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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 07264/2023

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6412/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2019n. 6412sez.

S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1688/2018depositata il 12/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione avverso la delibera numero 18924 del 21 maggio 2014 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsaaveva irrogato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 50.000 in qualità di componentedel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena per la violazione degli artt. 94 e 113 TUF in relazione a errori e carenze concernenti la stipulazione da parte della fondazione dei contratti TROR; la contabilizzazione del canone di usufrutto sulle azioni emesse a servizio del FRESH; la contabilizzazione delle operazioni in derivati denominate Alexandria, Santorini e Nota Italia.

2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il processo veniva sospeso e gli atti venivano trasmessialla C orte C ostituzionale che li restituiva per valutare le conseguenze della modifica di cui agli articoli 195 TUFin relazione alla pubblicità dell’udienza.

3. La causa veniva riassunta e la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’opposizione.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di undicimotivi.

5. [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsa ha resistito con controricorso.

Ric. 2019n. 6412sez.

S2 - ud. 06 /0 2 /202 3

6. Con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, la difesa del ricorrente ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Lecce in data 28 aprile 2021, come documentato dall’allegato estrattoper riassunto dell’atto di morte del Comune di Lecce.

7. Q uesta Corte in più occasioni ha chiarito che la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale non si trasmette agli eredi.Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art.372 c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650).

Ne discende la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione.

Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880).

8. Non deve procedersi alla regolamentazione delle spese di lite, poiché non possono trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale.Dunque, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie. (Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022, Rv. 664888 -01).

Ric. 2019n. 6412sez.

S2 - ud. 06 /0 2 /202 3

9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendereper il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione .

S pes e irripetibili.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6412/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], N.21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2019n. 6412sez. S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 1688/2018depositata il 12/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], proponeva opposizione avverso la delibera numero 18924 del 21 maggio 2014 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsaaveva irrogato nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di euro 50.000 in qualità di componentedel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena per la violazione degli artt. 94 e 113 TUF in relazione a errori e carenze concernenti la stipulazione da parte della fondazione dei contratti TROR; la contabilizzazione del canone di usufrutto sulle azioni emesse a servizio del FRESH; la contabilizzazione delle operazioni in derivati denominate Alexandria, Santorini e Nota Italia. 2. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il processo veniva sospeso e gli atti venivano trasmessialla C orte C ostituzionale che li restituiva per valutare le conseguenze della modifica di cui agli articoli 195 TUFin relazione alla pubblicità dell’udienza. 3. La causa veniva riassunta e la Corte d’Appello di Firenze rigettaval’opposizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento sulla base di undicimotivi. 5. [OSCURATO:PERSONA] per la Società e la Borsa ha resistito con controricorso. Ric. 2019n. 6412sez. S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 6. Con memoria depositata in prossimità dell’odierna udienza, la difesa del ricorrente ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in Lecce in data 28 aprile 2021, come documentato dall’allegato estrattoper riassunto dell’atto di morte del Comune di Lecce. 7. Q uesta Corte in più occasioni ha chiarito che la morte dell'autore della violazione amministrativa comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale non si trasmette agli eredi.Tale vicenda estintiva del rapporto sanzionatorio assume rilievo anche nel giudizio di cassazione, ove il decesso sia documentato ex art.372 c.p.c. (tra le tante, Cass. Sez. 2, 22/10/2021, n. 29577; Cass. Sez. 2, 05/10/2020, n. 21265; Cass. Sez. 2, 30/10/2018, n. 27650). Ne discende la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione. Tale dichiarazione implica necessariamente la constatazione dell'automatica perdita di efficacia altresì della sentenza impugnata (Cass. Sez. 2, 13/03/2007, n. 5880). 8. Non deve procedersi alla regolamentazione delle spese di lite, poiché non possono trovare applicazione i principi della soccombenza e della causalità propri della cd. soccombenza virtuale, in quanto l'erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l'oggetto sostanziale.Dunque, il carico delle spese resta regolato dall'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie. (Sez. 2, Ordinanza n. 16747 del 24/05/2022, Rv. 664888 -01). Ric. 2019n. 6412sez. S2 - ud. 06 /0 2 /202 3 9. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendereper il venir meno dell’ordinanza – ingiunzione oggetto di opposizione . S pes e irripetibili. Così deciso in Roma, n