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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 31708/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 12 maggio 2023, il quale replicando alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia dell'Il marzo 2019 del Tribunale di Trapani in composizione monocratica, escludendo la condizione apposta ex art. 165 cod. pen. alla sospensione condizionale della pena e concedendo il beneficio della non menzione nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pronuncia con la quale, previa affermazione della penale responsabilità, l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di furto aggravato.

1.1. L'accusa ha ad oggetto il furto di materiale relativo all'impianto elettrico nonché alle porte e ai telai di un locale commerciale di cui il ricorrente era stato conduttore (nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e che aveva dovuto forzosamente lasciare a seguito di sfratto per morosità, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione delle norme del Codice civile in tema di locazione e al concetto di "cosa altrui" come prevista dalla fattispecie incriminatrice descritta nell'art. 624 cod. pen.

In particolare, evidenzia la difesa, la Corte territoriale ha ritenuto che i beni asportati dall'imputato fossero da ricondurre alla categoria dei "miglioramenti" apportati dal conduttore al bene locato, come tali divenuti parte integrante dell'immobile e, in quanto tali, insuscettibili di essere prelevati.

Secondo il ricorrente, invece, in tal caso gli oggetti sottratti possono ricondursi alle "addizioni" asportabili dal conduttore, qualora il proprietario non manifesti interesse rispetto agli stessi.

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto.

La sentenza impugnata ha travisato il contenuto delle deposizioni testimoniali rese non solo dalla moglie dell'imputato, ma anche dai proprietari persone offese dalle quali è emerso con chiarezza che questi ultimi non avevano interesse alla conservazione dei beni asportati anche perché l'immobile-locato ad uso commerciale- avrebbe ripreso a seguito dello sfratto la sua originaria destinazione di garage. 2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

La motivazione della sentenza impugnata sul punto si rivela del tutto apparente atteso che ha ricavato la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato dalla circostanza che questi abbia reciso i fili dell'impianto elettrico, condotta considerata indice rivelatore del dolo specifico che potrebbe individuarsi anche in un fine ritorsivo.

Inoltre, il difetto di elemento soggettivo sarebbe ravvisabile nella mancata consapevolezza dell'altruità della cosa, da ricondurre all'errore di fatto di cui all'art. 47 comma primo cod. pen. 2.4.

Con il quarto e il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen. o in alternativa nell'ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen.con la conseguente applicabilità della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.

Richiamando la condotta in concreto posta in essere dall'imputato valutata alla luce delle precedenti argomentazioni, la difesa ha evidenziato come la vicenda possa essere ricondotta alle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 392 cod. pen. o 646 cod. pen. con la conseguente possibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., in ragione della mancanza di precedenti penali del ricorrente e della modesta rilevanza della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.

1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti delle sentenze di primo e secondo grado (cd. doppia conforme) che, con motivazione in fatto logica e non contraddittoria, hanno ritenuto che: - all'esito della istruttoria è emerso che Parisi ha sicuramente effettuato dei miglioramenti presso l'immobile da lui ricevuto in locazione nen solo attraverso la suddivisione del locale, ma anche attraverso la sistemazione di porte, impianto elettrico e tutto quello che è necessario per un esercizio commerciale; -i beni costituiscono parte integrante del bene locato e sono inamovibili rappresentando dei "miglioramenti" anche nell'accezione civilistica di parte integrante del "bene altrui" (art.1592 cod. civ.).

2. Il secondo motivo relativo alla sussistenza della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto risulta inedito, nonché generico. 2.1.

In primo luogo, l'imputato deduce siffatto motivo pe - la prima volta con il ricorso in cassazione in violazione del disposto di cui all'art. 606 comma terzo cod. proc. pen. 2.2.

Il motivo risulta altresì generico in quanto: - dedotto in termini tali da impedirne l'applicazione alla ipotesi di specie laddove l'asportazione dei beni ha determinato il danneggiamento dell'immobile; - fondato sulla rivalutazione delle risultanze testimoniali richiamate in maniera frammentaria e quindi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita." (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774).

3. Il terzo motivo è infondato.La difesa lamenta la carenza dell'elemento soggettivo che nella fattispecie di furto si traduce nel dolo specifico ("al fine di trarne profitto").

3.1. La sentenza impugnata con motivazione non illogica, né contraddittoria, ha evidenziato che (p.5): - dal fascicolo fotografico in atti è emerso che il Parisi ha vandalizzato il magazzino tranciando i fili; ciò è univocamente indicativo del dolo specifico del delitto di furto dal momento che il fine di profitto non ha necessariamente riferimento alla volontà di trarre una utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può consistere anche nella soddisfazione di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di vendetta, di ritorsione e di dispetto

3.1.1. Non ignora questo Collegio il contrasto giurisprudenziale relativo alla nozione di "fine di profitto", contrasto che ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, successivamente alla lettura del dispositivo dell'udienza del 18 maggio 2023, hanno risolto il contrasto nel senso che " il fine di profitto del reato di furto caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale" (informazione provvisoria n.7/23 del 25 maggio 2023).

La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento maggioritario in tema di dolo specifico del delitto di furto, ritiene che: -in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo spec:ifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, (2022) Rv. 282605; n. 40631 del 2012 Rv. 253593;n.11225 del 2019 Rv. 275906; n.13842 del 2020, Rv. 278865; n. 47997 del 2009 Rv. 245742;, n.19882 del 2012 Rv. 252679; n.30 del 2013 Rv. 254372; n. 40438 del 2019 Rv. 277319; n. 25821 del 2019 Rv. 276516).

L'orientamento minoritario, più restrittivo, che ha dato luogo al conflitto ritiene che: -in tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili. (ex multis Sez. 5, n. 26421 del 17/05/2022, Rv. 283531).

3.1.2. Nel caso in esame può ritenersi la sussistenza del dolo specifico non solo in relazione ad un eventuale perseguimento di un profitto di natura non strettamente patrimoniale, quale quello di ritorsione o di dispetto (in ragione della conflittualità nata tra le parti), ma anche in relazione ad un'utilità di natura strettamente patrimoniale in ragione del valore economico dei beni sottratti.3.2.

Con riferimento all'ulteriore doglianza contenuta nel terzo motivo e relativa all'applicabilità al ricorrente dell'art. 47 cod. pen., la stessa è ugualmente infondata.

Sul punto infatti la giurisprudenza di questa Corte chiamata a pronunziarsi proprio in relazione alla fattispecie di furto ha chiarito che: l'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extra-penale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ne' richiamati, esplicitameni:e o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (nella fattispecie è stato escluso il profilo dell'errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extra-penali) (Sez. 4, n. 14819 del 30/10/2003 -dep.2004- Rv. 227875).

4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la qualificazione giuridica operata nel caso in esame è corretta e opera buon governo delle indicazioni di questa Corte.

Il ricorrente articola il motivo in due ulteriori censure: la prima relativa ad una diversa qualificazione giuridica della condotta posta in essere (art. 392 cod. pen. o art. 646 cod. pen.); la seconda relativa all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. per). a seguito di una riqualificazione giuridica dei fatti.

4.1. Quanto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose il ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva ravvisato il delitto di furto nella condotta con la quale l'imputato, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente di un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione di alcuni cancelli, aveva rimosso e ripreso i cancelli installati; in motivazione la Corte ha affermato che nella specie non vi era coincidenza tra la pretesa azionata e l'azione di risoluzione contrattuale, atteso che, ove questa fosse stata esperita, la restituzione del bene non sarebbe stata comunque ottenuta) - (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 -dep. 2015- Rv. 263589).4.1.1.

Anche nel caso in esame la pretesa azionabile sarebbe stata eventualmente quella della corresponsione di un'indennità, trattandosi di miglioramenti divenuti parte integrante dell'immobile e non della restituzione dei beni.

4.1.2. In relazione alla diversa fattispecie dell'appropriazione indebita il motivo non si confronta con il contenuto della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il godimento del conduttore di un immobile - e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale - è limitato dalle clausole contrattuali relative all'uso della cosa ed alle sue modalità.

La disponibilità delle apparecchiature elettric:he infisse alle pareti da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dall'uso; ove lo stesso conduttore distacchi tali apparecchiature, rendendo così mobili delle cose che tali non erano, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito domino ed artificiosamente, da cui deriva un impossessamento nuovo ed autonomo, ma privo di alcun titolo.

Per conseguenza, nella predetta ipotesi l'appropriazione delle apparecchiature distaccate, da parte del conduttore dell'immobile, non può configurarsi come appropriazione indebita ai sensi dell'ad 646 cod. pen., poiché tale figura criminosa presuppone - in ciò differenziandosi dal furto - la preesistenza di un titolo di possesso nell'agente (Sez. 3, n. 76 del 14/01/1964, Rv. 099059)

4.2. La censura afferente all'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. è dedotta quale motivo nuovo, legato alla riqualificazione giuridica.

Alla luce della riforma Cartabia, il reato contestato non è preclusivo all'applicazione del 131 bis cod. pen.; tuttavia, il motivo è del tutto generico, limitandosi a richiamare la mancanza di precedenti penali e l'esiguità del danno cagionato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, pervenute in data 12 maggio 2023, il quale replicando alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 marzo 2021, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente riformato la pronuncia dell'Il marzo 2019 del Tribunale di Trapani in composizione monocratica, escludendo la condizione apposta ex art. 165 cod. pen. alla sospensione condizionale della pena e concedendo il beneficio della non menzione nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], pronuncia con la quale, previa affermazione della penale responsabilità, l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di furto aggravato. 1.1. L'accusa ha ad oggetto il furto di materiale relativo all'impianto elettrico nonché alle porte e ai telai di un locale commerciale di cui il ricorrente era stato conduttore (nella sua qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e che aveva dovuto forzosamente lasciare a seguito di sfratto per morosità, con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello l'imputato ha proposto ricorso, attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione delle norme del Codice civile in tema di locazione e al concetto di "cosa altrui" come prevista dalla fattispecie incriminatrice descritta nell'art. 624 cod. pen. In particolare, evidenzia la difesa, la Corte territoriale ha ritenuto che i beni asportati dall'imputato fossero da ricondurre alla categoria dei "miglioramenti" apportati dal conduttore al bene locato, come tali divenuti parte integrante dell'immobile e, in quanto tali, insuscettibili di essere prelevati. Secondo il ricorrente, invece, in tal caso gli oggetti sottratti possono ricondursi alle "addizioni" asportabili dal conduttore, qualora il proprietario non manifesti interesse rispetto agli stessi. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto. La sentenza impugnata ha travisato il contenuto delle deposizioni testimoniali rese non solo dalla moglie dell'imputato, ma anche dai proprietari persone offese dalle quali è emerso con chiarezza che questi ultimi non avevano interesse alla conservazione dei beni asportati anche perché l'immobile-locato ad uso commerciale- avrebbe ripreso a seguito dello sfratto la sua originaria destinazione di garage. 2.3 Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La motivazione della sentenza impugnata sul punto si rivela del tutto apparente atteso che ha ricavato la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'imputato dalla circostanza che questi abbia reciso i fili dell'impianto elettrico, condotta considerata indice rivelatore del dolo specifico che potrebbe individuarsi anche in un fine ritorsivo. Inoltre, il difetto di elemento soggettivo sarebbe ravvisabile nella mancata consapevolezza dell'altruità della cosa, da ricondurre all'errore di fatto di cui all'art. 47 comma primo cod. pen. 2.4. Con il quarto e il quinto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen. o in alternativa nell'ipotesi di cui all'art. 646 cod. pen.con la conseguente applicabilità della condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. Richiamando la condotta in concreto posta in essere dall'imputato valutata alla luce delle precedenti argomentazioni, la difesa ha evidenziato come la vicenda possa essere ricondotta alle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 392 cod. pen. o 646 cod. pen. con la conseguente possibilità di applicare la condizione di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen., in ragione della mancanza di precedenti penali del ricorrente e della modesta rilevanza della vicenda. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1. Il primo motivo risulta manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti delle sentenze di primo e secondo grado (cd. doppia conforme) che, con motivazione in fatto logica e non contraddittoria, hanno ritenuto che: - all'esito della istruttoria è emerso che Parisi ha sicuramente effettuato dei miglioramenti presso l'immobile da lui ricevuto in locazione nen solo attraverso la suddivisione del locale, ma anche attraverso la sistemazione di porte, impianto elettrico e tutto quello che è necessario per un esercizio commerciale; -i beni costituiscono parte integrante del bene locato e sono inamovibili rappresentando dei "miglioramenti" anche nell'accezione civilistica di parte integrante del "bene altrui" (art.1592 cod. civ.). 2. Il secondo motivo relativo alla sussistenza della causa di giustificazione del consenso dell'avente diritto risulta inedito, nonché generico. 2.1. In primo luogo, l'imputato deduce siffatto motivo pe - la prima volta con il ricorso in cassazione in violazione del disposto di cui all'art. 606 comma terzo cod. proc. pen. 2.2. Il motivo risulta altresì generico in quanto: - dedotto in termini tali da impedirne l'applicazione alla ipotesi di specie laddove l'asportazione dei beni ha determinato il danneggiamento dell'immobile; - fondato sulla rivalutazione delle risultanze testimoniali richiamate in maniera frammentaria e quindi in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "È inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita." (Sez. 5, n. 44992 del 09/10/2012, Aprovitola, Rv. 253774). 3. Il terzo motivo è infondato.La difesa lamenta la carenza dell'elemento soggettivo che nella fattispecie di furto si traduce nel dolo specifico ("al fine di trarne profitto"). 3.1. La sentenza impugnata con motivazione non illogica, né contraddittoria, ha evidenziato che (p.5): - dal fascicolo fotografico in atti è emerso che il Parisi ha vandalizzato il magazzino tranciando i fili; ciò è univocamente indicativo del dolo specifico del delitto di furto dal momento che il fine di profitto non ha necessariamente riferimento alla volontà di trarre una utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può consistere anche nella soddisfazione di un bisogno psichico e rispondere quindi ad una finalità di vendetta, di ritorsione e di dispetto 3.1.1. Non ignora questo Collegio il contrasto giurisprudenziale relativo alla nozione di "fine di profitto", contrasto che ha dato luogo alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, successivamente alla lettura del dispositivo dell'udienza del 18 maggio 2023, hanno risolto il contrasto nel senso che " il fine di profitto del reato di furto caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale" (informazione provvisoria n.7/23 del 25 maggio 2023). La giurisprudenza di questa Corte, con orientamento maggioritario in tema di dolo specifico del delitto di furto, ritiene che: -in tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo spec:ifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. (Sez. 4, n. 4144 del 06/10/2021, (2022) Rv. 282605; n. 40631 del 2012 Rv. 253593;n.11225 del 2019 Rv. 275906; n.13842 del 2020, Rv. 278865; n. 47997 del 2009 Rv. 245742;, n.19882 del 2012 Rv. 252679; n.30 del 2013 Rv. 254372; n. 40438 del 2019 Rv. 277319; n. 25821 del 2019 Rv. 276516). L'orientamento minoritario, più restrittivo, che ha dato luogo al conflitto ritiene che: -in tema di furto, il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato deve essere inteso come finalità dell'agente di incrementare la sfera patrimoniale, sia pure in funzione del perseguimento di ulteriori fini conseguibili. (ex multis Sez. 5, n. 26421 del 17/05/2022, Rv. 283531). 3.1.2. Nel caso in esame può ritenersi la sussistenza del dolo specifico non solo in relazione ad un eventuale perseguimento di un profitto di natura non strettamente patrimoniale, quale quello di ritorsione o di dispetto (in ragione della conflittualità nata tra le parti), ma anche in relazione ad un'utilità di natura strettamente patrimoniale in ragione del valore economico dei beni sottratti.3.2. Con riferimento all'ulteriore doglianza contenuta nel terzo motivo e relativa all'applicabilità al ricorrente dell'art. 47 cod. pen., la stessa è ugualmente infondata. Sul punto infatti la giurisprudenza di questa Corte chiamata a pronunziarsi proprio in relazione alla fattispecie di furto ha chiarito che: l'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extra-penale e cioè deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, ne' richiamati, esplicitameni:e o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettività giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non può avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria (nella fattispecie è stato escluso il profilo dell'errore con riferimento al reato di furto, perché non contiene alcun riferimento, diretto o indiretto, a norme extra-penali) (Sez. 4, n. 14819 del 30/10/2003 -dep.2004- Rv. 227875). 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che la qualificazione giuridica operata nel caso in esame è corretta e opera buon governo delle indicazioni di questa Corte. Il ricorrente articola il motivo in due ulteriori censure: la prima relativa ad una diversa qualificazione giuridica della condotta posta in essere (art. 392 cod. pen. o art. 646 cod. pen.); la seconda relativa all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. per). a seguito di una riqualificazione giuridica dei fatti. 4.1. Quanto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose il ricorso non si confronta con il contenuto della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la sentenza che aveva ravvisato il delitto di furto nella condotta con la quale l'imputato, a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte del committente di un contratto avente ad oggetto la vendita e l'installazione di alcuni cancelli, aveva rimosso e ripreso i cancelli installati; in motivazione la Corte ha affermato che nella specie non vi era coincidenza tra la pretesa azionata e l'azione di risoluzione contrattuale, atteso che, ove questa fosse stata esperita, la restituzione del bene non sarebbe stata comunque ottenuta) - (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014 -dep. 2015- Rv. 263589).4.1.1. Anche nel caso in esame la pretesa azionabile sarebbe stata eventualmente quella della corresponsione di un'indennità, trattandosi di miglioramenti divenuti parte integrante dell'immobile e non della restituzione dei beni. 4.1.2. In relazione alla diversa fattispecie dell'appropriazione indebita il motivo non si confronta con il contenuto della sentenza e con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il godimento del conduttore di un immobile - e quindi il possesso del medesimo, inteso nel più ampio contenuto che acquista rilevanza per la legge penale - è limitato dalle clausole contrattuali relative all'uso della cosa ed alle sue modalità. La disponibilità delle apparecchiature elettric:he infisse alle pareti da parte del conduttore non eccede i limiti segnati dall'uso; ove lo stesso conduttore distacchi tali apparecchiature, rendendo così mobili delle cose che tali non erano, si viene a costituire una nuova situazione giuridica, creata invito domino ed artificiosamente, da cui deriva un impossessamento nuovo ed autonomo, ma privo di alcun titolo. Per conseguenza, nella predetta ipotesi l'appropriazione delle apparecchiature distaccate, da parte del conduttore dell'immobile, non può configurarsi come appropriazione indebita ai sensi dell'ad 646 cod. pen., poiché tale figura criminosa presuppone - in ciò differenziandosi dal furto - la preesistenza di un titolo di possesso nell'agente (Sez. 3, n. 76 del 14/01/1964, Rv. 099059) 4.2. La censura afferente all'applicabilità dell'art.131 bis cod. pen. è dedotta quale motivo nuovo, legato alla riqualificazione giuridica. Alla luce della riforma Cartabia, il reato contestato non è preclusivo all'applicazione del 131 bis cod. pen.; tuttavia, il motivo è del tutto generico, limitandosi a richiamare la mancanza di precedenti penali e l'esiguità del danno cagionato. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M
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