CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 27090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Raffaele GARGIULO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni e la memoria depositata dal difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 29/06/2020, decidendo in merito all'appello proposto dall'odierno ricorrente, ha confermato la sentenza del G.u.p. presso Tribunale di Roma del 09/11/2020 ‘con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 640-bis, art. 61 n. 7, artt. 497-bis, 494 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge e nullità della sentenza ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, I. n. 176 del 2020 per la tardiva trasmissione delle conclusioni della Procura generale. La difesa richiamava la fissazione del giudizio di appello per la data del 07/02/2022, la comunicazione delle conclusioni del Procuratore generale in data 03/02/2022 e, dunque, in violazione della previsione di legge, nell'oggettiva impossibilità per la difesa di articolare la proprie conclusioni in mancanza del termine di cinque giorni previsto dalla legge e tenuto conto del fatto che il 3 febbraio era un giovedì, con tempi troppo ravvicinati per qualsiasi adeguata conclusione. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Nel caso in esame risulta difatti non omessa, ma solo tardivamente posta in essere la trasmissione delle conclusioni del Procuratore generale. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, in un caso sovrapponibile a quello in esame, che nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la difesa dell'imputato, cui siano state trasmesse in via telematica le conclusioni del procuratore generale tardivamente depositate, è onerata, ex art. 182 cod. proc. pen., versandosi in ipotesi di nullità a regime intermedio, della tempestiva relativa eccezione, dovendo detta parte, a seguito della trasmissione ad essa comunque avvenuta, considerarsi presente all'atto a norma dell'art.182 cod. proc. pen. (Sez. 4 ,n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316-01) 2. Il Procuratore generale ha depositato le proprie conclusioni scritte in data 03/02/2022 rispetto alla data di fissazione del giudizio di appello del 07/02/2022; il deposito delle conclusioni dunque vi è stato e la difesa ne è stata informata, sebbene il termine per il deposito delle memorie di replica fosse decorso. Il difensore, tuttavia, nell'ambito delle proprie facoltà, era in condizione di eccepire la nullità e avrebbe dovuto farlo chiedendo il rinvio dell'udienza ad una data successiva, in modo da essere rimesso in termini per poter replicare; ciò non è avvenuto e, dunque, la difesa è decaduta dall'eccezione ai sensi degli art. 182, comma 2 e 3, cod. proc. pen. Nonostante il diverso orientamento espresso da Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282905-01, occorre rilevare che, come già condivisibilmente affermato da Sez. 4, n. 21066 del 05/05/2022, 0., Rv. 283316- 01, nel giudizio cartolare introdotto dal d.l. n. 137 del 2020 alla presenza delle parti si sostituisce la comunicazione telematica degli atti e quando tale comunicazione è 2 itt omessa la parte non può effettivamente eccepire la nullità e, quindi, l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non può operare, ma quando la comunicazione è avvenuta il contraddittorio cartolare, che si sostituisce alla presenza fisica, è garantito; ne consegue, ricorrendo una nullità generale a regime intermedio, l'onere della parte di eccepirla tempestivamente, con memoria scritta, prima del compimento dell'atto nullo, che nel caso di specie deve essere individuato nella possibilità per la difesa di eccepire tale nullità sino all'inizio della celebrazione dell'udienza in appello e non con il ricorso per cassazione. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento