudicedi merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmente difforme da quelloreale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione).Va, dunque, sottolineato che il vizio di travisamento della prova, deducibiledinanzi al Giudice di legittimità ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e), concerneesclusivamente l'errore cosiddetto revocatorio, che, cadendo sul significante e nonsul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente pereffetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (Sez. 5, n.18542 del 21 gennaio 2011, Carone, Rv. 250168). La previsione normativa èorientata, infatti, ad evitare il rischio di una condanna fondata su prove inesistentio su elementi il cui risultato probatorio è inequivocabilmente e incontestabilmentediverso da quello ritenuto dal giudice di merito. Sono i casi classici della "provainventata" (il giudice utilizza come prova decisiva le dichiarazioni di un teste chenon è mai stato esaminato) o della prova che il giudice interpreta erroneamente(il teste ha detto "nero" e il giudice afferma che ha detto "bianco"). Insomma, ilconcetto di "travisamento della prova” è ben distinto dal "travisamento del fatto",perché non richiede una rivalutazione del compendio probatorio, ma si limita aprendere atto di una indiscutibile difformità tra decisione, esistenza delle prove erisultato di prova. Come è stato affermato in dottrina, “nel travisamento del fattoil giudice di legittimità deve conoscere il contesto processuale, laddove neltravisamento della prova deve conoscere solo l'atto che veicola la prova". La nuovadisciplina prevista dalla L. n. 46 del 2006 ha avuto l'effetto, quindi, di riportarenell'ambito del vizio di motivazione anche il cd. "travisamento della prova" nei casiin cui, dal solo esame dell'atto specificamente indicato, emerga il vizio dimotivazione che, ovviamente, deve avere carattere di decisività (in questo sensogià subito dopo l'entrata in vigore della legge si è espresso, in più occasioni, ilgiudice di legittimità: Sez. 1, 14 luglio 2006 n. 25117, Rv. 234167; Sez. 2, 24maggio 2006 n. 19850, Rv. 234163; Sez. 4, 28 aprile 2006 n. 20245, Rv. 234099;Sez. 2, 23 marzo 2006 n. 13994, Rv. 233460.) Il principio a cui attenersi è chela Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico comeil giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato ma) indiscutibilmentetravisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerarecircostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - possa, negli strettilimiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e noncontrovertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzionedella prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto ovveroverificare l'esistenza della decisiva difformità (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011Rv. 250133; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087; Sez. 4, n.1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Rv. 271702). E’ chiaro, allora, che non èprospettabile nel giudizio di legittimità un’interpretazione del significato di unafonte di prova diversa da quella proposta dal giudice di merito, salvo che ricorral'ipotesi del travisamento della prova, cioè si versi nel caso in cui il giudice di meritoindichi il contenuto di un atto in modo difforme da quello reale, e la difformitàrisulti decisiva e incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Rv.259516; Sez. 6, n. 11189 del 8 marzo 2012, Asaro, Rv. 252190).A tali coordinate non si è conformato il ricorrente, che formula doglianze che,lungi dal denunciare un travisamento della prova, secondo le coordinate orarichiamate, propone censure relative alla valutazione della prova, che nonrientrano tra quelle proponibili con il ricorso per cassazione, specie se implicantila soluzione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni edinterpretazioni, l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali,salvo il controllo estrinseco della congruità e logicità della motivazione (Sez. 4, n.87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, Rv. 182961). Invero, gli accertamenti(giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti)cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto daadeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacatodi legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto ocontraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente.A fronte di interpretazioni, uguali e contrarie, parimenti plausibili, delmateriale probatorio, è quella del giudice di merito che deve rimanere ferma, nonessendo consentito alla difesa prospettare ricostruzioni alternative, salvo che inpresenza di un oggettivo e determinante travisamento della prova, ossia nel casoin cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo radicalmentedifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272558, in motivazione), ipotesi qui nonricorrente; le censure della difesa sono rivolte, in sostanza, alla ricostruzione difatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri dellarazionalità e completezza.2.4 Quanto al secondo motivo di ricorso, la doglianza trascura del tutto ledichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ed è silente rispetto alla circostanza, idonea afungere da riscontro di tipo logico al dichiarato del collaboratore, messa in rilievonella motivazione oggetto di critica, che la coincidenza non è solo con la cessazionedegli atti vandalici dopo l’assunzione del cugino del capocosca di riferimento, maanche con le intercettazioni, cui partecipa il ricorrente, e dalle quali, comeargomentato dai giudici di merito, si traggono i rapporti di questi con il capo coscaall’interno della struttura nonché l’attività spiegata in favore del capo e del fratelloDomenico.Ulteriore elemento di valutazione è costituito dal licenziamento del ricorrentepoco dopo l’omicidio del cugino, [OSCURATO:PERSONA] classe ’65.Anche in questo caso, quindi, la critica è parziale, laddove la Corte territorialeha fatto corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova di cui ha fornitomotivazione che si sottrae a censure di manifesta illogicità.La Corte di merito, rispondendo nuovamente alla specifica doglianzacontenuta nel motivo di appello, che deduce la mancanza della prova dellacommissione di alcun atto di violenza da parte del ricorrente, ha sottolineato aifini del concorso nel reato, la necessità di contestualizzare la vicenda in rapportoall’interesse della cosca di [OSCURATO:PERSONA] sulla struttura in discorso.La sentenza impugnata ha sottolineato che l’assunzione del [OSCURATO:PERSONA], cl.76,si inserisce nel contesto mafioso, quale frutto dell’attività intimidatoria specificaordinata dal capo della cosca, mediante danneggiamenti in danno dei responsabilidella struttura, nonché come effetto della forza di intimidazione della cosca petilinasotto il profilo della ineluttabilità delle pretese e della inevitabile sottomissione adesse, della possibilità di ricorso a forme anche più gravi di violenza, condizioniambientali determinanti una condizione generalizzata di omertà. Elementi chehanno agevolato la consumazione del reato, in quanto la consapevolezza dellepersone offese di avere a che fare con una organizzazione criminale capeggiata daVincenzo [OSCURATO:PERSONA] cl.65, avente il controllo del territorio, annullava la capacità direazione delle vittime.Con tale argomentazione, coerente con le fonti di prova e razionalmentesupportata, il ricorrente non si confronta compiutamente, finendo per non coglierela complessiva ratio della decisione e ignorare gli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, inmotivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.4.1 Deve innanzi tutto essere ricordato che, secondo l’orientamentogiurisprudenziale della Corte di legittimità, ai fini della configurabilitàdell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre chesia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendonecessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria dellaviolenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica edefficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo disodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertatol'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica atutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia sianostate materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez. 2, n. 32564 del12/04/2023, Rv. 285018 – 02; Sez. 2, Sentenza n. 40680 del 03/12/2025, P., Rv.288982 - 01). Escluso, quindi, che sia necessario ed indispensabile accertarel’appartenenza del ricorrente ad un gruppo mafioso secondo forme rituali diinserimento, quanto alle forma di manifestazione del metodo si è ancora affermatocome ricorre la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, di cuiall'art. 416-bis.1 cod. pen., quando l'azione incriminata, posta in essere evocandola contiguità ad una associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima unacondizione di assoggettamento, come riflesso del prospettato pericolo di trovarsia fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale mafioso, piuttostoche di un criminale comune (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222- 01).4.2 Questa Corte, più volte (da ultimo Sez. 6, Sent. n. 31325 del 18/06/2025,Rv. 288638 – 01; Sez. 3, Sent. n. 44298 del 18/06/2019, Rv. 277182 - 01) haaffermato che l’aggravante del metodo mafioso può consistere anche in uncomportamento silente qualora l'associazione abbia raggiunto una forzaintimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito,ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia.Tale aspetto è stato adeguatamente considerato dai giudici di merito nellesentenze rese in doppia conforme, che hanno fatto puntuale applicazione dellecoordinate ermeneutiche sopra ricostruite, ed hanno sottolineato chel’accertamento dell’impiego del metodo mafioso deve essere valutato tenendoconto del contesto in cui si svolge l’azione che costituisce la fattispecie criminosa,analizzando, rispetto ad essa, il tipo di comportamento posto in essere, alla lucedella definizione fornita dall’art.416 bis cod. pen., espressamente richiamatodall’art.416 bis.1 cod. pen., in termini di idoneità ad esercitare una particolarecoartazione psicologica sulle persone, tanto da determinare la condottaconsiderata rilevante ai fini dell’integrazione del reato.Per estorsione ambientale s'intende quella particolare forma di estorsione cheviene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali chespadroneggiano in un determinato ambiente (rectius: territorio), e che èimmediatamente percepita dagli abitanti di quel determinato territorio,quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, come concreta e di certaIn altre parole, il sintagma "estorsione ambientale" è utilizzato, in modoellittico, per intendere una richiesta minatoria effettuata, con le modalità di cui siè detto, in determinati territori: ciò, però, non significa che la richiesta non debbaavere le caratteristiche proprie del reato di estorsione.Ed è proprio in tale prospettiva che, infatti, questa Corte di legittimità hasempre ritenuto che "la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre cheessere palese, esplicita e determinata può esser manifestata in modi e formedifferenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendosolo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà delsoggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalitàdell'agente, alle condizioni soggettive della vittima, ed alle condizioni ambientaliin cui questa opera": Sez. 3, Sentenza n. 20382 del 10/04/2001, Massaro e altri,Rv. 219866 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 37526 del 16/06/2004, Giorgetti e altro,Rv. 229727 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 26819 del 10/04/2008, Dell’Utri e altro, Rv.240950 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv.254797 – 01; ez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117 –01; Sez. 2, Sentenza n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632 – 01,precedenti aventi riguardo tutti a gravi casi di estorsione essendo stata ritenuta lasussistenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla norma.Nella specie, il metodo mafioso è stato affidato a specifici e preliminari atti didanneggiamento verso i responsabili della struttura, di valenza intimidatoria conriguardo al momento dell’assunzione del ricorrente come guardiano all’interno delVillaggio turistico, mentre non rileva lo svolgimento del rapporto in modalitàregolari o meno, attinenti a un momento successivo al perfezionamento del reato.Nulla muta la memoria del ricorrente, contenente motivi aggiunti, chereiterano le doglianze formulate con il secondo e terzo motivo di ricorso, inrelazione alle quali si rimanda alle considerazioni di cui ai punti 2. e 4.5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è nel complesso infondato.5.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo generico è a-specifico in quanto il ricorrente non indica, salvo unriferimento che egli stesso definisce esemplificativo, quali motivi di appellosarebbero rimasti privi di risposta nella sentenza impugnata.Neppure il ricorrente articola la critica alla motivazione tenendo conto che,rispetto ai capi per i quali vi è stata condanna, la sentenza gravata si pone induplice conformità con quella di primo grado, con la conseguenza che la criticadovrebbe abbracciare la motivazione quale risultante dalla somma di quellecontenute nelle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218).Ancora, il ricorrente non considera che la motivazione costituisce un unicumcoerente ed organico, con la conseguenza che, ai fini del controllo critico sullasussistenza di un valido percorso giustificativo, ogni punto non può essereautonomamente considerato, dovendo essere posto in relazione agli altri, con laconseguenza che la ragione di una determinata statuizione può anche risultare daaltri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez.5, Sent. n.15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; Sez. 1, Sent. n. 27825 del22/05/2013, Rv. 256340).Si è affermato, infatti, che la sentenza di merito non è tenuta a compiereun'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anchemodo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fattodecisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattesele deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, sianologicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 4, Sent. n. 26660 del13/5/2011, Rv. 250900; Sez. 6, Sent. n. 20092 del 4/5/2011, Rv. 250105).5.1.1 Nel caso in esame emerge chiaramente, dalla complessiva analisi dellasentenza, un percorso argomentativo completo in relazione a tutti i capi per i qualivi è stata condanna.A fronte di ciò, la genericità della critica relativa al motivo non consente dicogliere gli specifici punti sui quali la sentenza non avrebbe risposto ai motivi diappello.5.2 Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte di appello (v. sentenza pg. 44) ha affrontato il motivo deducendoche non era stato indicato il vulnus che tale ritardo ha apportato al diritto di difesae, quindi, l’interesse ad impugnare, atteso che la difesa aveva avuto accesso aisupporti audio della conversazione.Tale conclusione è corretta e va qui condivisa.Questa Corte (Sez. 3, Sent. n. 4759 del 01/10/2020, Rv. 280374 - 01) haaffermato che, in tema di intercettazioni, la trascrizione delle conversazionicaptate comporta una mera attività ricognitiva e non implica l'acquisizione dicontributi tecnico-scientifici. Ed invero la prova del contenuto delle conversazioniè costituita dal solo file audio delle stesse (cfr. Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277139-01; Sez. 6, n. 46007 del 06/07/2018, D'Ambrosca,Rv. 274280-01) dal quale possono essere rilevati gli elementi necessari allaricostruzione delle comunicazioni come intercorse tra gli utenti.Il ritardo nel deposito della perizia trascrittiva in relazione ad alcuneconversazioni, dunque, non è, di per sé, lesivo del diritto di difesa, in mancanza dispecifica indicazione.La decisione della Corte territoriale sul punto, dunque, appare coerente contali coordinate ermeneutiche e non si ravvisano elementi di manifesta illogicitànella relativa motivazione.5.3 Il terzo motivo di ricorso è infondato.Il motivo è infondato e, comunque, ai limiti della inammissibilità, in quanto lacritica alla motivazione della sentenza impugnata è frammentaria e generica, essasi sofferma solo su alcuni aspetti delle deposizioni dei testi e nulla dice in ordinead altri aspetti valorizzati dalla Corte di appello, con motivazione che è di certoimmune dalla censura di travisamento o di manifesta illogicità che le è statamossa.Nessun riferimento vi è alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], e anche il contenuto delle numerose intercettazioni citate nellasentenza di primo grado e richiamate