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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 47370/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni dei due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di riesame proposta anche dagli odierni ricorrenti avverso il decreto con cui g.i.p. aveva disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente e subordinato all'impossibilità di operare il sequestro finalizzato alla confisca in via diretta disposta nei confronti di due società in accomandata semplice delle quali i medesimi erano soci accomandanti, di somme corrispondenti al profitto dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione ai quali anche gli odierni ricorrenti, per quanto di ragione, risultano indagati.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame illegittimamente integrato il decreto di sequestro, caratterizzato da motivazione totalmente assente circa il concorso dei soci accomandanti nel reato proprio del socio accomandatario.

La totale assenza di motivazione sul punto - si allega - avrebbe dovuto condurre all'annullamento del decreto ai sensi delle disposizioni di legge richiamate.

3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - in relazione agli artt.321 del codice di rito e 12 bis d.lgs. 74/2000 - per motivazione apparente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza che costituiscono il presupposto per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, diversamente da quanto previsto dalle classiche misure cautelari reali per cui è sufficiente ravvisare il fumus commissi delicti.

A fronte dell'assenza di motivazione sul punto nel decreto di sequestro, la pur illegittima integrazione effettuata dal tribunale del riesame si era risolta in una motivazione apparente.

L'ordinanza impugnata, infatti, si era limitata a rilevare che anche i soci accomandatari avrebbero tratto beneficio dal reato fiscale commesso dalle società, senza tuttavia specificare in che cosa sarebbe consistito il loro concorso - materiale o morale - alla condotta commessa dal socio accomandatario, unico legale rappresentante della società titolato a presentare le dichiarazioni fiscali, e senza neppure argomentare la loro consapevolezza circa il meccanismo fraudolento posto in essere.

Non conferente, poi, era il richiamo ad un precedente di legittimità che riguardava la corresponsabilità dei soci in una società in nome collettivo, nella quale - a differenza della società in accomandita semplice - tutti i soci sono di regola investiti della legale rappresentanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi non sono fondati.

2. In diritto va premesso che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069).

Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono infatti estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo preclusa per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi, dovendosi soltanto operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247134).

2.1. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, dunque, anche ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945).

2.2. Posto che la confisca per equivalente del profitto di reato colpisce il condannato, quando - come nella specie - si tratti di imputazione, sia pur provvisoria, a titolo concorsuale, l'indagine sul fumus non può quindi limitarsi all'avvenuta commissione del reato in sé da parte di chicchessia, ma deve spingersi ad analizzare la situazione del soggetto indicato come corresponsabile e nei cui confronti la misura cautelare reale viene adottata.

2.3. Quanto all'indebita "integrazione", da parte del tribunale del riesame, della motivazione del provvedimento del primo giudice, che sarebbe vietata dal disposto di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, osserva il Collegio come tale disciplina precluda soltanto la possibilità del tribunale del riesame di sanare la nullità del provvedimento applicativo della misura che sia insanabilmente viziato dalla mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti di applicazione della misura e degli elementi eventualmente forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984).

Nulla è mutato, invece, quanto alla possibilità - che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, continua a prevedere - della conferma del provvedimento applicativo di misura per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dello stesso: in tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argonnentativa (Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050; nello stesso senso: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl e aa., Rv. 271925; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo e aa., Rv. 272596).

3. Ciò premesso, il primo motivo del congiunto ricorso è infondato, poiché il tribunale ha dato atto (pag. 4) che il primo giudice aveva ritenuto il coinvolgimento anche dei soci accomandanti nella frode fiscale oggetto di indagine sul rilievo che la dichiarazione ai fini IRPEF presentata dalla società di persone consente direttamente l'evasione d'imposta anche ai singoli soci, qualora, come nella specie, questi si avvalgano della stessa nella parte in cui essa indica costi fittizi fondati su fatture per operazioni inesistenti.

In sostanza, si ricava - senza che i ricorrenti abbiano specificamente contestato la circostanza, ovvero allegato al ricorso il decreto di sequestro per consentire al Collegio di diversamente ricostruirne il contenuto - che sia pur sinteticamente il primo giudice aveva ritenuto il fumus di corresponsabilità facendo applicazione del principio del cui prodest, che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto utilizzabile sul piano indiziario (cfr. Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Ventura, Rv. 279271; Sez. 3, n. 216 del 08/10/2004, dep. 2005, Fucciolo, Rv. 230660).

Al di là del giudizio sulla sufficienza e persuasività dell'argomentazione spesa dal primo giudice, la motivazione sul punto non può dunque dirsi inesistente, ma, semmai - ed è ciò che in ricorso sostanzialmente si contesta - errata ed inadeguata a supportare la riconducibilità del reato anche agli odierni ricorrenti.

In forza dei principi più sopra esposti, in tali casi è tuttavia consentito al tribunale del riesame di integrare la motivazione in ipotesi carente e - come pure in ricorso si riconosce - è ciò che fa l'ordinanza impugnata, rendendo una motivazione che, a parere del Collegio, dà adeguatamente conto del fumus commissi delicti anche quanto alla corresponsabilità degli indagati odierni ricorrenti.

4. Ed invero, a pag. 5 dell'ordinanza si aggiunge che, in base alle indagini svolte dalla polizia tributaria, era emerso come gli indagati (quindi, anche i soci accomandanti) avessero partecipato, elaborandolo, allo schema di frode che, per abbattere gli utili - non occultabili e tutti tracciati in forza della particolare attività svolta - faceva leva su costi fittizi, riferiti a fatture emesse da società appositamente create, aventi ad oggetto operazioni non coerenti con l'oggetto sociale delle ditte e per importi inverosimili del cui pagamento non vi era traccia.

Tenendo pertanto conto del carattere macroscopico e così ictu ocu/i fraudolento delle dichiarazioni reddituali, nonché del fatto che le indagini avevano rivelato stretti collegamenti, anche di natura familiare, tra i soggetti di nazionalità cinese coinvolti, le segnalate cointeressenze tra il reddito dichiarato dalla società e quello attribuito pro quota ai soci hanno indotto il tribunale del riesame a ritenere giustificata la provvisoria attribuzione dei reati ai soci accomandanti oggi ricorrenti, anche sul piano psicologico (ed è soltanto a quest'ultimo proposito che l'ordinanza richiama la sent. Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 2810489, sicché non colgono nel segno le critiche al proposito svolte in ricorso).

5. Esclusa - come già rilevato - la necessità di individuare gravi indizi di colpevolezza per adottare una misura cautelare reale, la riassunta motivazione, adeguata a fondare l'emissione del sequestro, è effettiva, non può dirsi apparente e non è quindi ulteriormente sindacabile in questa sede.

Ed invero, com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), ciò che nella specie, per quanto detto, non è.

6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Prato visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata limitatamente alle posizioni dei due ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2022, il Tribunale di Prato ha respinto la richiesta di riesame proposta anche dagli odierni ricorrenti avverso il decreto con cui g.i.p. aveva disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente e subordinato all'impossibilità di operare il sequestro finalizzato alla confisca in via diretta disposta nei confronti di due società in accomandata semplice delle quali i medesimi erano soci accomandanti, di somme corrispondenti al profitto dei reati di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in relazione ai quali anche gli odierni ricorrenti, per quanto di ragione, risultano indagati. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto unitario ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 324, comma 7, e 309, comma 9, cod. proc. pen. per avere il tribunale del riesame illegittimamente integrato il decreto di sequestro, caratterizzato da motivazione totalmente assente circa il concorso dei soci accomandanti nel reato proprio del socio accomandatario. La totale assenza di motivazione sul punto - si allega - avrebbe dovuto condurre all'annullamento del decreto ai sensi delle disposizioni di legge richiamate. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - in relazione agli artt.321 del codice di rito e 12 bis d.lgs. 74/2000 - per motivazione apparente in ordine ai gravi indizi di colpevolezza che costituiscono il presupposto per il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, diversamente da quanto previsto dalle classiche misure cautelari reali per cui è sufficiente ravvisare il fumus commissi delicti. A fronte dell'assenza di motivazione sul punto nel decreto di sequestro, la pur illegittima integrazione effettuata dal tribunale del riesame si era risolta in una motivazione apparente. L'ordinanza impugnata, infatti, si era limitata a rilevare che anche i soci accomandatari avrebbero tratto beneficio dal reato fiscale commesso dalle società, senza tuttavia specificare in che cosa sarebbe consistito il loro concorso - materiale o morale - alla condotta commessa dal socio accomandatario, unico legale rappresentante della società titolato a presentare le dichiarazioni fiscali, e senza neppure argomentare la loro consapevolezza circa il meccanismo fraudolento posto in essere. Non conferente, poi, era il richiamo ad un precedente di legittimità che riguardava la corresponsabilità dei soci in una società in nome collettivo, nella quale - a differenza della società in accomandita semplice - tutti i soci sono di regola investiti della legale rappresentanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi non sono fondati. 2. In diritto va premesso che, in tema di sequestro preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069). Le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall'art. 273 cod. proc. pen., non sono infatti estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali essendo preclusa per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati e sulla gravità degli stessi, dovendosi soltanto operare un attento controllo sulla base fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus", tenendo conto delle concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247134). 2.1. Diversamente da quanto sostengono i ricorrenti, dunque, anche ai fini dell'emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente del profitto del reato non occorre un compendio indiziario che si configuri come grave ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., ma è comunque necessario che il giudice valuti la sussistenza del "fumus delicti" in concreto, verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere l'esistenza del reato astrattamente configurato, in quanto la "serietà degli indizi" costituisce presupposto per l'applicazione delle misure cautelari (Sez. 3, n. 37851 del 04/06/2014, Parrelli, Rv. 260945). 2.2. Posto che la confisca per equivalente del profitto di reato colpisce il condannato, quando - come nella specie - si tratti di imputazione, sia pur provvisoria, a titolo concorsuale, l'indagine sul fumus non può quindi limitarsi all'avvenuta commissione del reato in sé da parte di chicchessia, ma deve spingersi ad analizzare la situazione del soggetto indicato come corresponsabile e nei cui confronti la misura cautelare reale viene adottata. 2.3. Quanto all'indebita "integrazione", da parte del tribunale del riesame, della motivazione del provvedimento del primo giudice, che sarebbe vietata dal disposto di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, osserva il Collegio come tale disciplina precluda soltanto la possibilità del tribunale del riesame di sanare la nullità del provvedimento applicativo della misura che sia insanabilmente viziato dalla mancanza di motivazione o di autonoma valutazione dei presupposti di applicazione della misura e degli elementi eventualmente forniti dalla difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire necessariamente l'annullamento del provvedimento impositivo della misura (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265984). Nulla è mutato, invece, quanto alla possibilità - che l'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 324, comma 7, continua a prevedere - della conferma del provvedimento applicativo di misura per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dello stesso: in tema di misure cautelari, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. a seguito della legge 16 aprile 2015, n. 47 non hanno carattere innovativo, essendovi solo esplicitata la necessità che dall'ordinanza emerga l'effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che, anche alla luce della nuova succitata disciplina, sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrazione delle insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato, salvo che ricorra il caso di motivazione mancante sotto il profilo grafico o inesistente per inadeguatezza argonnentativa (Sez. 5, n. 3581 del 15/10/2015, dep. 2016, Carpentieri, Rv. 266050; nello stesso senso: Sez. 5, n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl e aa., Rv. 271925; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo e aa., Rv. 272596). 3. Ciò premesso, il primo motivo del congiunto ricorso è infondato, poiché il tribunale ha dato atto (pag. 4) che il primo giudice aveva ritenuto il coinvolgimento anche dei soci accomandanti nella frode fiscale oggetto di indagine sul rilievo che la dichiarazione ai fini IRPEF presentata dalla società di persone consente direttamente l'evasione d'imposta anche ai singoli soci, qualora, come nella specie, questi si avvalgano della stessa nella parte in cui essa indica costi fittizi fondati su fatture per operazioni inesistenti. In sostanza, si ricava - senza che i ricorrenti abbiano specificamente contestato la circostanza, ovvero allegato al ricorso il decreto di sequestro per consentire al Collegio di diversamente ricostruirne il contenuto - che sia pur sinteticamente il primo giudice aveva ritenuto il fumus di corresponsabilità facendo applicazione del principio del cui prodest, che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ritenuto utilizzabile sul piano indiziario (cfr. Sez. 3, n. 15755 del 22/01/2020, Ventura, Rv. 279271; Sez. 3, n. 216 del 08/10/2004, dep. 2005, Fucciolo, Rv. 230660). Al di là del giudizio sulla sufficienza e persuasività dell'argomentazione spesa dal primo giudice, la motivazione sul punto non può dunque dirsi inesistente, ma, semmai - ed è ciò che in ricorso sostanzialmente si contesta - errata ed inadeguata a supportare la riconducibilità del reato anche agli odierni ricorrenti. In forza dei principi più sopra esposti, in tali casi è tuttavia consentito al tribunale del riesame di integrare la motivazione in ipotesi carente e - come pure in ricorso si riconosce - è ciò che fa l'ordinanza impugnata, rendendo una motivazione che, a parere del Collegio, dà adeguatamente conto del fumus commissi delicti anche quanto alla corresponsabilità degli indagati odierni ricorrenti. 4. Ed invero, a pag. 5 dell'ordinanza si aggiunge che, in base alle indagini svolte dalla polizia tributaria, era emerso come gli indagati (quindi, anche i soci accomandanti) avessero partecipato, elaborandolo, allo schema di frode che, per abbattere gli utili - non occultabili e tutti tracciati in forza della particolare attività svolta - faceva leva su costi fittizi, riferiti a fatture emesse da società appositamente create, aventi ad oggetto operazioni non coerenti con l'oggetto sociale delle ditte e per importi inverosimili del cui pagamento non vi era traccia. Tenendo pertanto conto del carattere macroscopico e così ictu ocu/i fraudolento delle dichiarazioni reddituali, nonché del fatto che le indagini avevano rivelato stretti collegamenti, anche di natura familiare, tra i soggetti di nazionalità cinese coinvolti, le segnalate cointeressenze tra il reddito dichiarato dalla società e quello attribuito pro quota ai soci hanno indotto il tribunale del riesame a ritenere giustificata la provvisoria attribuzione dei reati ai soci accomandanti oggi ricorrenti, anche sul piano psicologico (ed è soltanto a quest'ultimo proposito che l'ordinanza richiama la sent. Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Gafà, Rv. 2810489, sicché non colgono nel segno le critiche al proposito svolte in ricorso). 5. Esclusa - come già rilevato - la necessità di individuare gravi indizi di colpevolezza per adottare una misura cautelare reale, la riassunta motivazione, adeguata a fondare l'emissione del sequestro, è effettiva, non può dirsi apparente e non è quindi ulteriormente sindacabile in questa sede. Ed invero, com'è noto, il ricorso per cassazione proposto contro provvedimenti adottati in sede di impugnazione in materia di sequestri è consentito - a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. - soltanto per violazione di legge e, quanto alla giustificazione della decisione, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129). Per altro verso, la motivazione può essere definita soltanto apparente, ciò che integra gli estremi della violazione di legge di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. deducibile anche nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, quando sia fondata su argomentazioni che non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto (Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Giovannini, Rv. 260314) o quando si tratti di un vizio tanto radicale da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza che consentano di rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e a., Rv. 269656; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), ciò che nella specie, per quanto detto, non è. 6. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
Decreto Cassazione n. 47370/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris