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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13131/2026

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vembre 2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TomasoEpidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoSergio Iannò responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per averpartecipato, dagli anni 2010-2011 al 15 luglio 2021, all’associazione di stampomafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, al clan Rugolino, operante neiterritori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di sei motivid’impugnazione, tutti formulati sotto i concorrenti profili della violazione di leggee del connesso vizio di motivazione.2.1.

I primi due attengono alla tenuta logica del percorso argomentativodella sentenza impugnata e deducono che il relativo tessuto motivazionale sisostanzierebbe in poche e assertive affermazioni, inidonee, a fronte dellespecifiche censure sollevate dalla difesa, a dar conto non solo della ritenutapartecipazione dell’imputato all’ipotizzato sodalizio mafioso (il clan Rugolino), maanche della sua stessa esistenza, desunta, sostiene la difesa, da pronuncegiudiziarie risalenti e prive di ogni riferimento alla posizione del ricorrente.2.2.

Il terzo, il quarto ed il quinto, attengono, specificamente, alla valenzaprobatoria dei singoli elementi indiziari.

La Corte territoriale, sostiene la difesa, daun canto, avrebbe radicalmente omesso di valutare gli esiti assolutori del parallelogiudizio - celebrato nelle forme del giudizio abbreviato - nei confronti deicoimputati, dall’altro non avrebbe considerato né la natura pacificamente indirettadelle dichiarazioni dei collaboratori (tutte riconducibili ad un’unica fonte,[OSCURATO:PERSONA], altro imputato), peraltro privi di concreti riscontri esterni e utiliai soli fini della ricostruzione dell’omicidio, né l’estraneità dello Iannò rispetto allapur esistente finalità mafiosa che ha caratterizzato l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (principaleelemento probatorio valorizzato dalla Corte), né, in ultimo, l’equivocità delleconversazioni intercettate in carcere tra lo Iannò e i familiari: la circostanzarelativa alla sistemazione del letto non è espressione di fama criminale, ma usodiffuso nelle strutture carcerarie e la richiesta di far recapitare dolci ad altrodetenuto è un semplice gesto amicale tra detenuti.2.5.

Il sesto attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, inparticolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse,sostiene la difesa, sulla base di una illogica e generica asserzione di gravità,contraddittoria rispetto alla concreta dosimetria della pena (dove, al contrario, siè - implicitamente - dato atto di una limitata offensività della condotta posta inessere).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

Va opportunamente premesso che, all'interno della struttura associativa,la condotta di partecipazione si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concretosul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.

U., n.22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali); e ciò anche se l'attività siastata di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753)o esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione(Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105), purché idonea, inun’associazione di tipo mafioso, a manifestare, per le specifiche caratteristiche delcaso concreto, la messa a disposizione del partecipe in favore del sodalizio, per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889).Una condotta tipica, quindi, che, seppur dovendo essere intesa nei termini diuna partecipazione fattiva, non deve necessariamente possedere - di per sé –un’elevata carica di apporto causale, come richiesto per il concorrente esterno, madeve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare ilperseguimento degli scopi associativi - in modo riconoscibile e non puramenteteorico - con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamentodella struttura associativa (Sez.

U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez.1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328).

E, in questi termini, sotto ilprofilo probatorio, elemento indiziante di sicura rilevanza è la partecipazione addurata del periodo di osservazione delle condotte criminose, ricorrano, alla lucedella struttura e delle caratteristiche dei singoli reati e delle modalità della loroesecuzione, elementi dimostrativi del tipo di criminalità (Sez. 4, n. 50570 del26/11/2019, Rv. 278440; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435).3.

Ciò considerato, la sentenza impugnata ha dedotto l'esistenza del sodalizioalla luce di alcuni pronunciamenti irrevocabili (richiamati in termini di Olimpia I,Epicentro e Meta), fondanti la conclamata e storica operatività - nel territorio diCatona - della cosca Rugolino, e la prova della partecipazione dello Iannò dalledeposizioni di alcuni collaboratori di giustizia, in uno alle conversazioni intercettatein carcere (fra lo Iannò e i suoi familiari) e, soprattutto, all’accertatocoinvolgimento dell'imputato nell'omicidio [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Questa Corte non può, né vuole sindacare la valutazione delcompendio probatorio richiamato (attività com’è noto, riservata ai giudici delmerito): la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complessoargomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con ladecisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare solo l’effettività(l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base delladecisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenza di argomentazioni nonviziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la noncontraddittorietà (la presenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverseparti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altriMa è proprio in questi termini che emerge il vulnus del tessuto motivazionaleofferto dalla Corte territoriale a sostegno della sua decisione.

L’obbligo dimotivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a penadi nullità), infatti, impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificano la suadecisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito; unobbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o di sentenzailleggibile, ma anche ove il tessuto argomentativo si risolva nella mera pedissequariproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcunapersonalizzazione da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito(apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazionevalutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazionedel giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta neimotivi d’impugnazione, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenutenella sentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo ogni vaglio critico dellerisultanze istruttorie necessarie a superare le censure prospettate.Benché il giudice del gravame di merito non sia obbligato a confutarepuntualmente tutte le argomentazioni difensive, permane nondimeno l’esigenzache egli espliciti, con motivazione logica e congrua, l’iter argomentativo seguito,anche attraverso un apprezzamento unitario delle deduzioni svolte, dimostrandodi aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv.260841).

Sicché, si prospetta un difetto di motivazione, quale status patologicoposto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett.e, cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamentodell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza inrelazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, laddove questeabbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni(Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763).3.2.

Ebbene, la difesa, per come si è detto, aveva devoluto alla cognizionedel giudice di appello la questione afferente all’esistenza del ritenuto sodaliziocriminale, il clan Rugolino, e quella relativa alla partecipazione dello Iannò, inconsiderazione della risalenza delle pronunce giudiziarie indicate dalla Corte (privedi ogni riferimento alla posizione del ricorrente), degli esiti assolutori del parallelogiudizio celebrato nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati,della natura pacificamente indiretta delle dichiarazioni dei collaboratori (tutte,peraltro, riconducibili ad un’unica fonte e privi di concreti riscontri esterni), dellaestraneità dello Iannò rispetto alla pur esistente finalità mafiosa che hacaratterizzato l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (principale elemento probatorio valorizzato dallaCorte) e, in ultimo, dell’equivocità delle conversazioni intercettate in carcere tra loIannò e i familiari.Prescindendo dall’accertamento dell’esistenza del sodalizio di riferimento (lacosca Rugolino), da ritenersi accertata alla luce dei plurimi pronunciamenti ormaidivenuti definitivi, ciò che rileva è la radicale mancanza di motivazione in ordinealle plurime questioni devolute dalla difesa quanto alla ritenuta partecipazionedello Iannò.

Nulla si dice, infatti, in ordine all’assoluzione intervenuta conriferimento alla posizione dei coimputati nel parallelo giudizio celebrato con ritoabbreviato (fondata proprio su una simmetrica valutazione dei medesimi elementiprobatori valorizzati nella sentenza impugnata); nulla si dice in ordine alla naturadelle dichiarazioni rese dai collaboratori e, soprattutto, nulla si argomenta in ordinealla rilevanza della partecipazione ad un omicidio che, pur avendo chiara e pacificamatrice mafiosa, ha trovato la sua genesi e la sua logica spiegazione in un contestodifferente rispetto al sodalizio rispetto al quale si assume la partecipazione delloIannò.

E si tratta, all’evidenza, di profili logicamente rilevanti perché aventipotenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni.Sotto il primo profilo, la difesa aveva prodotto la sentenza n. 2523 del 31ottobre 2024, con la quale la prima sezione penale della stessa Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], riformando - con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Germanò - l’originaria condanna pronunciata in primo grado(confermata, invece, nei suoi esiti assolutori, con riferimento alla posizione di LuigiGermanò) e rilevando come, in concreto, l'unico elemento a carico fosserappresentato dalla partecipazione alle riunioni che avevano preceduto l'omicidioCanale, aveva dato atto della sostanziale assenza di elementi probatori idonei asostanziare la ritenuta partecipazione alla cosca criminale dei predetti coimputati.Le dichiarazioni rese dai collaboratori, per come ricostruite in entrambe lesentenza di merito, con riferimento alla ritenuta partecipazione dello Iannò, sonogeneriche, de relato e, in parte, prive di autonomia: [OSCURATO:PERSONA] ha riferito inmerito ad una riunione (alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il ricorrente)tenutasi a [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla deliberazione dell'omicidio delCanale; [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che tale Iannò (non meglio identificato) gli funominato dal [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto coinvolto in un omicidio; [OSCURATO:PERSONA] individuato come organizzatori dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], genero di PaoloSurace, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, SergioIannò, identificato come un soggetto che gestiva un negozio di mangimi a Gallicoindicato come affiliato ai Rugolino; [OSCURATO:PERSONA] ha, concordemente, riferito dellasua appartenenza ai Rugolino, riferendo di essere stato coinvolto nell'omicidioCanale dal [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, era stato contattato dallo Iannò; [OSCURATO:PERSONA] in merito a tale Sergio del consorzio (identificato, nel fascicolo fotografico,nello Iannò) come un soggetto che aveva partecipato ad alcuni incontri preparatoriall’omicidio.Residua la partecipazione all’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto delle conversazioniintercettate in carcere tra lo Iannò e i suoi familiari.Ebbene, è pur vero che la partecipazione a riunioni che, per gli argomentitrattati, non possono che essere riservate ai soli sodali, è - in sé - fortementeevocativa dell’intraneità di coloro che ad esse hanno presenziato; ed è del parivero che la deliberazione di quella sentenza di morte (l’omicidio [OSCURATO:PERSONA])presupponeva l'analisi degli eventi e delle cause che l'avevano preceduta, e lamessa a punto della reazione e l'individuazione dell'obiettivo ed implicava lanecessità di essere messi al corrente di precise dinamiche egemoniche, degliorganigrammi delle cosche contrapposte, dei luoghi in cui tali decisioni sarebberostate prese e dell'identità di coloro che vi avrebbero partecipato, di un patrimonioconoscitivo che, in buona sostanza, poteva essere condiviso e discusso solo fraassociati di comprovata fedeltà (in questi termini la sentenza impugnata).

Ma,anche a voler ritenere il concorso in un omicidio di 'ndrangheta, per la suasignificativa valenza strategica (in quanto scaturita all’interno di precise dinamiche'ndranghetiste) non un mero indizio, ma un’autonoma prova di partecipazionemafiosa, si sarebbe dovuto dar conto di come la causale dell'omicidio (e laconnessa partecipazione alla fase organizzativa), propria della cosca Condello,abbia forza inferenziale rispetto all’accertamento della partecipazione dello Iannòad altro sodalizio (benché al primo federato). [OSCURATO:PERSONA], infatti, per comericostruito nelle sentenza di merito, era finalizzato a vendicare l’uccisione diDomenico Chirico (legato ai Condello) e a riconquistare il territorio di Gallico(originariamente controllato, appunto, da quest’ultimo); sicché si sarebbe dovutodar conto di come la (pacifica) partecipazione dello Iannò all’organizzazionedell’omicidio, in assenza di legami di parentela con il Chirico e alla luce dellaestraneità della cosca Rugolino rispetto alle predette dinamiche, possa in qualchemodo essere significativa dell’intraneità dello Iannò non già alla cosca Condello(all’interno della quale l’omicidio è maturato), ma ad altro e differente sodalizio (lacosca Rugolino).

E ciò, peraltro, senza considerare che gli altri imputati, in ipotesiintranei proprio alla cosca Condello, sono stati assolti sulla (già evidenziata)insufficienza del medesimo impianto probatorio.E, alla luce di tali evidenziate carenze argomentative, nulla aggiungono icontenuti delle conversazioni intercettate.

Se, infatti, il concorso nell’omicidioCanale, in assenza di una logica integrazione dei vuoti motivazionali in precedenzaevidenziati, non è elemento probatorio sufficiente per sostanziare la ritenutapartecipazione, ancor meno le conversazioni intrattenute con i familiari,ricavandosi, da esse, solo: a) una conoscenza personale dello Iannò con MicheleCrudo - con il quale il primo aveva avuto un periodo di detenzione comune - e larichiesta ai familiari di effettuare una consegna in suo favore; b) il ruolo dipredominio assunto dallo Iannò all’interno della struttura carceraria; c) la paurache altri detenuti potessero pensare ad un suo percorso di collaborazione (per viadi alcune chiamate avvenute nel giorno di domenica).

Tutti elementi logicamenteinsufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, in quanto privi di valenzainferenziale rispetto al thema probandum (rappresentato, per come si è detto,dall’accertamento di una concreta e fattiva messa a disposizione in favore delsodalizio) ed al massimo significativi di una mera vicinanza al mondo criminale.4.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvioper nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].5.

L’accoglimento dei motivi afferenti al profilo della responsabilità assorbeogni questione relativa al trattamento sanzionatorio.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vembre 2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TomasoEpidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenutoSergio Iannò responsabile del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per averpartecipato, dagli anni 2010-2011 al 15 luglio 2021, all’associazione di stampomafioso denominata ‘ndrangheta e, in particolare, al clan Rugolino, operante neiterritori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di sei motivid’impugnazione, tutti formulati sotto i concorrenti profili della violazione di leggee del connesso vizio di motivazione.2.1. I primi due attengono alla tenuta logica del percorso argomentativodella sentenza impugnata e deducono che il relativo tessuto motivazionale sisostanzierebbe in poche e assertive affermazioni, inidonee, a fronte dellespecifiche censure sollevate dalla difesa, a dar conto non solo della ritenutapartecipazione dell’imputato all’ipotizzato sodalizio mafioso (il clan Rugolino), maanche della sua stessa esistenza, desunta, sostiene la difesa, da pronuncegiudiziarie risalenti e prive di ogni riferimento alla posizione del ricorrente.2.2. Il terzo, il quarto ed il quinto, attengono, specificamente, alla valenzaprobatoria dei singoli elementi indiziari. La Corte territoriale, sostiene la difesa, daun canto, avrebbe radicalmente omesso di valutare gli esiti assolutori del parallelogiudizio - celebrato nelle forme del giudizio abbreviato - nei confronti deicoimputati, dall’altro non avrebbe considerato né la natura pacificamente indirettadelle dichiarazioni dei collaboratori (tutte riconducibili ad un’unica fonte,[OSCURATO:PERSONA], altro imputato), peraltro privi di concreti riscontri esterni e utiliai soli fini della ricostruzione dell’omicidio, né l’estraneità dello Iannò rispetto allapur esistente finalità mafiosa che ha caratterizzato l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (principaleelemento probatorio valorizzato dalla Corte), né, in ultimo, l’equivocità delleconversazioni intercettate in carcere tra lo Iannò e i familiari: la circostanzarelativa alla sistemazione del letto non è espressione di fama criminale, ma usodiffuso nelle strutture carcerarie e la richiesta di far recapitare dolci ad altrodetenuto è un semplice gesto amicale tra detenuti.2.5. Il sesto attiene alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, inparticolare, al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, escluse,sostiene la difesa, sulla base di una illogica e generica asserzione di gravità,contraddittoria rispetto alla concreta dosimetria della pena (dove, al contrario, siè - implicitamente - dato atto di una limitata offensività della condotta posta inessere).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Va opportunamente premesso che, all'interno della struttura associativa,la condotta di partecipazione si sostanzia nel contributo, apprezzabile e concretosul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez. U., n.22327 del 30 ottobre 2002, dep. 2003, Carnevali); e ciò anche se l'attività siastata di secondaria importanza (Sez. 3, n. 8024 del 25 gennaio 2012, Rv. 252753)o esplicata durante una fase temporalmente limitata della vita dell'associazione(Sez. 2, 47602 del 29 novembre 2012, Rv. 254105), purché idonea, inun’associazione di tipo mafioso, a manifestare, per le specifiche caratteristiche delcaso concreto, la messa a disposizione del partecipe in favore del sodalizio, per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021,Modaffari, Rv. 281889).Una condotta tipica, quindi, che, seppur dovendo essere intesa nei termini diuna partecipazione fattiva, non deve necessariamente possedere - di per sé –un’elevata carica di apporto causale, come richiesto per il concorrente esterno, madeve semplicemente porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare ilperseguimento degli scopi associativi - in modo riconoscibile e non puramenteteorico - con qualsivoglia condotta idonea alla conservazione o al rafforzamentodella struttura associativa (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv.231670; Sez. 1, n. 27 4043 del 25/11/2003, dep. 2004, Cito, Rv. 229992; Sez.1, n. 2348 del 18/05/1994, Clementi, Rv. 198328). E, in questi termini, sotto ilprofilo probatorio, elemento indiziante di sicura rilevanza è la partecipazione addurata del periodo di osservazione delle condotte criminose, ricorrano, alla lucedella struttura e delle caratteristiche dei singoli reati e delle modalità della loroesecuzione, elementi dimostrativi del tipo di criminalità (Sez. 4, n. 50570 del26/11/2019, Rv. 278440; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435).3. Ciò considerato, la sentenza impugnata ha dedotto l'esistenza del sodalizioalla luce di alcuni pronunciamenti irrevocabili (richiamati in termini di Olimpia I,Epicentro e Meta), fondanti la conclamata e storica operatività - nel territorio diCatona - della cosca Rugolino, e la prova della partecipazione dello Iannò dalledeposizioni di alcuni collaboratori di giustizia, in uno alle conversazioni intercettatein carcere (fra lo Iannò e i suoi familiari) e, soprattutto, all’accertatocoinvolgimento dell'imputato nell'omicidio [OSCURATO:PERSONA].3.1. Questa Corte non può, né vuole sindacare la valutazione delcompendio probatorio richiamato (attività com’è noto, riservata ai giudici delmerito): la cognizione riservata a questa Corte è limitata al complessoargomentativo offerto nel provvedimento impugnato (nel suo rapporto con ladecisione assunta), del quale la Corte stessa è chiamata verificare solo l’effettività(l’idoneità a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base delladecisione adottata), la non manifesta illogicità (l’esistenza di argomentazioni nonviziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica), la noncontraddittorietà (la presenza di insormontabili incongruenze tra le sue diverseparti o tra le affermazioni in essa contenute) e la logica compatibilità con gli altriMa è proprio in questi termini che emerge il vulnus del tessuto motivazionaleofferto dalla Corte territoriale a sostegno della sua decisione. L’obbligo dimotivazione indicato al comma 3 dell’art. 125 cod. proc. pen. (e sanzionato a penadi nullità), infatti, impone al giudice di illustrare le ragioni che giustificano la suadecisione, attraverso la chiara esplicitazione del percorso logico seguito; unobbligo che si intende violato non solo in caso di mancanza grafica o di sentenzailleggibile, ma anche ove il tessuto argomentativo si risolva nella mera pedissequariproduzione della formulazione della norma di riferimento (senza alcunapersonalizzazione da parte del giudice) o del materiale probatorio acquisito(apoditticamente definito come “autoevidente”, senza alcuna argomentazionevalutativa di esso) o, come nell’ipotesi prospettata dalla difesa, della motivazionedel giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta neimotivi d’impugnazione, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenutenella sentenza di primo grado sono condivisibili, omettendo ogni vaglio critico dellerisultanze istruttorie necessarie a superare le censure prospettate.Benché il giudice del gravame di merito non sia obbligato a confutarepuntualmente tutte le argomentazioni difensive, permane nondimeno l’esigenzache egli espliciti, con motivazione logica e congrua, l’iter argomentativo seguito,anche attraverso un apprezzamento unitario delle deduzioni svolte, dimostrandodi aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià ed altri, Rv. 254107; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv.260841). Sicché, si prospetta un difetto di motivazione, quale status patologicoposto a presidio del devolutum e rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett.e, cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamentodell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza inrelazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello, laddove questeabbiano potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni(Sez. 6, n. 35918 del 17 giugno 2009, Rv. 244763).3.2. Ebbene, la difesa, per come si è detto, aveva devoluto alla cognizionedel giudice di appello la questione afferente all’esistenza del ritenuto sodaliziocriminale, il clan Rugolino, e quella relativa alla partecipazione dello Iannò, inconsiderazione della risalenza delle pronunce giudiziarie indicate dalla Corte (privedi ogni riferimento alla posizione del ricorrente), degli esiti assolutori del parallelogiudizio celebrato nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati,della natura pacificamente indiretta delle dichiarazioni dei collaboratori (tutte,peraltro, riconducibili ad un’unica fonte e privi di concreti riscontri esterni), dellaestraneità dello Iannò rispetto alla pur esistente finalità mafiosa che hacaratterizzato l’omicidio [OSCURATO:PERSONA] (principale elemento probatorio valorizzato dallaCorte) e, in ultimo, dell’equivocità delle conversazioni intercettate in carcere tra loIannò e i familiari.Prescindendo dall’accertamento dell’esistenza del sodalizio di riferimento (lacosca Rugolino), da ritenersi accertata alla luce dei plurimi pronunciamenti ormaidivenuti definitivi, ciò che rileva è la radicale mancanza di motivazione in ordinealle plurime questioni devolute dalla difesa quanto alla ritenuta partecipazionedello Iannò. Nulla si dice, infatti, in ordine all’assoluzione intervenuta conriferimento alla posizione dei coimputati nel parallelo giudizio celebrato con ritoabbreviato (fondata proprio su una simmetrica valutazione dei medesimi elementiprobatori valorizzati nella sentenza impugnata); nulla si dice in ordine alla naturadelle dichiarazioni rese dai collaboratori e, soprattutto, nulla si argomenta in ordinealla rilevanza della partecipazione ad un omicidio che, pur avendo chiara e pacificamatrice mafiosa, ha trovato la sua genesi e la sua logica spiegazione in un contestodifferente rispetto al sodalizio rispetto al quale si assume la partecipazione delloIannò. E si tratta, all’evidenza, di profili logicamente rilevanti perché aventipotenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni.Sotto il primo profilo, la difesa aveva prodotto la sentenza n. 2523 del 31ottobre 2024, con la quale la prima sezione penale della stessa Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA], riformando - con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe Germanò - l’originaria condanna pronunciata in primo grado(confermata, invece, nei suoi esiti assolutori, con riferimento alla posizione di LuigiGermanò) e rilevando come, in concreto, l'unico elemento a carico fosserappresentato dalla partecipazione alle riunioni che avevano preceduto l'omicidioCanale, aveva dato atto della sostanziale assenza di elementi probatori idonei asostanziare la ritenuta partecipazione alla cosca criminale dei predetti coimputati.Le dichiarazioni rese dai collaboratori, per come ricostruite in entrambe lesentenza di merito, con riferimento alla ritenuta partecipazione dello Iannò, sonogeneriche, de relato e, in parte, prive di autonomia: [OSCURATO:PERSONA] ha riferito inmerito ad una riunione (alla quale ha partecipato, tra gli altri, anche il ricorrente)tenutasi a [OSCURATO:PERSONA] e finalizzata alla deliberazione dell'omicidio delCanale; [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che tale Iannò (non meglio identificato) gli funominato dal [OSCURATO:PERSONA] come un soggetto coinvolto in un omicidio; [OSCURATO:PERSONA] individuato come organizzatori dell'omicidio [OSCURATO:PERSONA], genero di PaoloSurace, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, SergioIannò, identificato come un soggetto che gestiva un negozio di mangimi a Gallicoindicato come affiliato ai Rugolino; [OSCURATO:PERSONA] ha, concordemente, riferito dellasua appartenenza ai Rugolino, riferendo di essere stato coinvolto nell'omicidioCanale dal [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, era stato contattato dallo Iannò; [OSCURATO:PERSONA] in merito a tale Sergio del consorzio (identificato, nel fascicolo fotografico,nello Iannò) come un soggetto che aveva partecipato ad alcuni incontri preparatoriall’omicidio.Residua la partecipazione all’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto delle conversazioniintercettate in carcere tra lo Iannò e i suoi familiari.Ebbene, è pur vero che la partecipazione a riunioni che, per gli argomentitrattati, non possono che essere riservate ai soli sodali, è - in sé - fortementeevocativa dell’intraneità di coloro che ad esse hanno presenziato; ed è del parivero che la deliberazione di quella sentenza di morte (l’omicidio [OSCURATO:PERSONA])presupponeva l'analisi degli eventi e delle cause che l'avevano preceduta, e lamessa a punto della reazione e l'individuazione dell'obiettivo ed implicava lanecessità di essere messi al corrente di precise dinamiche egemoniche, degliorganigrammi delle cosche contrapposte, dei luoghi in cui tali decisioni sarebberostate prese e dell'identità di coloro che vi avrebbero partecipato, di un patrimonioconoscitivo che, in buona sostanza, poteva essere condiviso e discusso solo fraassociati di comprovata fedeltà (in questi termini la sentenza impugnata). Ma,anche a voler ritenere il concorso in un omicidio di 'ndrangheta, per la suasignificativa valenza strategica (in quanto scaturita all’interno di precise dinamiche'ndranghetiste) non un mero indizio, ma un’autonoma prova di partecipazionemafiosa, si sarebbe dovuto dar conto di come la causale dell'omicidio (e laconnessa partecipazione alla fase organizzativa), propria della cosca Condello,abbia forza inferenziale rispetto all’accertamento della partecipazione dello Iannòad altro sodalizio (benché al primo federato). [OSCURATO:PERSONA], infatti, per comericostruito nelle sentenza di merito, era finalizzato a vendicare l’uccisione diDomenico Chirico (legato ai Condello) e a riconquistare il territorio di Gallico(originariamente controllato, appunto, da quest’ultimo); sicché si sarebbe dovutodar conto di come la (pacifica) partecipazione dello Iannò all’organizzazionedell’omicidio, in assenza di legami di parentela con il Chirico e alla luce dellaestraneità della cosca Rugolino rispetto alle predette dinamiche, possa in qualchemodo essere significativa dell’intraneità dello Iannò non già alla cosca Condello(all’interno della quale l’omicidio è maturato), ma ad altro e differente sodalizio (lacosca Rugolino). E ciò, peraltro, senza considerare che gli altri imputati, in ipotesiintranei proprio alla cosca Condello, sono stati assolti sulla (già evidenziata)insufficienza del medesimo impianto probatorio.E, alla luce di tali evidenziate carenze argomentative, nulla aggiungono icontenuti delle conversazioni intercettate. Se, infatti, il concorso nell’omicidioCanale, in assenza di una logica integrazione dei vuoti motivazionali in precedenzaevidenziati, non è elemento probatorio sufficiente per sostanziare la ritenutapartecipazione, ancor meno le conversazioni intrattenute con i familiari,ricavandosi, da esse, solo: a) una conoscenza personale dello Iannò con MicheleCrudo - con il quale il primo aveva avuto un periodo di detenzione comune - e larichiesta ai familiari di effettuare una consegna in suo favore; b) il ruolo dipredominio assunto dallo Iannò all’interno della struttura carceraria; c) la paurache altri detenuti potessero pensare ad un suo percorso di collaborazione (per viadi alcune chiamate avvenute nel giorno di domenica). Tutti elementi logicamenteinsufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza, in quanto privi di valenzainferenziale rispetto al thema probandum (rappresentato, per come si è detto,dall’accertamento di una concreta e fattiva messa a disposizione in favore delsodalizio) ed al massimo significativi di una mera vicinanza al mondo criminale.4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvioper nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].5. L’accoglimento dei motivi afferenti al profilo della responsabilità assorbeogni questione relativa al trattamento sanzionatorio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezionedella Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA].Così deciso il 2 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13131/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris