CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 01326/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MANTOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] il quale illustrando i motivi del ricorso insiste per l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PATTI è altresì presente in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L. in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di MANTOVA, come da nomina a sostituto processuale ex art. 102 c.p.p. depositata in udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., di seguito [OSCURATO:PERSONA], ricorre con un unico atto, nell'interesse delle predette società, avverso due ordinanze (n. 41/2020 e n. 42/2020 Imp. Mis. Reali), emesse in data 21/12/2020 con cui il Tribunale di Mantova, in funzione di Giudice del riesame, ha rigettato gli appelli distintamente proposti avverso il decreto del Gup di Mantova del 07/11/2019, in relazione all'esecuzione del sequestro preventivo, finalizzato alla successiva confisca per equivalente, con riguardo a reati di emissione e di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ascritti a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto della riconducibilità al medesimo delle società [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., disposto dal Gip di Mantova in data 04/07/2019, confermando, in conseguenza, il rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote avanzata da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante delle società appellanti. 2. In data 29/10/2019, in occasione della notifica dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 14/10/19 - che aveva annullato il provvedimento del Gup di rigetto del dissequestro - e contestuale dissequestro di beni mobili e immobili intestati alle società [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il Centonze aveva verbalizzato, innanzi alla Guardia di Finanza di Mantova, l'istanza con cui chiedeva anche il dissequestro della quote delle predette società e del [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il disposto dissequestro ricomprendesse anche le quote, giacché anche esso era stato oggetto di richiesta al Gup. 3. Il 07/11/2019, il Gup del Tribunale di Mantova, rigettata l'anzidetta istanza di dissequestro, disponeva la nomina di un amministratore giudiziario delle quote con il compito di provvedere alla gestione ordinaria delle attività societarie. 3.1. Avverso il predetto decreto del 07/11/2019, il [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto appello ai sensi degli art. 322-bis e ss. cod. proc. pen. In data 16/12/2019, il Tribunale del riesame, in accoglimento del proposto ricorso, annullava il provvedimento impugnato per difetto di autonoma motivazione del provvedimento del Gup, che si sarebbe limitato a richiamare la pertinente parte della richiesta di misura presentata dal Pubblico ministero. 3.2. Contro la predetta ordinanza del 16/12/2019 ricorreva per cassazione, mediante la proposizione di due ricorsi distinti (uno nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; l'altro nei , confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, articolando un unico motivo, con il quale deduceva che il Tribunale aveva erroneamente applicato al giudizio di appello in materia di misure cautelari la regola fissata dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., relativa al solo giudizio di riesame, in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza (ex multis, Sez. 3, n. 58451 del 13/11/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275566). 3.3. In accoglimento dell'anzidetto ricorso, la Sezione 3 di questa Suprema Corte annullava, in data 08/09/2020, con le sentenze n. 28839-20 e n. 28841-2020, l'ordinanza impugnata, posto che essa, pur pronunciandosi in sede di appello ex art. 322-bis cod. proc. pen., aveva annullato, per difetto di autonoma motivazione, il provvedimento del Gup di rigetto della richiesta di revoca del sequestro, invece di scrutinare il merito delle questioni devolute. La Corte di Cassazione Sezione 3 ha affermato: che in sede di appello cautelare è stata dedotta, infatti, "non solo la nullità de/provvedimento di rigetto per assenza di motivazione (motivo primo), ma anche il merito con riferimento: a) alla carenza dei presupposti per l'estensione del sequestro alle quote sociali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e all'assenza di indizi probatori idonei ad individuare la disponibilità dei beni della società da parte degli indagati (motivo secondo); b) alla nullità della nomina dell'amministratore giudiziario in quanto disposta in violazione dell'art. 104-bis,comma 1-bis, cod. proc. pen. (motivo terzo). Per maggior chiarezza sul tema dell'autonoma valutazione, si precisa che, il particolare obbligo di motivazione, pena la 'sanzione della nullità, di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c-bis), cod. proc. pen., operante altresì per le misure cautelari reali (Sez. Un., n. 18954/2016), vale, tuttavia, soltanto per il provvedimento applicativo della misura. La disposizione non opera, invece, con riguardo alle altre ordinanze in materia cautelare, come quella emessa dal G.i.p. a fronte dell'istanza di restituzione dei beni sequestrati a norma dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen. In relazione a tale provvedimento, vale il generale disposto di cui all'art. 125, comma terzo, del vigente codice di rito, ed operano i principi secondo cui, da un lato, è consentita la motivazione per relationem ad atti del procedimento noti alle parti, tecnica che la giurisprudenza ammette, seppur con limiti, anche con riguardo al provvedimento applicativo di misura a seguito della novella di cui alla L. 16 aprile 2015, n. 47, art. 8, comma secondo, e, d'altro lato, quello secondo cui in tema di provvedimenti cautelari reali, l'impugnazione innanzi al Tribunale ha effetto devolutivo ed attribuisce al giudice del gravame una pienezza di cognizione con la possibilità di rimediare sia all'eventuale insufficienza che alla mancanza di motivazione, n,on essendo applicabile il diverso principio che, in sede di riesame, impone l'annullamento del provvedimento di sequestro privo di motivazione o non contenente la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento o degli elementi forniti dalla difesa. Pertanto, nel caso de quo, il Tribunale del riesame ha deciso quale giudice dell'appello cautelare e, dal momento che con l'atto di appello la difesa ha devoluto non solo la questione della nullità dell'ordinanza di rigetto per assenza di motivazione, ma anche il merito della vicenda, avrebbe dunque dovuto "riscrivere" la motivazione dell'ordinanza, effettuando in concreto la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui sopra, individuando anche la misura in concreto idonea ed adeguata. In sostanza, avrebbe dovuto sanare ogni profilo dell'ordinanza del G.u.p che nulla aveva argomentato in ordine alla richiesta di revoca del sequestro avente ad oggetto le quote sociali del gruppo [OSCURATO:PERSONA], alla riconducibilità delle società appellanti al [OSCURATO:PERSONA], alle modalità con cui le quote societarie fossero detenute per interposta persona fisica o giuridica". 4. In sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Mantova, pronunciava le sopracitate due ordinanze, oggetto della presente impugnazione. 5. In data 23/09/2021 è pervenuta in cancelleria memoria difensiva, con allegati, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 6. I ricorsi constano di tre motivi con cui si deducono: 6.1. Violazione degli artt. 125 comma 3, 321 comma 3 e 322-bis cod. proc. pen. In data 09/03/2020, il Tribunale del riesame - in risposta a richiesta di chiarimenti formulata dalla Guardia di Finanza di Mantova e facendo seguito ai propri provvedimenti del 16/12/2019 di annullamento dei decreti del Gup di rigetto delle istanze di dissequestro - aveva disposto il dissequestro delle quote delle società di cui si tratta sulla base del fatto che non risultava la riconducibilità diretta o per interposta persona agli indagati della partecipazione nelle società. Il dissequestro è stato, pertanto, ordinato anche per ragioni sostanziali, oltre che per ragioni formali. Non avendo la Procura della Repubblica proposto alcuna impugnazione avverso l'anzidetto provvedimento del 09/03/2020, si è formato il giudicato cautelare in ordine alla sussistenza degli elementi di sequestrabilità delle quote societarie, considerato altresì che il Tribunale del riesame non ha posto, a fondamento della propria decisione, elementi nuovi, diversi o sopravvenuti rispetto a quelli originariamente presenti. 6.2. Nullità dei provvedimenti impugnati conseguente alla nullità del provvedimento originario di sequestro del 04/07//2019 per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. a), in relazione all'art. 179, comma 1 e 321 cod. proc. pen. e dell'art. 12-bis d. Igs. 74/2000. Sono state, infatti, violate le regole processuali afferenti alla incompetenza funzionale del giudice il quale ha adottato (in data 04/07/2019) l'originario provvedimento di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, pur essendo già stato emesso da mesi il decreto di fissazione dell'udienza preliminare. Il pubblico ministero ha indirizzato la richiesta di sequestro al Gip - quando la competenza funzionale di questi era esaurita - e non già al Gup, come avrebbe dovuto fare. 6.3. Nullità dei provvedimenti impugnati derivata dalla nullità originaria del provvedimento di sequestro per violazione degli artt. 321 cod. proc. pen. e 12- bis d. Igs. 74/2000. [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Mantova non si è conformato al principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente è legittimo solo qualora il reperimento dei beni costituenti il profitto sia impossibile, seppur transitoriamente, ovvero quando detti beni non siano aggredibili per qualsiasi ragione. Nel caso in esame, non solo non risulta negli atti del procedimento l'esistenza di alcun atto che attesti l'accertata impossibilità di procedere al sequestro diretto, ma neppure si rinviene alcun accenno motivazionale sulle cause o le ragioni dell'impossibilità, anche transitoria e reversibile, di procedere al sequestro diretto. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'assunto difensivo secondo cui si sarebbe formato il giudicato cautelare con riguardo al provvedimento del 09/03/2020 - con cui il Tribunale di Mantova, in risposta ad una richiesta di chiarimenti proveniente dalla Guardia di Finanza, precisava il contenuto della propria precedente ordinanza del 16/12/2019 che aveva disposto il dissequestro delle quote delle società sopra indicate - è del tutto privo di pregio, giacché trascura di considerare che, in data 08/09/2020, con le sentenze n. 28839-20 e n. 28841-20, la Sezione 3 di questa Corte ha annullato l'anzidetta ordinanza de [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Invero, il provvedimento del 09/03/2020 era meramente esecutivo di quello del 16/12/2019. 2.1. L'ambito sottoposto all'odierno vaglio resta, pertanto, circoscritto al tema di cui le pronunce rescindenti hanno investito il giudice del rinvio e cioè colmare il deficit motivazionale dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote (con contestuale nomina di amministratore giudiziario), emessa dal Gup del Tribunale di Mantova il 07/11/2019, argomentando «in ordine alla richiesta di revoca del sequestro avente ad oggetto le quote sociali del gruppo [OSCURATO:PERSONA], alla riconducibilità delle società appellanti al [OSCURATO:PERSONA], alle modalità con cui le quote societarie fossero detenute per interposta persona fisica o giuridica», altresì individuando la misura in concreto idonea ed adeguata. Con riguardo a questi profili, l'ordinanza impugnata si rivela ampia e dettagliata, laddove (pp. 7 e 8) - precisato che il Tribunale del riesame non ha mai annullato alcun provvedimento del Gup in relazione alla società [OSCURATO:PERSONA] e che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del 04/07/2019 riporta la richiesta del pubblico ministero di disporre il sequestro preventivo anche delle quote societarie detenute direttamente e/o per interposta persona fisica e/o giuridica - richiama i numerosi indici di riferibilità delle società del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] che ne detiene la partecipazione anche attraverso società estere. L'ordinanza impugnata dà specificatamente conto della "catena di controllo" e dei diversi assetti societari. La riconducibilità della società appellante al [OSCURATO:PERSONA] trova poi conferma nelle dichiarazioni di diversi soggetti - di cui il Tribunale di Mantova richiama nomi e circostanze - che intrattenevano rapporti commerciali con la società controllante, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., (oltre che con la società [OSCURATO:PERSONA]) e, in un caso, anche con [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], titolare dello "[OSCURATO:PERSONA]. Franco & [OSCURATO:PERSONA]. Nicola", che è stato consulente per le società italiane del [OSCURATO:PERSONA], nonché membro del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., oltre che della società [OSCURATO:PERSONA], sentito a sommarie informazioni dai militari della Guardia di Finanza il 07/12/2016, ha dichiarato che le predette società hanno in gestione il patrimonio immobiliare del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dato impulso alla loro costituzione e continua ad amministrarle direttamente. Egli ha successivamente chiarito che il [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere il titolare di fatto de [OSCURATO:PERSONA] S.A.R.L., "gode anche dei beni della medesima". L'ordinanza impugnata ricorda poi che [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. risulta essere proprietaria di terreni e fabbricati siti nel Comune di Solferino, ove i soggetti sentiti nel corso delle indagini hanno dichiarato di aver effettuato lavori presso un'abitazione privata, dimora del [OSCURATO:PERSONA], emettendo le relative fatture nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e/o di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di Mantova conclude sul punto osservando che gli indici di riferibilità della società [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] sono plurimi e concordanti e poiché questa è socio unico della società [OSCURATO:PERSONA] deve ritenersi, allo stato degli atti, che anche quest'ultima sia riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, come si vede, di motivazione ampia e pienamente rispondente alle ragioni che avevano determinato il rinvio da parte della Sezione 3 di questa Corte. 3. Il secondo e il terzo motivo, oltre ad essere manifestamente infondati, sono altresì generici. Essi, infatti, non si confrontano con il contenuto della ordinanza impugnata e, come tali, risultano affetti da genericità. Più volte, infatti, questa Corte ha statuito nel senso della inammissibilità del ricorso per cassazione i cui motivi non indichino precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (ex multis, Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441; Sez. 2, n.13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.259704), ed ancora nel caso di motivi che si risolvano nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito, e come tali non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto del ricorso (così Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181). 3.1. Quanto, in particolare, al secondo motivo, con cui si deduce l'incompetenza funzionale del giudice che ha adottato l'originario provvedimento di sequestro preventivo del 04/07/2019 finalizzato alla confisca per equivalente, la motivazione dell'ordinanza impugnata è assai chiara. Evidenziato che la questione era stata sottoposta, il Tribunale del riesame ha ribadito che l'ufficio Gip/Gup del Tribunale di Mantova è costituito da tre giudici: il dott. [OSCURATO:PERSONA], il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Nel presente procedimento, il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha svolto le funzioni di Gip, mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] quelle di Gup. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha emesso il decreto di sequestro a seguito di assegnazione del dott. [OSCURATO:PERSONA], quale coordinatore perché il collega [OSCURATO:PERSONA], titolare del procedimento, risultava in congedo ordinario per ferie. La dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], si legge, «è stata assegnataria del procedimento in funzione di supplente del Gup assente e non certo come Gip, posto che il Gip del procedimento, non solo era presente in ufficio, al momento del deposito della richiesta di sequestro, il 3.7.19, ma era proprio il dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha assegnato il fascicolo ad altro giudice... nessuna violazione alla competenza funzionale può ravvisarsi in un provvedimento emesso dal Giudice appartenente alla Sezione Gip/Gup che non ha svolto funzioni di Gip nel medesimo procedimento». Il motivo è, dunque, manifestamente infondato. 3.2. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al terzo motivo con cui si lamenta che nel decreto di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, il Giudice non abbia motivato in ordine alle ragioni dell'impossibilità, anche transitoria e reversibile, di procedere al sequestro diretto. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento che il Collegio condivide, ha affermato che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, è legittimamente adottato sole se, per una qualsivoglia ragione, i proventi dell'attività illecita non siano rinvenuti nella sfera giuridico-patrimoniale dell'indagato (Sez. 5, n. 46500 del 19/09/2011, Lampugnani, Rv. 251205) o, nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, non siano rinvenuti nella sfera patrimoniale dell'ente che ha tratto beneficio del profitto del reato e nel cui interesse il reato tributario è stato commesso (Sez. 3, n. 46709 del 28/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274561). Ne consegue che, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali tale vincolo è consentito e alla non appartenenza dei beni a persona estranea al reato, il sequestro preventivo per equivalente, richiede, per la legittimità della sua adozione, che nella sfera giuridico-patrimoniale di chi abbia conseguito l'indebito vantaggio patrimoniale non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o il profitto del reato. Logico corollario di tali affermazioni è che il carattere residuale della confisca del tantundem rispetto a quella diretta comporta che, di regola, la prima in tanto è possibile se ed in quanto sia stato previamente e vanamente esperito, pur senza necessità di una preventiva ricerca generalizzata del provento, il tentativo di rinvenire il prezzo o il profitto originario del reato nella sfera giuridico-patrimoniale di chi ha tratto il beneficio dall'illecito (solitamente il suo autore o la persona giuridica, nel caso di reati tributari commessi dal legale rappresentante, fatta salva l'ipotesi della "società schermo"), con la conseguenza che lo spostamento della misura dal profitto o prezzo del reato ad altro bene, di pari valore ma ricadente nella disponibilità del reo, è consentito esclusivamente in via residuale rispetto all'esperibilità della confisca diretta, pur dovendosi considerare che l'impossibilità del sequestro del profitto del reato (sequestro cd. diretto o in forma specifica) può essere anche solo transitoria, senza perciò che sia necessaria, come si è anticipato, la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato perché, versandosi in materia di misura cautelare reale, non è possibile pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato, in quanto, durante il tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente, così vanificando ogni esigenza di cautela (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258648). Risulta, poi, ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 2, n. 25375 del 07/05/2015, P.M. in proc. Simonini, Rv. 264105; Sez. 6, n. 9756 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 259112; Sez. 6, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Saa' e altri, Rv. 257791) che il procedimento di applicazione delle misure cautelari, reali e personali, postula la presenza dello specifico atto propulsivo del pubblico ministero attraverso il quale egli chiede al giudice l'emissione della misura, nella sua qualità di titolare dell'azione penale. La ricostruzione del giudizio penale quale giudizio di parti, sulla base del quale è fondata l'intera architettura del codice di rito, conforme ai principi di,cui all'art. 111 Cost.,,innpone, infatti, che il, giudicante sia privo di poteri autonomi, incompatibili con il suo ruolo di terzietà, che deve essere esercitato entro i confini del devoluto. Naturale conseguenza di tale presupposto interpretativo è che non possa del pari riconoscersi al giudice alcun potere di variazione della domanda, oggetto della richiesta, correlandosi inevitabilmente a tale possibilità un'iniziativa di ufficio, rientrante nel divieto richiamato. Dei suddetti principi l'ordinanza impugnata ha fatto buon governo. Essa ha ricordato che il pubblico ministero ha chiesto esclusivamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000, evidenziando (a p. 50 della richiesta) che, dalle indagini, era emersa la mancanza di risorse patrimoniali in capo alle società interessate e che l'unica società ad avere presentato il bilancio di esercizio era la [OSCURATO:SOCIETA]., ad oggi in liquidazione, per la quale l'ultima annualità disponibile era riferita all'esercizio 2015; ha anche indicato i singoli beni mobili e immobili risultanti nella disponibilità degli indagati. Sulla base di tali premesse fattuali, il Tribunale ha correttamente reputato che la specifica domanda di sequestro preventivo finalizzata alla confisca ai sensi del predetto art. 12 d.lgs. 74/2000, motivata dalla mancanza di rilevanti beni mobili e immobili in capo agli imputati e alle società coinvolte, ha tenuto conto della situazione di impossibilità di reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, impossibilità accertata in via transitoria e reversibile, ma sicuramente sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura. Del tutto incensurabile, alla luce dei principi più sopra richiamati, sono le successive considerazioni dell'ordinanza impugnata laddove afferma che la valutazione allo stato degli atti è stata effettuata dal pubblico ministero, quale titolare dell'azione penale, e che «il giudicante, privo di poteri autonomi, incompatibili con il suo ruolo di terzietà, ha esercitato correttamente la sua funzione entro i confini del devoluto, non potendosi riconoscere al giudice alcun potere di variazione della domanda, oggetto della richiesta». Con l'inevitabile conseguenza per la quale «poiché il PM ha chiesto esclusivamente il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, correttamente il Giudice ha motivato sulla sussistenza dei requisiti di tale sequestro, non sussistendo nessun onere di motivazione sulla impossibilità di disporre il sequestro preventivo diretto, in relazione, cioè, ad un a richiesta non presentata dal PM neppure in via alternativa». 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e de