CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 39293/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sulla richiesta di rimessione in termini proposta nell'interesse di: BALOTESCU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Mantova, in data 10/12/2019, con la quale - per quanto qui specificamente rileva - BALOTESCU [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, unitamente a TRUDA [OSCURATO:PERSONA], CALAFETEANU [OSCURATO:PERSONA] e CONSTANTIN [OSCURATO:PERSONA], alla pena di giustizia in relazione ai delitti di rapina pluriaggravata, sequestro di persona e uso indebito di carta di credito loro ascritti in concorso. In particolare, la Corte d'Appello assolveva gli imputati dal reato di sequestro di persona, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto. I ricorsi per cassazione proposti dal BALOTESCU e dagli altri imputati venivano dichiarati inammissibili dalla Settima Sezione di questa Suprema Corte, con ordinanza n. 27305 del 28/05/2021 (dep. il 15/07/2021). In particolare, con riferimento al BALOTESCU, la Settima Sezione conferiva rilievo preliminare ed assorbente alla proposizione personale del ricorso. 2. Con atto del 08/06/2021, il difensore del BALOTESCU ha chiesto "che l'imputato venga rimesso nei termini per consentire al suo difensore di fiducia di depositare le memorie di legge, previa fissazione di una nuova udienza e annullamento della sentenza del 28/05/2021 limitatamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA] BALOTESCU". A sostegno della richiesta, il difensore ha dedotto e documentato di essere l'unico difensore di fiducia del BALOTESCU sin da prima dell'udienza conclusiva del giudizio di appello, alla quale aveva regolarmente partecipato con la modalità "da remoto". Tuttavia, nell'epigrafe della sentenza era stato indicato il precedente difensore di fiducia (revocato), e tale dato aveva probabilmente tratto in inganno la Cancelleria della Suprema Corte, che aveva inviato l'avviso di udienza a tale precedente difensore, anziché a quello istante. 3. Con memoria del 04/10/2021, il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione del ricorrente nel termine invocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La richiesta difensiva è inammissibile, perché non sorretta da un concreto interesse. 2. Assume invero un rilievo assorbente il fatto che essa è stata inequivocamente formulata "per consentire al suo difensore di fiducia di depositare le memorie di legge": al riguardo, deve tuttavia osservarsi che tale diritto difensivo è del tutto insussistente. Va infatti ricordato che la presentazione personale del ricorso, da parte dell'imputato, dà luogo alla causa di inammissibilità di cui al combinato disposto degli artt. 613 (nel testo modificato dalla I. n. 103 del 2017) e 591, lett. a), cod. proc. pen.: causa che deve essere dichiarata, per via dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la procedura de plano, ovvero senza formalità. Deve conseguentemente escludersi che l'erronea notifica dell'avviso di udienza, effettuata al precedente difensore, abbia determinato alcun tipo di pregiudizio ai diritti del BALOTESCU, proprio perché la procedura de plano non contempla alcuna previa interlocuzione da parte della difesa: in altri termini, il difensore - del tutto privo della facoltà di "depositare le memorie di legge", a differenza di quanto indicato nell'istanza - non può in alcun modo sostenere che da quell'erroneo invio sia derivata una violazione di termini finalizzati all'esercizio di tale (inesistente) facoltà. È appena il caso di evidenziare, conclusivamente, che altra cosa è il diritto di impugnare il provvedimento che ha definito il giudizio, che l'interessato può esercitare, ricorrendone le condizioni anche temporali, proponendo ricorso straordinario (art. 610, comma 5-bis ultima parte, cod. proc. pen.). Né, d'altra parte, può ritenersi che l'odierna istanza - incentrata esclusivamente sul recupero di una inesistente facoltà difensiva, oltre che formulata da difensore privo di procura speciale - possa essere in tal senso riqualificata (arg. ex. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-02, la quale ha escluso la possibilità di riqualificare una richiesta di incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del BALOTESCU al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 26 ottobre 2021 Il Consigli4 estensore [OSCURATO:PERSONA]