CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 marzo 2024
Cassazione n. 43871/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Salerno, in riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per essere i reati di cui a capi di imputazione a), b), c), e d) estinti per prescrizione, ha revocato l'ordine di demolizione dell'opera e di rimessione in pristino e ha disposto la restituzione dei beni al Comune avente diritto, rideterminando la pena per i reato di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. (capo E) in mesi sette di reclusione, in relazione alla realizzazione di una recinzione perimetrale e di un cancello in ferro infissi su un preesistente muro perimetrale, già oggetto di sequestro in data 24/04/2013. Si premette che il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto a due procedimenti penali, l'uno iscritto al n. RGNR 1339/2014 e l'altro RGNR 918/201, concernenti entrambi la realizzazione di opere abusive, e che il ricorrente ha impugnato la sentenza di primo grado emessa nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. RGNR 1339/2014 in relazione ai soli reati contestati nell'ambito di tale procedimento penale; per quanto concerne i reati contestati nel proc. penale iscritto al n. RGNR 918/2013, dichiarati estinti per prescrizione dal giudice di primo grado, non vi è impugnazione. 2. Angelo de Luca ricorre per cassazione affidando il ricorso a due motivi. 2.1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di violazione di sigilli contestato al capo di imputazione sub E), posto che il giudice a quo ha ritenuto comprovata la comproprietà dell'immobile oggetto dell'abuso edilizio, sebbene tale circostanza non risulti dall'istruttoria dibattimentale. Anzi, dalla documentazione in atti il ricorrente non risulta essere comproprietario del muro perimetrale, né presente su luogo al momento dell'accertamento del reato (vedi verbale di accertamento del 17/06/2014). Contesta, in particolare, che il muro perimetrale su cui è stata realizzata la recinzione fosse di sua proprietà e indica che la questione della proprietà del bene su cui erano realizzate le opere abusive era stata precipuamente sottoposta al giudice d'appello, che tuttavia non aveva valutato la doglianza. Evidenzia, peraltro, che i militari sono intervenuti in flagranza di reato, mentre le opere venivano effettuate, cosicché illegittima è anche la contestazione secondo cui il ricorrente, nella qualità di custode dei beni oggetto di vincolo, avrebbe dovuto segnalare tempestivamente all'autorità giudiziaria l'avvenuta violazione dei sigilli, di cui però non poteva avere alcuna conoscenza, stante l'assenza sul luogo. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione dell'art. 597 comma 1, cod. proc. pen. in relazione alla devoluzione dei punti della decisione al giudice d'appello, nonché violazione dell'art. 323 cod. proc. pen., posto che il giudice territoriale ha disposto la restituzione di tutti i beni oggetto di sequestro in favore dell'ente territoriale che ne ha acquisto la proprietà, disapplicando il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Vallo della Lucania ed affermando l'abusività dei manufatti preesistenti. Evidenzia che il giudice territoriale ha affermato la natura abusiva delle opere murarie pur non essendo la questione stata devoluta al giudice con l'atto di appello ed in violazione del contraddittorio, e senza neppure argomentare in ordine alla avvenuta regolarizzazione delle opere di recinzione consistite nel collocamento di una ringhiera e di un cancello a seguito di provvedimento di sanatoria che è stato acquisito in giudizio. Ne segue che tali opere avrebbero dovuto essere restituite la ricorrente, il quale solo a seguito del decesso del padre coimputato [OSCURATO:PERSONA] ne è divenuto proprietario iure ereditatis. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 3. Il difensore ha depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. In relazione alla prima doglianza, con la quale il ricorrente contesta di essere il proprietario del bene su cui venivano realizzate le ulteriori opere abusive, si osserva che, dall'esame dell'atto d'appello, emerge che il ricorrente ha contestato di essere comproprietario del muro perimetrale non essendo stato acquisto in giudizio il titolo di proprietà del bene. In sede di legittimità, il ricorrente non deduce tuttavia l'omessa valutazione da parte del giudice a quo della documentazione dalla quale tale requisito fattuale sarebbe emerso incontrovertibilmente e che non è stata adeguatamente presa in considerazione, e che non è neppure indicata né allegata al ricorso per cassazione. La doglianza non è quindi deducibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende dunque ad ottenere, in questa sede, una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Al riguardo, il giudice a quo ha affermato che gli interventi abusivi sono stati effettuati su un muro perimetrale in cemento di proprietà del ricorrente, sottoposto a sequestro in data 24/04/2013, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato custode, e che su tale muro sono stati realizzati ulteriori interventi che non sono stati segnalati dal custode all'autorità, con conseguente violazione del dovere di vigilanza. 1.2. Neppure la presenza fisica del ricorrente al momento dell'accertamento trai rileva. In giurisprudenza, si è infatti affermato che il custode ha un dovere di vigilanza sul bene, sicché risponde del reato di violazione di sigilli, in concorso con terzi, il custode del bene in sequestro che non abbia adeguatamente vigilato sull'integrità dei sigilli apposti, a nulla rilevando il fatto che non si trovi sul luogo diverso da quello ove si trova il bene sottoposto a vincolo (Sez. 3, n. 35956 del 22/09/2010, Rv. 248553) essendo a carico del custode l'onere di dedurre gli elementi specifici che hanno impedito di attivarsi tempestivamente e di segnalare la violazione 2 e alle autorità (Sez. 3, n.7371 del 13/07/2016, Rv. 269192). Onere non assolto dal ricorrente che si limita a rilevare l'assenza sul luogo al momento del sopralluogo. 2.Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata. Occorre in primo luogo evidenziare che, in tema di reati edilizi, in sede di esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione o sulla revoca dell'esecuzione per avvenuta presentazione di domanda di sanatoria, deve accertare l'esistenza dei presupposti di legittimità della richiesta, tra cui, la proposizione dell'istanza da parte di soggetto legittimato, la procedibilità e proponibilità della domanda, con riferimento alla documentazione richiesta, l'insussistenza di cause ostative alla sanatoria dell'opera, la non adozione di un provvedimento da parte della P.A. contrastante con l'ordine di demolizione, l'avvenuto eventuale rilascio di una concessione in sanatoria, legittima ed efficace (Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008, Rv. 239606; Sez.3, n. 25485 del 17/03/2009, Rv. 24390; Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Rv. 260972). Si è specificato che, qualora sia intervenuta la successiva sanatoria dell'opera, il giudice dell'esecuzione deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in particolare verificare la disciplina normativa applicabile e, ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili (Sez.3, n. 37470 del 22/05/2019, Rv. 277668). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha dichiarato di disapplicare il provvedimento di sanatoria rilasciato dal Comune di Vallo della Lucania del 14/11/2023, in quanto illegittimo ed inidoneo a modificare l'antigiuridicità iniziale dei lavori abusi preesistenti su cui gli ulteriori interventi sono stati realizzati, con conseguente restituzione all'avente diritto, Comune di Vallo della Lucania. 2.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen