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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02999/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessivo trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la complessiva condotta di detenzione finalizzata allo spaccio, condotta in cui è risultata assorbita quella di cessione per la somma di quindici euro una dose di sostanza stupefacente che il ricorrente, previa parziale estrapolazione e parcellizzato apprezzamento, vorrebbe ritenere determinante ai fini della richiesta attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che egualmente corretta risulta la motivazione che ha escluso, in assenza di elementi positivi ed al cospetto di valutata non positiva personalità del ricorrente, le attenuanti generiche; osservato che adeguata risulta la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio individuato appena al di sopra del minimo edittale, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi del ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, nonché l'eccessivo trattamento sanzionatorio risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha valorizzato la complessiva condotta di detenzione finalizzata allo spaccio, condotta in cui è risultata assorbita quella di cessione per la somma di quindici euro una dose di sostanza stupefacente che il ricorrente, previa parziale estrapolazione e parcellizzato apprezzamento, vorrebbe ritenere determinante ai fini della richiesta attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; ritenuto che egualmente corretta risulta la motivazione che ha escluso, in assenza di elementi positivi ed al cospetto di valutata non positiva personalità del ricorrente, le attenuanti generiche; osservato che adeguata risulta la parte della decisione che, nel confutare le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio individuato appena al di sopra del minimo edittale, ha condiviso le conclusioni del Tribunale alla luce degli apprezzati criteri ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 02999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris