CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02267/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7330/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60P18 A662P), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Vigevano n. 6, presso [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Comune di SANTERAMO in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, in forza di delibera di Giunta comunale n. 45 del 10 aprile 2008, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Adda n. 99, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Ciccio; -controricorrente - avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, pubblicata il 29 dicembre 2017, notificata il 17 gennaio 2018; R.G.N. 7330/18 C.C.19/12/2022 Liquidazione compensi avvocato – Prestazioni rese in un giudizio amministrativo –Rito applicabile udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricor so ex art. 702 - bis c.p.c., depositato in data 22 giugno 2015, [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Bari, nei confronti del Comune di Santeramo in [OSCURATO:PERSONA], al fine di chiedere il pagamento della somma di denaro spettante a titolo di compenso per la prestazione professionale resa nel giudizio amministrativo intrapreso davanti al [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore del Comune (resistente in quel giudizio), giudizio avente ad oggetto l’annullamento dell’accordo di programma del 5 maggio 1995, stipulato dal medesimo Comune con la Regione Puglia, e dei provvedimenti ad esso susseguenti, ivi compreso il contratto di programma convenuto tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione economica e l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nonché di condanna al risarcimento del danno, pari ad euro 1.266.921,55, conclusosi con sentenza di rigetto del 9 dicembre 2003, che compensava interamente tra le parti le spese di lite. In particolare, il ricorrente esponeva: che il Comune aveva riconosciuto, per il titolo indicato, l’importo di euro 31.128,11, al netto dell’acconto già versato di euro 516,46; che, tuttavia, tale importo non era satisfattivo, poiché il compenso per l’opera professionale prestata doveva essere calcolato, non già in base allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, ma in relazione al valore del contratto di programma impugnato e della somma richiesta a titolo risarcitorio. Si costituiva in giudizio il Comune di Santeramo in [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alla domanda avversaria. Quindi, con l’ordinanzadi cui in epigrafe, il Tribunale adito, in composizione monocratica, rigettava integralmente la domanda e condannava il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del resistente. Per quanto interessa in questa sede, la pronuncia emarginata rilevava: che sia l’accordo di programma sia il contratto di programma avevano natura pubblicistica; che, per l’effetto, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, la controversia introdotta davanti al giudice amministrativo doveva essere considerata di valore indeterminabile, avendo ad oggetto l’annullamento di un atto, la cui causa petendi era rappresentata dalla sua illegittimità e il petitum dalla sua eliminazione, senza che rilevassero eventuali risvolti patrimoniali della vicenda; che, pur avendo riguardo al valore della connessa domanda risarcitoria, in ordine alla quale era stato determinato un preciso ammontare del danno invocato, l’importo che ne sarebbe scaturito, applicando l’appropriato scaglione di riferimento, non avrebbe superato la somma già corrisposta dal Comune. 2.–Avverso tale ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Santeramo in [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., l’error in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 nonché degli artt. 281-octies, 50-bis, 50- quater e 161 c.p. c., con la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale di Bari adottato la decisione sulla liquidazione dei compensi di avvocato spettanti all’esito delle prestazioni difensive svolte in un processo amministrativo, non già in composizione collegiale, ma in composizione monocratica. 2.– In via subordinata, con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’error in iudicandoper violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 c.p.c., in materia di individuazione del valore di una controversia, nonché dei criteri di cui all’art. 6 del d.m. n. 585/1994 di approvazione delle tariffe forensi e all’art. 6 del d.m. n. 127/2004 ed, ancora, degli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990 e 34 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per avere il Tribunale di Bari considerato il valore del giudizio instaurato davanti al giudice amministrativo come indeterminabile, sulla scorta della statuizione secondo cui il contratto di programma posto a fondamento della vertenza avesse natura di atto amministrativo e non già di contratto. 3.– In via ulteriormente subordinata, con il terzo motivo il ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., l’error in iudicandoper violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 c.p.c., in materia di individuazione del valore di una controversia, nonché dei criteri di cui all’art. 6 del d.m. n. 585/1994 di approvazione delle tariffe forensi e all’art. 6 del d.m. n. 127/2004 ed, ancora, degli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990 e 34 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per avere il Tribunale di Bari ritenuto che, anche avendo riguardo al valore della proposta domanda risarcitoria nel giudizio amministrativo, il compenso riconosciuto dal Comune non avrebbe potuto essere superiore, senza però rilevare che la quantificazione del Comune era spontaneamente avvenuta sulla scorta delle tariffe di cui al d.m. n. 127/2004, in considerazione della straordinaria importanza del giudizio e dell’opportunità di corrispondere i massimi, in base ad un valore individuato per le cause fino ad euro 516.000,00, e non già fino ad euro 1.549.370,70, come sarebbe dovuto accadere ove si fosse fatto riferimento all’importo del risarcimento richiesto, pari ad euro 1.250.000,00. 4.– Preliminarmente, in conformità al tenore dell’eccezione sollevata dal controricorrente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché avverso l’ordinanza monocratica contestata, seppure nel rispetto del principio dell’apparenza, non poteva essere spiegato ricorso per cassazione, ma avrebbe dovuto essere interposto gravame in appello. 4.1.–Ora, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 794/1942, come sostituito dall’art. 34, n. 16, lett. a), del d.lgs. n. 150/2011, e dell’art. 14 del richiamato d.lgs. n. 150/2011 (nella versione vigente ratione temporis), il procedimento attivabile con il rito “speciale” sommario di cognizione è riservato alle controversie attraverso cui l’avvocato chieda la “liquidazione” delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l’espletamento di prestazioni professionali che si pongano “in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale”, restando, invece, esclusa l’attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell’esercizio dell’azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018; Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018). Nella specie, pacificamente i compensi invocati attenevano allo svolgimento di prestazioni difensive in un giudizio amministrativo. 4.2.– Né l’esito del procedimento avviato ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. ha implicato alcun equivoco sul mezzo di impugnazione esperibile avverso l’ordinanza conclusiva. E ciò appunto perché, sulla scorta dell’implicita qualificazione del procedimento incardinato quale procedimento sommario di cognizione “ordinario”, e non “speciale”, il Giudice adito ha deciso in composizione monocratica, senza alcun richiamo al procedimento di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 (né una simile prospettazione era contenuta nella domanda introduttiva del procedimento). 4.3.– All’esito, anche avendo riguardo alla tutela dell’affidamentodelle parti, secondo cui i mezzi di impugnazione devono essere individuati alla stregua della qualificazione giuridica che del provvedimento ha dato il giudice che lo ha emesso, e non già avendo riguardo all’effettiva natura che esso avrebbe dovuto assumere, l’impugnazione si sarebbe dovuta proporre con il mezzo dell’appello, alla stregua del rito in concreto adottato e della forma assunta dal provvedimento impugnato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21/06/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23/10/2020; Sez. 6-3, Ordinanza n. 20705 del 09/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13/02/2015; Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011). Sicché, nei confronti di tale ordinanza monocratica, adottata a conclusione di un procedimento sommario di cognizione “ordinario”, poteva essere proposto il solo mezzo di impugnazione dell’appello di cui all’art. 702-quater c.p.c., prima che essa divenisse irrevocabile. 5.– Per l’effetto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e l’esame nel merito dei mezzi di critica è assorbito. Le spese e i compensi del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont