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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22049/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 606 lett.

C) cod. proc. pen. quanto all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per riformare la sentenza di proscioglimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; che, in particolare, nel caso in esame non si verte di ipotesi di diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, bensì della differente valutazione di elementi documentali (cfr. Sez. 3 n. 36905/2020) oltre che del palese travisamento di prove; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. C) cod. proc. pen. quanto all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per riformare la sentenza di proscioglimento di primo grado, è manifestamente infondato poiché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto; che, in particolare, nel caso in esame non si verte di ipotesi di diversa valutazione delle dichiarazioni testimoniali, bensì della differente valutazione di elementi documentali (cfr. Sez. 3 n. 36905/2020) oltre che del palese travisamento di prove; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22049/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris