CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2026
Cassazione n. 22231/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, confermava lasentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona,decidendo in sede di giudizio abbreviato, in data 17.2.2023, aveva condannatoProntera [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazioneai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarottafraudolenta documentale, ascrittigli ai capi da 1) a 3) dell’imputazione, in qualitàdi amministratore unico della società “[OSCURATO:PERSONA] of the party srl”, dichiarata fallitadal tribunale di Verona in data 19.11.2013.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando: 1) vizio dimotivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reatodi bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la corte territoriale ha ritenutoerroneamente che l’imputato si sia volontariamente sottratto alla proceduraconcorsuale ed ha valutato la somma oggetto della contestata distrazione, pari a93.000,00 euro, dapprima un “passivo rilevante”, poi una somma avente un“valore non eccessivamente ingente”; 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolentadocumentale, in relazione al quale la Corte di appello si è limitata ad affermareche risulta pacifica la mancata consegna delle scritture contabili al curatorefallimentare, dimostrando in tal modo di non avere affrontato le ampieargomentazioni articolate al riguardo dalla difesa nell’atto di appello; 3) vizio dimotivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo esoggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, postoche la Corte territoriale ha valutato erroneamente l’esto delle indagini delegatedella sezione di polizia giudiziaria, aliquota della Guardia di Finanza, del28.12.2017; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancataqualificazione giuridica del fatto di bancarotta fraudolenta documentale, in quellodi bancarotta semplice, ex art. 217, l. fall.; 5) violazione di legge e vizio dimotivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3. Con requisitoria e conclusioni scritte del 21.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.Con memoria di replica del 28.2.2026, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare allarequisitoria del pubblico ministero, insiste per l’accoglimento del ricorso,reiterando le proprie doglianze e chiedendo, altresì, la liquidazione delle propriespettanze professionali, essendo stato il [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio a spesedello Stato.4. Il ricorso non può essere accolto, essendo sorretto da motivi in parteinammissibili, in parte infondati.5. In via preliminare va evidenziato come le sentenze di primo e di secondo grado,ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, debbano essere valutatecongiuntamente, integrando un caso di cd. doppia conforme, in quanto la sentenzadi appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado,adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con laconseguenza che esse possono essere lette congiuntamente, costituendo un unicocomplessivo corpo decisionale (cfr. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218;Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del01/12/2011, Rv. 252615 - 01). Invero, come affermato da tempo, il giudice dilegittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione delprovvedimento impugnato, può e deve fare riferimento alle motivazioni dellesentenze di primo e di secondo grado, le quali, per l’appunto, si integrano avicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile (cfr. Sez. 2, n. 11220del 13/11/1997, Rv. 209145).5.1. Con particolare riferimento alle censure articolate in ordine all’affermazionedi responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale,va evidenziato che si verte in un caso di bancarotta fraudolenta documentalespecifica, in quanto al ricorrente viene contestato di avere sottratto ovvero diavere omesso la tenuta delle scritture contabili, con lo scopo di arrecarepregiudizio ai creditori. Va premesso che risulta incontestato il mancatorinvenimento della documentazione contabile della società fallita, che non è statarinvenuta dal curatore fallimentare, né consegnata dall’imputato agli organi dellaprocedura fallimentare, come sarebbe stato suo specifico dovere, a prescindere daogni sollecitazione in tal senso da parte dei suddetti organi. Invero, comeaffermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’obbligo di consegna di tutte lescritture contabili al curatore discende direttamente dalla legge,indipendentemente da una specifica richiesta formulata da quest'ultimo, perché ladisponibilità della documentazione è necessaria per le ineludibili attività diaccertamento e liquidazione strutturalmente connesse alla procedura fallimentare(cfr., da ultima, Sez. 5, n. 11576 del 04/03/2026, Rv. 289600 – 01).Ciò posto, va osservato che, come affermato con costante orientamento dallagiurisprudenza di legittimità, integra il reato di bancarotta documentalefraudolenta, e non quello di bancarotta semplice, l'omessa tenuta della contabilitàinterna quando lo scopo dell'omissione è quello di recare pregiudizio ai creditori,impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18320del 07/11/2019, Rv. 279179). In una serie di condivisibili arresti, che hanno datovita a un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, si è,inoltre, precisato, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolospecifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione dellestesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loroomessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in senoall'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di taliscritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, chepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 18634 del01/02/2017, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Rv. 276650; Sez. 5,n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).Per integrare tale forma di bancarotta (cd. bancarotta fraudolenta documentalespecifica), non si richiede, dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del cetocreditorio, ma solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dallafinalità di arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri uningiusto profitto). Al riguardo deve osservarsi che gli elementi dai quali desumerela sussistenza del dolo specifico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalespecifica e del dolo generico nel delitto di bancarotta fraudolenta documentalegenerica non possono coincidere con la scomparsa dei libri contabili o con la tenutadegli stessi in guisa tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio odel movimento degli affari, che rappresentano semplicemente gli eventifenomenici, dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo delreato.Dovendo, piuttosto, consistere in circostanze di fatto ulteriori, in grado diilluminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso dellabancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza chel’irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecarepregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolentadocumentale generica.Appare, pertanto, evidente che tra le suddette circostanze assume un rilievofondamentale la condotta del fallito nel suo concreto rapporto con le vicendedel 04/11/2022, Rv. 283983; Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez.5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838).Va, altresì, rammentato che da tempo la giurisprudenza della Suprema Corte, conorientamento costante, ha fondato la distinzione tra bancarotta semplicedocumentale e bancarotta fraudolenta documentale, sul piano oggettivo esoggettivo, nei seguenti termini.In ordine al primo profilo, si è evidenziato come l'oggetto del reato di bancarottafraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documentocontabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i trattidella sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarottasemplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nellesole scritture obbligatorie (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, Rv.281875).Per integrare la bancarotta fraudolenta documentale specifica, non si richiede,dunque, un effettivo pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio, ma, come giàdetto, solo che la condotta del soggetto attivo del reato sia sostenuta dalla finalitàdi arrecare pregiudizio ai creditori (ovvero di procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto).La distinzione tra bancarotta documentale semplice e bancarotta fraudolentadocumentale sul piano dell’elemento soggettivo del reato, pertanto, va apprezzatatenuto conto, da un lato, che il reato di cui all’art. 216, co. 1, n. 2), l. fall., non èconfigurabile al di fuori del perimetro del dolo; dall’altro, che, come si è detto, intale reato il dolo si presenta in due forme distinte, quale dolo generico e dolospecifico, in ragione della diversa condotta sanzionata, con la conseguenza chesolo la bancarotta semplice documentale, a differenza di quella fraudolenta, èpunibile anche a titolo di colpa (cfr.; ex plurimis, Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018,Rv. 275133; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, Rv. 274630).D’altra parte, la stessa previsione normativa di cui all’art. 217, co. 2, l. fall., nonautorizza a ritenere la bancarotta documentale semplice una fattispecie punibileesclusivamente a titolo di colpa, essendo piuttosto vero il contrario, nel senso chela bancarotta semplice documentale resta una fattispecie dolosa, punibile tuttaviaanche a titolo di colpa, a ciò non ostando il tenore dell'art. 42 cod. pen., che esigela previsione espressa della punibilità di un delitto a titolo di colpa, in quanto lanozione di 'previsione espressa' non equivale a quella di 'previsione esplicita' e,nel caso della bancarotta semplice documentale, la previsione implicita èdesumibile dalla definizione come dolosa della bancarotta fraudolentadocumentale (cfr., la già citata Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Rv. 275133).Se ciò è vero, come è vero, appare necessario definire il dolo del reato dibancarotta semplice documentale in termini diversi dal dolo del reato di bancarottafraudolenta documentale.Orbene, all’esito delle svolte considerazioni è possibile affermare che, ai finidell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, leggefall., l’elemento soggettivo del reato può essere indifferentemente costituito daldolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà oper semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per leggeovvero le abbia tenute in maniera irregolare o incompleta, mentre per le dueipotesi di bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2),legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato, alternativamente, neldolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta dellescritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione dellevicende del patrimonio dell'imprenditore ovvero nella finalità di arrecarepregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.Restano, dunque, estranee