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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24840/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 3 Cedu e al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sono aspecifiche e generiche.

Invero, a fronte di un provvedimento, quale quello del Tribunale di sorveglianza di Milano che stigmatizza il reclamo per la sua genericità e per la mancata specificazione dei motivi di doglianza e, comunque, conclude per la corretta rilevazione da parte del Magistrato di sorveglianza della violazione dell'art. 3 Cedu solo nei casi in cui il detenuto risulta avere avuto a disposizione meno di tre metri, la difesa si limita a contestare l'asserita genericità del reclamo del suo assistito, sottolineando che non deve differire dall'atto introduttivo in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità richiede sufficienti poche indicazioni, senza, quindi, documentarne la specificità, e ad insistere genericamente e in generale sulla disumanità del trattamento penitenziario riservato a Naso.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione dell'art. 3 Cedu e al vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, sono aspecifiche e generiche. Invero, a fronte di un provvedimento, quale quello del Tribunale di sorveglianza di Milano che stigmatizza il reclamo per la sua genericità e per la mancata specificazione dei motivi di doglianza e, comunque, conclude per la corretta rilevazione da parte del Magistrato di sorveglianza della violazione dell'art. 3 Cedu solo nei casi in cui il detenuto risulta avere avuto a disposizione meno di tre metri, la difesa si limita a contestare l'asserita genericità del reclamo del suo assistito, sottolineando che non deve differire dall'atto introduttivo in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità richiede sufficienti poche indicazioni, senza, quindi, documentarne la specificità, e ad insistere genericamente e in generale sulla disumanità del trattamento penitenziario riservato a Naso. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24840/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris