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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26672/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale • è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, 80, comma 1 lett.g), d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata estensione a suo favore dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R.309/1990, stabilita dal giudice per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di circostanza di natura non soggettiva.

La censura è manifestamente infondata.

Si premette che al ricorrente è contestata la condotta di cessione della sostanza stupefacente al detenuto [OSCURATO:PERSONA], all'interno della casa circondariale di Taranto, affinchè fosse successivamente spacciato a terzi.

Correttamente il giudice a quo, prendendo atto che al [OSCURATO:PERSONA] si contesta la mera detenzione, ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale ai fini della configurazione della suddetta aggravante, è necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione (Sez.4, n. 3786 del 19/01/2016 lJd. (dep. 29/01/2016) R.v. 265739.

Conseguentemente, il giudice di merito ha escluso l'aggravante solo per [OSCURATO:PERSONA], senza estendere la statuizione e anche a favore del ricorrente, posto che l'aggravante inerisce alla condotta di offerta e di cessione di sostanza stupefacente, contestata al ricorrente, e non al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d' appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estenso e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7' [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale • è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, 80, comma 1 lett.g), d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata estensione a suo favore dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. g), d.P.R.309/1990, stabilita dal giudice per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di circostanza di natura non soggettiva. La censura è manifestamente infondata. Si premette che al ricorrente è contestata la condotta di cessione della sostanza stupefacente al detenuto [OSCURATO:PERSONA], all'interno della casa circondariale di Taranto, affinchè fosse successivamente spacciato a terzi. Correttamente il giudice a quo, prendendo atto che al [OSCURATO:PERSONA] si contesta la mera detenzione, ha richiamato il consolidato principio di diritto secondo il quale ai fini della configurazione della suddetta aggravante, è necessaria l'effettiva offerta o cessione della sostanza stupefacente all'interno o in prossimità dei luoghi indicati dalla norma, dovendosi escludere che essa possa riferirsi ad una condotta di mera detenzione (Sez.4, n. 3786 del 19/01/2016 lJd. (dep. 29/01/2016) R.v. 265739. Conseguentemente, il giudice di merito ha escluso l'aggravante solo per [OSCURATO:PERSONA], senza estendere la statuizione e anche a favore del ricorrente, posto che l'aggravante inerisce alla condotta di offerta e di cessione di sostanza stupefacente, contestata al ricorrente, e non al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d' appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 1° marzo 2024 Il Consigliere estenso e [OSCURATO:PERSONA]