al dolo della bancarotta semplice, sia la finalità delsoggetto attivo del reato di arrecare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé oad altri un ingiusto profitto, sia la consapevolezza che l'irregolare tenuta dellescritture contabili obbligatorie per legge renda impossibile la ricostruzione dellevicende del patrimonio dell'imprenditore.Tanto premesso, si osserva come i giudici di merito abbiano fatto buon governo ditali principi, non accontentandosi della mancata consegna ovvero del mancatorinvenimento delle scritture contabili per ritenere integrato l’elemento soggettivodel delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, riconducendo,piuttosto, la condotta omissiva del prevenuto al dolo specifico richiesto dalla normaincriminatrice (che ovviamente esclude in radice, per le ragioni già esposte, lapossibilità di configurare nella condotta del prevenuto un’ipotesi di bancarottasemplice) sulla base di una serie di elementi concreti, attinenti al rapporto tral’imputato e la vita della società fallita, che i giudici di merito, con motivazionedotata di intrinseca coerenza logica, hanno ritenuto sintomatici dell’intentofraudolento di arrecare pregiudizio ai creditori.Si tratta, in particolare: 1) della risoluzione del rapporto di locazione da partedell’imputato, nella sua qualità di amministratore unico e socio della “[OSCURATO:PERSONA] ofthe party srl”, dei locali della sede della società, in Verona, con rilasciodell'immobile nel gennaio 2013, dieci mesi prima del fallimento; 2) del formaletrasferimento della sede dell’impresa, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], da Verona a Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41/A, ove, tuttavia, la società è risultata sconosciuta; 3) del mancatorinvenimento, nella vecchia sede e nella nuova (meramente fittizia), dei benisocietari; 4) della inattività, alla data del fallimento (sentenza del 19.11.2013),dell’indirizzo di posta elettronica certificata della società, risultante dal registrodelle imprese; 5) del trasferimento in Belgio dell’amministratore della società,senza che venisse disposta l’estinzione dell’impresa e senza che costuicomunicasse un nuovo recapito per le comunicazioni societarie; 6) delladistrazione, contestuale all’irreperibilità dell’amministratore, allontanatosi senzalasciare recapito soltanto dieci mesi prima della dichiarazione di fallimento, di93.000,00 euro trasferiti dalle casse societarie sui conti personali e di altre societàdell’imputato; 7) dal mancato deposito dei bilanci nell’anno antecedente ladichiarazione di fallimento.Tali conclusioni trovano riscontro nei principi affermati in materia dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui la finalità di arrecare pregiudizio alleragioni del ceto creditorio si deduce legittimamente dall’accertata condottadistrattiva che era interesse dell’imputato non emergesse (cfr., in questo senso,Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659; Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022,Rv. 283983).In questa prospettiva si è affermato in un condivisibile precedente di questaSezione, che in tema di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica", loscopo di recare pregiudizio ai creditori può essere desunto anche dall'irreperibilitàdell'amministratore, a condizione che ad essa si accompagnino ulteriori indici difraudolenza, quali il passivo rilevante e la distrazione dei beni aziendali (cfr. Sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Rv. 283983 – 01).5.2. A fronte di tali limpido argomentare i rilievi difensivi, che si collocano ai confinidell’inammissibilità, perché in larga parte tendenti a fornire una lettura alternativadelle risultanze processuali, non colgono nel segno.Della impossibilità di qualificare la condotta del ricorrente in termini di bancarottasemplice, si è già detto, come del dovere dell’imputato (inadempiuto), in qualitàdi amministratore, di consegnare o di curare la consegna della documentazionecontabile agli organi della procedura fallimentare.Apodittica, inoltre, è l’affermazione secondo cui l’allontanamento dell’imputatodall’Italia per fare rientro nel suo paese natio, il Belgio, non possa essereinterpretata come un tentativo di sottrarsi volontariamente alla procedurafallimentare.Come si è visto i giudici di merito hanno valorizzato il trasferimento in Belgiodell’imputato, unitamente ad altri elementi, che, nel razionale percorsoargomentativo da essi seguito, denotano un premeditato disinteresse del Pronteraper le sorti della società fallita e delle correlate ragioni del ceto creditorio, rispettoai quali le critiche difensive si concentrano unicamente sulla valutazione operatadal giudice di primo grado sull’entità del passivo, presentandosi, in realtà, sotto lespoglie di un vizio motivazionale, come rilievi versati in fatto, dunqueinammissibili.Del resto, ove anche si volesse escludere l’esistenza di un passivo rilevante, tuttigli altri indici di fraudolenza sottolineati dai giudici di merito, consentono di ritenerela decisione sulla sussistenza del dolo specifico più che adeguatamente motivata.In questo contesto vanno prese in considerazione le condotte distrattive aventi aoggetto la complessiva somma di 93.000,00 euro, che, a mezzo di assegni circolarie bonifici bancari era stata dirottata dal conto corrente della società fallita in favoredell’imputato, quale titolare della ditta individuale “Giochitalia di [OSCURATO:PERSONA]”.Il motivo di ricorso sul punto, infatti, va considerato inammissibile per due ordinidi ragioni.Da un lato, la mancanza di motivazione al riguardo da parte della Corte territoriale,in un caso di “doppia conforme”, si giustifica in considerazione del fatto che ilrelativo motivo di appello era stato formulato in termini generici, avendo l’imputatorimarcato un preteso deficit nel percorso motivazionale seguito dal giudice di primogrado, in quanto lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria che ha riferito dell’esitodelle indagini delegate, ha sostenuto di non essere in grado di dimostrare che lecontestate operazioni finanziarie assumessero rilievo quali fatti di bancarottadistrattiva; né sono state svolte indagini nei confronti della “Giochitalia di PronteraAlberto”.La genericità del motivo di appello si apprezza ove si tenga conto che il giudice diprimo grado ha operato una specifica disamina dei fatti distrattivi, sottolineando ,con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, come “il flusso anomalo difrequenti e ravvicinati versamenti di contante in entrata e in uscita che hacaratterizzato i conti correnti della fallita in coincidenza con l’abbandono della sedesociale, poco prima del fallimento, tanto da giustificare due Segnalazioni diOperazioni Sospette”, in considerazione anche di assenza di informazioni circa laprovenienza della provvista, militasse a favore della natura distrattiva di talioperazioni (cfr. pp. 3-5 della sentenza di primo grado).Orbene, come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza dilegittimità, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.,il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazionenei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in terminispecifici con la proposizione del ricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del20/11/2020, Rv. 280306).Sotto altro versante, il ricorrente non ha allegato in forma integrale la nota delNucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Verona, da cui sono trattele conclusioni del luogotenente [OSCURATO:PERSONA], sulle quali si fonda il terzomotivo di impugnazione, in violazione del principio della cd. autosufficienza delricorso, secondo cui, come è noto, il ricorso per cassazione che deduca vizi dimotivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la lorointegrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente conriferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 26725 del01/03/2013, Rv. 256723; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 2,n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432).Infondato, infine, appare anche l’ultimo motivo di ricorso, con il quale, a benvedere, il ricorrente propone anche una rivisitazione nel merito del trattamentosanzionatorio, non consentita in sede di legittimità.Il giudice di primo grado aveva negato le circostanze attenuati generiche,evidenziando come non si ravvisasse alcun elemento positivamente valutabile atal fine, in assenza di “qualsiasi atto risarcitorio nei confronti della procedurafallimentare o di altra forma di resipiscenza” (cfr. p. 5)La Corte territoriale, nel ritenere congrua, rispetto a una valutazione complessivadella condotta del prevenuto, la pena inflitta dal giudice di primo grado, peraltrodeterminata in misura di poco superiore al minimo edittale, e nel rimarcarel’assenza di elementi in grado di giustificare il riconoscimento in favoredell’imputato delle circostanze attenuati generiche, ha reso una motivazioneimmune da vizi.Il giudice di secondo grado, infatti, ha correttamente individuato nella gravità dellacondotta posta in essere dall’imputato, unitamente alla mancanza di elementi davalutare positivamente in suo favore, l’ostacolo alla concessione delle invocatecircostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissatidall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento dominante nellagiurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle attenuanti genericheanche solo sulla base della gravità della condotta. Invero non è necessario che ilgiudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento aquelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti glialtri da tale valutazione (cfr., ex plurimis, Sez. 4, 28/05/2013, n. 24172; Sez. 3,23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).Del resto, i rilievi difensivi con cui si sottolinea come nessun comportamentorisarcitorio avrebbe potuto essere realizzato dall’imputato, poiché quando egli eratornato in Italia il fallimento era già chiuso da sei anni, senza che egli ne fossevenuto a conoscenza, appaiono versati in fatto e trascurano di considerare che iltrasferimento dell’imputato in Belgio, da dove egli se avesse voluto avrebbe potutoristorare la curatela del fallimento, è stato considerato dalla Corte territorialepreordinato proprio ad abbandonare la società fallita al suo destino, sicché deltutto correttamente il giudice di appello ha ritenuto implicitamente del tuttoirrilevanti le circostanze rappresentate dall’imputato del suo ritorno in Italia annidopo la chiusura del fallimento e della sua partecipazione attiva al processo (datodi per sé assolutamente neutro).6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.Non compete, infine, alla Corte di Cassazione procedere in questa sede allaliquidazione degli onorari del difensore del [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuitopatrocinio, rientrando tale incombente, ai sensi dell’art. 83, co. 2, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115, nelle competenze del giudice la cui sentenza è passata ingiudicato (cfr., in questo senso, Sez. U n. 5464 del 26/09/2019, Rv. 277760 – 01). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]