in quella di appello è esaminato in manieralimitata e sfuggente.5.3.1 A dispetto delle censure difensive, le valutazioni espresse nelprovvedimento impugnato fanno buon governo dei principi in tema dipartecipazione in associazione mafiosa5.3.2 Sul punto, si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principioche qui si intende ribadire, che, in tema di associazione di tipo mafioso, noncomportano soluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologiciavvicendamenti strutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa allacommissione di reati di altra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambitoterritoriale di operatività, sicché, per affermare che ad un'associazione ne seguauna diversa, richiedente l'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi delreato, occorre la prova che la seconda organizzazione sia scaturita da un diversopatto criminale, oppure che quella originaria abbia definitivamente cessato diesistere a causa di un preciso evento traumatico, generatore di discontinuità nelprogramma associativo (Sez. 5, n. 35673 del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01, Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644del 26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01). In tal senso, si è costantemente ritenutala continuità tra un sodalizio ed un altro, la cui esistenza sia già stata accertatacon sentenza irrevocabile, quando emerga lo sfruttamento di rendita derivantedalla acclarata notorietà della compagine criminale sul territorio di riferimento, conconseguente diffuso stato di intimidazione ed evidente condizione di omertà nellapopolazione sottoposta al controllo della stessa, con chiaro sfruttamentodell’acquisito capitale intimidatorio riferibile al sodalizio oggetto di accertamentoirrevocabile, attraverso l’evidente sviluppo della fama criminale e delle modalitàoperative del clan già oggetto di accertamento, non ricorrendo, dunque, una nuovaassociazione, ma una prosecuzione della associazione già indagata nella sua nuovaconnotazione (Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Bava, Rv. 288783-01). Sul puntosi è chiarito, in modo condivisibile, che quando oggetto del giudizio sial’accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione, in rapporto dicontinuità con una cosca storica, oggetto di accertamenti irrevocabili, puòprescindersi dall’accertamento specifico in ordine all’esteriorizzazione del metodomafioso quando ricorrano univoci elementi che dimostrino che la formazioneoggetto di indagine sia priva di reali elementi di novità, nei programmi, nellacomunanza dei territori oggetto di azione, nella coincidenza - anche solo parziale- dei soggetti coinvolti, e come tale continui ad operare in un determinatoterritorio, replicando o comunque sfruttando un contesto riconducibile all’alveodell’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù,Rv. 282199-04; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez.2, Sentenza n. 19064 del 13/03/2026, Zito, Rv. 290048 - 01).Quanto poi al caso di specie, occorre considerare come la piena esistenza edoperatività, a partire dagli anni ’80, dell’associazione mafiosa denominata ‘[OSCURATO:PERSONA]’, la sua continuità storica, sia dal punto di vista soggettivo, che oggettivo,la sua rilevante collocazione nel corposo contesto mafioso siano emersi innumerose altre decisioni definitive, oltre a quelle richiamate dalla Corte di appello,così emergendo una considerazione della costante e reiterata presenza dellaazione della compagine indagata anche in questa sede.La “notorietà” di un fatto quale l’esistenza di un’associazione di tipo mafiosoben può desumersi in modo certo, oltre che da cognizioni comuni in un ambitoterritoriale più o meno ristretto, dalle decisioni irrevocabili dell’autorità giudiziaria,che costituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate ingiudizio, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del14/06/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253653-01; nello stesso senso, Sez. 6, n.50057 del 11/11/2009, Gullo, Rv. 245831-01).5.3.3 Tanto premesso, la Corte d’appello, con motivazione immune da vizi ecensure, ha ritenuto la continuità del sodalizio nella sua nuova connotazione, cona capo [OSCURATO:PERSONA] cl.65, rispetto al precedente diretto da VincenzoComberiati.Al riguardo, si richiamano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA], condannato quale partecipe della locale petilina, sulla perduranteappartenenza dell’imputato alla Locale di [OSCURATO:PERSONA], estremamente chiare einequivocabili, la pregressa affiliazione dell’imputato sin dal 2003, rimastaimmutata nel periodo successivo, unitamente a vicende ed episodi oggettivamenteaccaduti e collocabili nel periodo oggetto della contestazione ed eseguiti dalricorrente, cui seguiva il pagamento di somme periodiche da parte degliimprenditori, quali indici di operatività della stessa associazione, operante quale‘Locale di [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, riconosciuta dalle altre e più forti ‘Locali’ delcomprensorio.In particolare, il collaboratore di giustizia ha riferito del passaggio degliaffiliati, tra cui [OSCURATO:PERSONA], in precedenza appartenenti al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA],diretto da [OSCURATO:PERSONA], nella organizzazione poi capeggiata da VincenzoManfreda cl.65, che aveva ampliato la compagine associativa a nuovi sodali, aiquali aveva conferito direttamente delle “doti” o gradi di ‘ndrangheta, mentre isodali che già facevano parte del sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], diretto da VincenzoComberiati, erano passati automaticamente nella nuova organizzazione, tra cui ilcollaboratore [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], entrambi con il pregresso grado di “camorristi”, e cheaveva continuato ad operare nel settore delle estorsioni, dei danneggiamenti, delleimposizioni e del traffico di sostanze stupefacenti, cui era stato preposto il sodaleGiuseppe [OSCURATO:PERSONA].Tale affermazione giustifica la rilevanza attribuita alla precedente condannadel GUP del Tribunale di Catanzaro del 22 luglio 2015, irrevocabile, per il reato dicui all’art.416 bis cod. pen., che ha accertato la perdurante operatività della coscadi ‘[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]’, sotto il comando del [OSCURATO:PERSONA], poi ucciso e sostituito alvertice da [OSCURATO:PERSONA] cl.65, e la pregressa partecipazione, sino al 2008,dell’imputato, che il collaboratore indica tra gli affiliati transitati, alla quale sonostati correttamente attribuiti riflessi indiziari sulla sua perdurante partecipazioneal sodalizio in questione.I giudici di merito hanno, inoltre, correttamente, valorizzato anche la sentenzadel GUP del Tribunale di Catanzaro del 19 febbraio 2016, irrevocabile, nei confrontidegli imputati del presente processo che avevano scelto la definizione del giudiziocon il rito abbreviato, nella quale è stata riconosciuta l’esistenza e l’operativitàdella locale di ‘ndrangheta insediata in [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], con contestazionetemporale dal 2008 in poi, ossia dal momento dell’avvicendamento al comandodella cosca da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] cl.65, che avevamantenuto tal ruolo sino al momento dell’omicidio, avvenuto nel 2012.La Corte di merito, rispondendo alla specifica censura contenuta nell’atto diappello, ha chiarito che l’avvicendamento di [OSCURATO:PERSONA] cl.65 al Comberiatial vertice del sodalizio criminoso e la contemporanea affiliazione di altri soggettinon costituiscono indici dell’esistenza di una nuova associazione mafiosa, inquanto l’avvicendamento delle figure di vertice o la fluidità delle appartenenzesono evenienze normali trattandosi di reati permanenti.Sul punto, si richiama, quale ulteriore elemento di valutazione, di valenzaindiziaria per il periodo successivo, la precedente sentenza di condanna.Ulteriore elemento di valutazione è costituito dalle successive numeroseconversazioni indicate nelle sentenze di merito, indicative del ruolo svolto dalricorrente all’interno della nuova organizzazione, e che riscontrano la dichiarazionedel collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e sono da questa a loro volta riscontrate, per il riferimentoa incombenze, intimidazioni o pestaggi o danneggiamenti, che si vogliono affidare,nelle intenzioni degli organizzatori e promotori, a [OSCURATO:PERSONA], detto“Sacchetto” (incendio della autovettura appartenente a [OSCURATO:PERSONA]; l’estorsioneai danni del [OSCURATO:PERSONA]Sila; il primo danneggiamento ai danni dei ripetitoridella zona) e che, complessivamente, hanno consentito di ritenere i rapporti delVona con altri sodali, qualificati, idonei a fornire la prova diretta dellapartecipazione associativa, oltre che riscontro individualizzante alla chiamata incorreità di [OSCURATO:PERSONA], tanto più in quanto si collocano in periodo di temposuccessivo a quello coperto dal precedente giudicato.Si sottolinea, quale prova diretta della partecipazione dell’imputato alsodalizio mafioso, la partecipazione alle riunioni della consorteria, per l’oggettodelle riunioni nelle quali i sodali discutevano di questioni relative all’attività delsodalizio e agli equilibri interni, per la posizione assunta dagli affiliati della localedi [OSCURATO:PERSONA] in ordine a condotte ritenute contrastanti con il programma della stessa(riunione del 30 aprile 2011), o alla ridefinizione dell’organigrammadell’associazione a seguito del ritorno in libertà di affiliati appartenenti alla societàmaggiore (la riunione da [OSCURATO:PERSONA] all’uscita dal carcere di GiovanniCastagnino, che nel 2012 diviene nuovo capo della cosca, dopo l’omicidio delManfreda).Quanto alla partecipazione dell’imputato al summit, organizzato, in data 30aprile 2011, presso il garage di [OSCURATO:PERSONA], dal capo cosca [OSCURATO:PERSONA].65, unitamente ad altri sodali ([OSCURATO:PERSONA] c.65, [OSCURATO:PERSONA], GiuseppePace cl.77, [OSCURATO:PERSONA] cl.80, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl.68,[OSCURATO:PERSONA] cl.75, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]),indetto per risolvere problematiche relative al traffico di sostanze stupefacenti deltipo cocaina, si sottolinea che i soggetti invitati a parteciparvi erano unicamentepersone organicamente inserite all’interno dell’associazione criminale, in quanto intali riunioni si disvelavano gli appartenenti alla stessa, gli ambiti di interesse ancheulteriori rispetto al traffico di stupefacenti, si programmavano nuove azioni e sipunivano coloro che tradivano le linee programmatiche e l’indirizzo indicato dalcapo cosca.Al riguardo, la Corte di appello richiama il compendio intercettivo da cuiemerge la partecipazione dell’imputato alle conversazioni in cui si lamenta laviolazione di una regola di comportamento proprio durante detto summit, peravere consentito la partecipazione di un soggetto non affiliato, [OSCURATO:PERSONA], dettoSantarieddu, per sottolineare che solo affiliati alla ‘Locale di [OSCURATO:PERSONA]’ eranolegittimati a prendere parte alla riunione e potevano pretendere che chi non facevaparte del sodalizio non vi partecipasse, con la ulteriore considerazione chel’imputato, per essere stato invitato a tale riunione, era un membro effettivo delgruppo criminale di stampo mafioso.Quanto alla partecipazione dell’imputato al summit, organizzato il 2 febbraio2012, presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dal capo cosca [OSCURATO:PERSONA].65, unitamente ad altri sodali, indetto per affrontare il tema della spartizionedel denaro fra gli affiliati, si sottolinea l’importanza della partecipazione ad unariunione tanto significativa per il sodalizio, quale chiaro indice della intraneità delVona alla cosca mafiosa.La Corte d’appello sottolinea la rilevanza della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] a taliriunioni anche sotto il profilo della continua frequentazione, ancora nel 2012, daparte dell’imputato di altri affiliati al sodalizio, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], chefrequentava da diversi anni.È quindi corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto taliemergenze sintomatiche di quella «stabile compenetrazione nel tessutoorganizzativo del sodalizio» nella quale si sostanzia il delitto in rassegna. Laconclusione raggiunta è pienamente rispondente ai principi elaborati in tema dellagiurisprudenza di legittimità, secondo cui va considerato comportamentoconcludente idoneo, sul piano logico, a costituire indizio di intraneità al sodaliziocriminale, l'essere a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativadelle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione,degli argomenti trattati e l'essere stato ammesso a partecipare a degli incontri incontesti deputati all'inserimento di nuovi sodali (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012,dep. 2013, Modafferi, Rv. 254915; Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv.279597 - 02).Si osserva, infine, che il reato in esame non necessita della (prova della)commissione dei reati fine per esistere.Le Sezioni Unite nel 2005 e la giurisprudenza conforme successiva hanno,infatti, da tempo costruito la figura giuridica del partecipe dell'associazionemafiosa, distinguendola dal concorrente esterno, in termini perfettamentecompatibili con la configurabilità del ruolo partecipativo in capo al ricorrente,sottolineando come al primo sia riferibile un rapporto di stabile e organicacompenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, piùche uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazionedel quale l'interessato ''prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo adisposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n.33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670). Secondo le Sezioni Unite, lapartecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base dicriminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (ilruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali,esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e"prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", lacommissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "factaconcludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicuradimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento,peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. In talericostruzione "a maglie larghe" quanto alle manifestazioni molteplici nelle quali sipuò esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fattorientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre inessere attività delittuose, anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessariocatalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poichéil sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente allemodificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti,sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addiritturaassumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana olavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064) econferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con mafiosi, in presenza dideterminate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468).Ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso, non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista dispecifici atti esecutivi del programma criminoso ovvero di altre condotte idonee arafforzarne la struttura operativa, essendo sufficiente che lo stesso assuma o glivenga riconosciuto il ruolo di componente del gruppo criminale (Sez. 2, n. 18559del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122; Sez. 1, Sentenza n. 10941 del 18/12/2025,dep. 2026, Vattiato, Rv. 289636 – 01).La sentenza impugnata ha dato compiuto conto con motivazione, non illogica,contradittoria o carente, della sussistenza della fattispecie associativa e dellapartecipazione ad essa del ricorrente, che desume da una pluralità di elementi diprova, e, facendo corretta applicazione dei superiori principi, ha ritenuto nonincompatibile con l’accertamento della sua partecipazione alla consorteria lamancata condanna dell’imputato per uno o più reati fine rientranti tra gli scopi delsodalizio di cui al capo A), diversi dai reati in materia di stupefacenti, riferibili alsodalizio di cui al capo D), in quanto ciò che rileva è la stabile ed organicacompenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, davalutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementirivelatori di un suo ruolo dinamico all’interno dello stesso che sono suscettibili diessere evinti anche da significativi facta concludentia.Quali ulteriori indici della partecipazione dell’imputato alla consorteriacriminosa de qua, si richiamano le plurime intercettazioni, ambientali e telefoniche,relative non solo ai due summit associativi sopra richiamati, ma anche allefrequentazioni con i sodali e dimostrativi dell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] alla regolaregestione delle attività illecite controllate dalla ‘Locale di [OSCURATO:PERSONA]’ ed allapartecipazione alla distribuzione dei relativi profitti.In particolare, si richiamano conversazioni: relative alla esecuzione diambasciate, ovvero spedizioni punitive, comandate ai sodali, tra cui vi era ancheSalvatore [OSCURATO:PERSONA]; relative alla vicenda dell’appalto del servizio di trasportoscolastico, nella quale vi è un preciso riferimento al [OSCURATO:PERSONA], che si informava dellaraccolta da parte degli affiliati [OSCURATO:PERSONA], detto [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], detto Picune,del denaro in Sila da spartire tra gli affiliati, ed ammetteva implicitamente dipartecipare alla loro distribuzione; relative al viaggio per l’acquisto di 100 grammidi sostanza stupefacente del 12 maggio 2011, rilevanti per la commissione delsingolo delitto in tema di stupefacenti, per la piena consapevolezzadell’appartenenza ad un gruppo stabilmente strutturato per la commissione di unaserie indeterminata di reati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], che impartiva ordiniche [OSCURATO:PERSONA] eseguiva, e che veniva informato della perquisizione eseguita presso ilfrantoio di [OSCURATO:PERSONA], in cui si concentravano gli interessi dellaconsorteria in ordine al mercato delle castagne e dell’uva da mosto.Si richiamano, inoltre, conversazioni da cui si evince che l’imputato avevacontatti continui con molti affiliati della consorteria, sia già appartenenti ad essaprima del 2008 ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl.59 Agatino), sia con inuovi sodali del gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] dopo l’anno 2008(Falascina, ovvero [OSCURATO:PERSONA]), nonché relativi ad argomenti quali la divisionedei ruoli all’interno del sodalizio, le determinazioni del capo cosca VincenzoManfreda sulle modalità di gestione del traffico di stupefacenti, la gestione noncorretta del denaro della consorteria da parte del capo cosca di cui Nicola GrandeAratri) doveva essere informato, che potevano essere trattati solo con un affiliatodi rilievo e non con una persona estranea al sodalizio mafioso.5.4 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Il motivo è inammissibile in quanto generico e reiterativo di doglianzaproposta in sede di appello, affrontata e puntualmente disattesa dalla Corte dimerito con motivazione immune da censure, non ravvisandosi vizi rilevanti nelpercorso logico-argomentativo della sentenza impugnata.5.4.1 L’affermazione della Corte territoriale secondo la quale il solo fatto dicui al capo D6) non possa considerarsi sufficiente ad affermare la partecipazionedel ricorrente ad una associazione dedita al narcotraffico, oggetto dellacontestazione di cui al capo D), dal quale l’imputato è stato assolto, non presentaalcuna contraddizione né preclude l’affermazione di responsabilità rispetto allaassociazione mafiosa in discussione.Neppure costituisce il vulnus lamentato rispetto alla affermazione diresponsabilità per il capo A), essendo tale affermazione basata su un compendioprobatorio ben più ampio di cui si è discusso supra, rispetto alla partecipazionealla associazione a delinquere dedita al narcotraffico.Vi è una indubbia duplice conformità delle sentenze di primo e secondo gradonell’analizzare l’episodio di cui al capo D6 in esame.Le evidenze su cui si basa l’affermazione di responsabilità, le conversazionitelefoniche intercettate all’interno delle autovetture in uso a [OSCURATO:PERSONA],servizio di osservazione dei Carabinieri sono compiutamente analizzate e non èdato cogliere alcuna manifesta illogicità nella loro interpretazione, né risultaspecifica la critica difensiva al riguardo.Quanto all’oggetto e alle finalità del viaggio (approvvigionamento di 100grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina), e le modalità del trasportodella droga e l’utilizzo di altra autovettura, che fungeva da staffetta, la Corted’appello ha richiamato la sentenza irrevocabile, che ha definito il giudizioabbreviato nei confronti dei correi, la cui conoscenza da parte del [OSCURATO:PERSONA] è stataricavata dal contenuto delle intercettazioni ambientali delle conversazioniintercorse tra questi e [OSCURATO:PERSONA], all’interno dell’auto su cui viaggiaval’imputato, nelle quali gli interlocutori discutono dell’acquisito appena concluso,della modalità di confezionamento della sostanza (divisa in due colli), del prezzodi vendita, del guadagno ricavabile dal commercio della sostanza, del pesoponderale e della qualità della droga.Parimenti, anche con riguardo al contributo prestato dal ricorrente, diaccompagnare [OSCURATO:PERSONA], anche al fine di dissimulare il viaggio, di fronte a possibilicontrolli delle forze dell’ordine, e di prestare aiuto ai sodali della associazionemafiosa di appartenenza, che si occupavano del traffico di stupefacenti (promotorie altri membri del gruppo), trattandosi di trasferta per incontrare fornitori di droga,la motivazione è immune da vizi e censure.La Corte di merito ha ritenuto le intercettazioni rilevanti per il contenuto dellestesse in quanto le persone coinvolte erano necessariamente messe a conoscenzadei canali di approvvigionamento, dei fornitori, dei mezzi di rifornimento, deisoggetti cui la droga doveva essere data in [OSCURATO:PERSONA] per essere venduta sulla piazzadi spaccio, custodita e quant’altro.La Corte di merito ha, inoltre, correttamente ritenuto la vicendaparticolarmente significativa anche della partecipazione dell’imputato al sodaliziomafioso, diretto da [OSCURATO:PERSONA] cl.‘65, per l’oggetto delle conversazioniriguardanti vicende che interessavano altri sodali, seppur non relative allo spacciodi stupefacenti, in quanto dimostrative della frequentazione e/o contatti conMicareddu ([OSCURATO:PERSONA]), Falascina ([OSCURATO:PERSONA]), Ciciulicchio, Agatino, dellapreoccupazione per l’attenzione delle forze dell’ordine per le azioni criminaliperpetuate in [OSCURATO:PERSONA], imputate dai giornali alla criminalità organizzata, nonchédella nocività per gli affari della organizzazione dedita allo spaccio di taliesternazioni violente in quanto, a seguito della perquisizione al frantoio [OSCURATO:PERSONA],non per droga, si era dovuto buttare in via cautelativa della merce.5.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.5.5.1 Questa Corte ha già più volte affermato che, in tema di circostanze, laconcedibilità ed il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito edinsindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anchesolo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 c.p., senza che occorraun'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, Sent. n. 33114del 08/10/2020, Rv. 279838 – 02 n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv.180654).Costituisce, altresì, principio consolidato di questa Corte quello secondo ilquale la determinazione della misura della pena tra il minimo ed il massimo edittalerientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, che assolve il propriocompito anche laddove abbia valutato globalmente, con sintetica motivazione, glielementi indicati dall’art. 133 c.p., specie tutte le volte in cui la scelta del giudicerisulta contenuta in una fascia medio-bassa rispetto alla pena edittale. Quanto piùil giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dareragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicandospecificamente quali tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 cod.pen. siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludereche sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, come il generico richiamo allaentità del fatto ed alla personalità dell'imputato (Sez. 4, Sentenza n. 21294 del20/03/2013, Rv. 256197).Nel caso di specie, la Corte di merito, per determinare il trattamentosanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, ha argomentato con riguardoalla reiterazione nel delitto associativo mafioso e alla gravità del contesto, ciò hafatto con una motivazione adeguata e tutt’altro che illogica.5.5.2 Generico e comunque manifestamente infondato risulta il motivo concui si deduce violazione del divieto di reformatio in peius da parte del giudicedell'impugnazione.5.5.3 Va ribadito che non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall'art.597 cod. proc. pen. il giudice dell'impugnazione che, quando muta la struttura delreato continuato - come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella piùgrave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima - apporta per uno deifatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto aquello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamentemaggiore (Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Tiscione, Rv. 284214 – 01; Sez. 1,n. 26645 del 10/04/2019, Jerevija, Rv. 276196 – 01; Sez. 2, n. 4413 del13/01/2016, Langella, Rv. 266154 – 01; Sez. 6, n. 15890 del 03/12/2013, dep.2014, Lleshi, Rv. 261528 – 01), o, ancora, nel caso in cui sia necessariorideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reatocontinuato o per intervenuta modifica dei reati satelliti, ovvero per una diversaindividuazione del reato ritenuto più grave, e il giudice apporti per uno dei fattiunificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur nonirrogando una pena complessivamente superiore (Sez. 2, n. 29017 del20/06/2014, Boschi, Rv.260099- 01). Ne discende, nell'ambito dell'ermeneusiproposta da Sez. U., n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653-01, che in tali casil'unico elemento di confronto non può che essere rappresentato dalla "pena finaledal momento che è solo questa che non deve essere superata dal giudice delgravame".Nella specie, ricorre esattamente una novazione di carattere strutturale delmeccanismo di unificazione in relazione al fenomeno della continuazione, conmutamento del titolo del reato più grave e del trattamento sanzionatorio assuntocome pena base, alla quale consegue l'impossibilità di sovrapporre la nuovadimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove cosìfosse, si introdurrebbe una regola di invarianza che, come evidenziato dalle citateSez. U, sarebbe priva di qualsiasi logica giustificazione.La Corte d’appello, nel determinare la pena base per il reato di cui all’art.416bis cod. pen., contestato al capo A), divenuto il reato più grave, ha individuatouna pena di anni dieci di reclusione, nel minimo edittale dell’art.416 bis cod. pen.,per il ruolo di partecipe, né superiore a quella in precedenza determinata per ilreato principale, venuto meno, aumentata di mesi quattro di reclusione, ai sensidell’art.81 cpv., cod. pen., per il reato di cui al capo D6).Il trattamento sanzionatorio irrogato dalla Corte di appello non viola il divietodi reformatio in peius, in quanto non superiore alla pena base, di anni dieci direclusione, come determinata per il reato più grave di cui al capo D) nella sentenzadi primo grado.6. In ragione di tutte le suesposte argomentazioni i ricorsi vanno rigettati econdannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma il 19/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA] Belmonte
Sentenza Cassazione n. 30700/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris