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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 19915/2026

Testo disponibile della fonte

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ella Corte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello dell'imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del29/10/2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) (art. 349,comma 2, cod. pen.) e ha quindi rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro100 di multa la pena per la residua imputazione di cui al capo b) (artt. 633,639bis cod. pen.).Secondo la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invaso arbitrariamenteun terreno di proprietà del Comune di Palermo di circa 2.500 mq (costituentepertinenza stradale) apponendovi una sbarra all'ingresso e adibendoloabusivamente a parcheggio a pagamento.2.

Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine allarichiesta di assoluzione per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.

Secondo ildifensore la Corte non aveva motivato in ordine alla sussistenza in capo alricorrente del dolo di occupazione e/o di profitto, ritenendo sufficiente il solofatto dell'occupazione.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La stessa difesadel ricorrente ammette (o comunque non contesta) il fatto che nel momento incui la polizia è intervenuta per effettuare un controllo, l'imputato era presente(all'interno di un gabbiotto abusivamente installato) e stava svolgendo attività diparcheggiatore abusivo su una porzione di terreno pubblico abusivamenterecintata e chiusa (e per tale ragione sottoposta sequestro preventivo).

Lo scopodi occupare o comunque di trarre profitto (mediante l'attività di parcheggiatoreabusivo) è stato quindi ritenuto sussistente in re ipsa sulla base delle modalitàdella condotta accertata.

Il motivo di gravame articolato (peraltro in manieragenerica) in ordine all'elemento soggettivo del reato è dunque da ritenersiimplicitamente (ma chiaramente) disatteso dalla motivazione della sentenza diappello.2.

Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata declaratoria diprescrizione del reato da parte della Corte di appello, è inammissibile in quantomanifestamente infondato.

Il delitto (di natura permanente) per cui si procede siassume commesso quanto meno sino al 24/11/2017, sicché, il termine diprescrizione massima (pari a sette anni e sei mesi), sarebbe maturato il24/05/2025.

Occorre tuttavia tenere conto della disciplina della sospensione delcorso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come chiarito da questa Corte, si applica aireati commessi – come quello in esame – nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, posto che tale disciplinanon è stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01).

Ai sensi dell'art. 159, comma 2 n. 1 cod.pen. (nella sua formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e applicabile,per quanto detto, nel caso in esame), il corso della prescrizione è quindi rimastosospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primogrado, vale a dire nel caso di specie dal 27/01/2025 (avendo il Tribunale indicatoin 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenzapronunciata il 29/10/2024), sino alla pronuncia del dispositivo del gradosuccessivo, vale a dire il 14/10/2025, dunque per 260 giorni; ulteriore periodo disospensione (ex art. 159 comma 2 n. 2 cod. pen.) è poi intervenuto tra iltermine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, vale adire nel caso di specie dal 12/01/2026 (avendo la Corte indicato in 90 giorni iltermine per il deposito della motivazione della sentenza pronunciata il14/10/2025), sino alla pronuncia della sentenza di questa Corte, vale a dire il28/04/2026, dunque per ulteriori 106 giorni.

Tenuto conto delle suddettesospensioni (per complessivi 366), il termine di prescrizione che sarebbeordinariamente maturato il 24/05/2025 sarebbe scaduto solo il 25/05/2026,sicché alla data della presente pronuncia definitiva (28/04/2026) il reato non èestinto.3.

Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 14/10/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull'appello dell'imputato, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del29/10/2024, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo c) (art. 349,comma 2, cod. pen.) e ha quindi rideterminato in mesi 6 di reclusione ed euro100 di multa la pena per la residua imputazione di cui al capo b) (artt. 633,639bis cod. pen.).Secondo la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe invaso arbitrariamenteun terreno di proprietà del Comune di Palermo di circa 2.500 mq (costituentepertinenza stradale) apponendovi una sbarra all'ingresso e adibendoloabusivamente a parcheggio a pagamento.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce mancanza di motivazione in ordine allarichiesta di assoluzione per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. Secondo ildifensore la Corte non aveva motivato in ordine alla sussistenza in capo alricorrente del dolo di occupazione e/o di profitto, ritenendo sufficiente il solofatto dell'occupazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e difetto dimotivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La stessa difesadel ricorrente ammette (o comunque non contesta) il fatto che nel momento incui la polizia è intervenuta per effettuare un controllo, l'imputato era presente(all'interno di un gabbiotto abusivamente installato) e stava svolgendo attività diparcheggiatore abusivo su una porzione di terreno pubblico abusivamenterecintata e chiusa (e per tale ragione sottoposta sequestro preventivo). Lo scopodi occupare o comunque di trarre profitto (mediante l'attività di parcheggiatoreabusivo) è stato quindi ritenuto sussistente in re ipsa sulla base delle modalitàdella condotta accertata. Il motivo di gravame articolato (peraltro in manieragenerica) in ordine all'elemento soggettivo del reato è dunque da ritenersiimplicitamente (ma chiaramente) disatteso dalla motivazione della sentenza diappello.2. Il secondo motivo, avente ad oggetto la mancata declaratoria diprescrizione del reato da parte della Corte di appello, è inammissibile in quantomanifestamente infondato. Il delitto (di natura permanente) per cui si procede siassume commesso quanto meno sino al 24/11/2017, sicché, il termine diprescrizione massima (pari a sette anni e sei mesi), sarebbe maturato il24/05/2025. Occorre tuttavia tenere conto della disciplina della sospensione delcorso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art.1 legge 23 giugno 2017, n. 103, che, come chiarito da questa Corte, si applica aireati commessi – come quello in esame – nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, posto che tale disciplinanon è stata abrogata con effetti retroattivi né dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3né dalla legge 27 novembre 2021, n. 134 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024,dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175-01). Ai sensi dell'art. 159, comma 2 n. 1 cod.pen. (nella sua formulazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e applicabile,per quanto detto, nel caso in esame), il corso della prescrizione è quindi rimastosospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di primogrado, vale a dire nel caso di specie dal 27/01/2025 (avendo il Tribunale indicatoin 90 giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenzapronunciata il 29/10/2024), sino alla pronuncia del dispositivo del gradosuccessivo, vale a dire il 14/10/2025, dunque per 260 giorni; ulteriore periodo disospensione (ex art. 159 comma 2 n. 2 cod. pen.) è poi intervenuto tra iltermine per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, vale adire nel caso di specie dal 12/01/2026 (avendo la Corte indicato in 90 giorni iltermine per il deposito della motivazione della sentenza pronunciata il14/10/2025), sino alla pronuncia della sentenza di questa Corte, vale a dire il28/04/2026, dunque per ulteriori 106 giorni. Tenuto conto delle suddettesospensioni (per complessivi 366), il termine di prescrizione che sarebbeordinariamente maturato il 24/05/2025 sarebbe scaduto solo il 25/05/2026,sicché alla data della presente pronuncia definitiva (28/04/2026) il reato non èestinto.3. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdel ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 28/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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