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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 33551/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso 29087-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3116 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 1116/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex

I. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] il TFR maturato e non riscosso alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 7/2013.

La Corte, in particolare, sulla scorta della sentenza n. 24730 del 2015 di questa Corte di legittimità, ha ritenuto irrilevante che il rapporto di lavoro dell'assistito fosse proseguito ex art. 2112 c.c. con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., giudicando decisiva, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, la (sola) circostanza che il credito relativo al TFR fosse stato ammesso al passivo fallimentare dell'ex datore di lavoro.

Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria.

Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione degli artt. 2, commi 10, 2°, 4°, 5°, 7° e 8°,

I. n. 297/1982, e 1, comma 1, e 2, d.lgs. n. 80/1992, con riferimento agli artt. 1203, nn. 3 e 5, 1298, comma 1°, e 2112 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il Fondo di garanzia fosse obbligato alla corresponsione del TFR maturato dall'odierno controricorrente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù dell'ammissione di tale credito al passivo fallimentare, senza considerare la sussistenza della responsabilità solidale ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessionaria dell'azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., presso la quale il rapporto di lavoro era proseguito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale a carico della cedente.

Il motivo, come ben evidenziato dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni, è fondato.

I giudici territoriali hanno motivato l'accoglimento della domanda sul rilievo che "l'eventuale meccanismo (di continuità del rapporto) previsto dall'art. 2112 c.c." non costituirebbe ragione per escludere l'intervento solidaristico del Fondo di garanzia in ordine alla corresponsione del TFR maturato alle dipendenze dell'impresa cedente, reputando pertanto irrilevante che "nella specie il TFR potesse essere richiesto alla cessionaria obbligata in solido" (così la sentenza impugnata, in motivazione).

Si tratta, tuttavia, di un assunto che, sebbene già fatto proprio da questa Corte con sentenza n. 24730 del 2015, debitamente citata nella motivazione dei giudici territoriali, è stato rimeditato e disatteso dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che ha invece ritenuto che, quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all'INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente (così Cass. n. 19277 del 2018): scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l'art. 2,

I. n. 297/1982, rappresenta recepimento) è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, in motivazione, Cass. n. 4897 del 2021).

Se ciò è vero, affatto irrilevante, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, è la previsione legale che rende l'impresa cedente coobbligata con l'impresa cessionaria per la quota di TFR maturata alle sue dipendenze prima della cessione; ciò che conta è piuttosto che insolvente o sottoposto a procedura fallimentare sia il datore di lavoro alle cui dipendenze si trova il lavoratore al momento della cessazione del rapporto e della conseguente esigibilità del TFR: in questo caso, infatti, la garanzia del Fondo non è neanche subordinata alla previa escussione di altri condebitori solidali pro quota (si veda sul punto Cass. n. 26021 del 2018), mentre, laddove debba trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 2112 c.c. nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, non può farsi luogo, in caso di insolvenza del datore di lavoro cedente, alla copertura del Fondo di Garanzia, non potendo configurarsi alcuna indebita k. contaminazione tra le due tutele (così, da ult., Cass. nn. 39698 del 2021 e 1861 del 2022).

È appena il caso di soggiungere che contrari argomenti non possono ricavarsi da Cass. n. 7350 del 2021, cit. da parte controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.: è sufficiente sul punto rilevare che tale pronuncia è intervenuta sulla diversa questione della idoneità o meno della domanda del lavoratore di ammissione al passivo ad interrompere il termine di prescrizione della prestazione del Fondo fino alla chiusura della procedura fallimentare, senza nulla dire in merito alla questione qui affrontata.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 29087-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 3116 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 717/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 13/06/2017 R.G.N. 1116/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 13.6.2017, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS, quale gestore del Fondo di garanzia ex I. n. 297/1982 e succ. mod. e integraz., a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] il TFR maturato e non riscosso alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Prato n. 7/2013. La Corte, in particolare, sulla scorta della sentenza n. 24730 del 2015 di questa Corte di legittimità, ha ritenuto irrilevante che il rapporto di lavoro dell'assistito fosse proseguito ex art. 2112 c.c. con [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., giudicando decisiva, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, la (sola) circostanza che il credito relativo al TFR fosse stato ammesso al passivo fallimentare dell'ex datore di lavoro. Avverso tali statuizioni l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione degli artt. 2, commi 10, 2°, 4°, 5°, 7° e 8°, I. n. 297/1982, e 1, comma 1, e 2, d.lgs. n. 80/1992, con riferimento agli artt. 1203, nn. 3 e 5, 1298, comma 1°, e 2112 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che il Fondo di garanzia fosse obbligato alla corresponsione del TFR maturato dall'odierno controricorrente alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]. in virtù dell'ammissione di tale credito al passivo fallimentare, senza considerare la sussistenza della responsabilità solidale ex lege di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., cessionaria dell'azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., presso la quale il rapporto di lavoro era proseguito anteriormente all'apertura della procedura concorsuale a carico della cedente. Il motivo, come ben evidenziato dal Pubblico ministero nelle sue conclusioni, è fondato. I giudici territoriali hanno motivato l'accoglimento della domanda sul rilievo che "l'eventuale meccanismo (di continuità del rapporto) previsto dall'art. 2112 c.c." non costituirebbe ragione per escludere l'intervento solidaristico del Fondo di garanzia in ordine alla corresponsione del TFR maturato alle dipendenze dell'impresa cedente, reputando pertanto irrilevante che "nella specie il TFR potesse essere richiesto alla cessionaria obbligata in solido" (così la sentenza impugnata, in motivazione). Si tratta, tuttavia, di un assunto che, sebbene già fatto proprio da questa Corte con sentenza n. 24730 del 2015, debitamente citata nella motivazione dei giudici territoriali, è stato rimeditato e disatteso dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che ha invece ritenuto che, quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile, restando irrilevante e inopponibile all'INPS la stessa circostanza che il credito maturato per TFR fino al momento della cessione dell'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del cedente (così Cass. n. 19277 del 2018): scopo della direttiva europea 80/987/CEE (di cui l'art. 2, I. n. 297/1982, rappresenta recepimento) è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore, essendo i crediti del lavoratore nelle vicende circolatorie dell'azienda oggetto di specifica tutela da parte di altre normative comunitarie (così, in motivazione, Cass. n. 4897 del 2021). Se ciò è vero, affatto irrilevante, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, è la previsione legale che rende l'impresa cedente coobbligata con l'impresa cessionaria per la quota di TFR maturata alle sue dipendenze prima della cessione; ciò che conta è piuttosto che insolvente o sottoposto a procedura fallimentare sia il datore di lavoro alle cui dipendenze si trova il lavoratore al momento della cessazione del rapporto e della conseguente esigibilità del TFR: in questo caso, infatti, la garanzia del Fondo non è neanche subordinata alla previa escussione di altri condebitori solidali pro quota (si veda sul punto Cass. n. 26021 del 2018), mentre, laddove debba trovare applicazione la tutela prevista dall'art. 2112 c.c. nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, non può farsi luogo, in caso di insolvenza del datore di lavoro cedente, alla copertura del Fondo di Garanzia, non potendo configurarsi alcuna indebita k. contaminazione tra le due tutele (così, da ult., Cass. nn. 39698 del 2021 e 1861 del 2022). È appena il caso di soggiungere che contrari argomenti non possono ricavarsi da Cass. n. 7350 del 2021, cit. da parte controricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c.: è sufficiente sul punto rilevare che tale pronuncia è intervenuta sulla diversa questione della idoneità o meno della domanda del lavoratore di ammissione al passivo ad interrompere il termine di prescrizione della prestazione del Fondo fino alla chiusura della procedura fallimentare, senza nulla dire in merito alla questione qui affrontata. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizion
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