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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 35901/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di lesioni personali, e [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di resistenza e lesioni personali, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia.

Rilevato che il motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza, è articolato interamente in fatto ed è, comunque, generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla Corte di appello a pagina 7 della sentenza impugnata.

Osservato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione in capo a entrambi i ricorrenti, è, anch'esso, articolato in fatto e ha comunque trovato puntuale risposta a pagina 8 della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che 1) non può ritenersi provata con certezza l'aggressione che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere subito da Marotta; 2) la prova non può essere ricavata dalle dichiarazioni dibattimentali rese dai testimoni in quanto assolutamente inattendibili, e in netto contrasto con quanto emerso dalle immagini del sistema di sorveglianza.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibilt* i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di lesioni personali, e [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di resistenza e lesioni personali, presentati con un unico atto a firma del difensore di fiducia. Rilevato che il motivo di [OSCURATO:PERSONA], relativo al vizio di motivazione in relazione al reato di resistenza, è articolato interamente in fatto ed è, comunque, generico a fronte della puntuale motivazione fornita dalla Corte di appello a pagina 7 della sentenza impugnata. Osservato che il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione in capo a entrambi i ricorrenti, è, anch'esso, articolato in fatto e ha comunque trovato puntuale risposta a pagina 8 della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che 1) non può ritenersi provata con certezza l'aggressione che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di avere subito da Marotta; 2) la prova non può essere ricavata dalle dichiarazioni dibattimentali rese dai testimoni in quanto assolutamente inattendibili, e in netto contrasto con quanto emerso dalle immagini del sistema di sorveglianza. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibilt* i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
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