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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36304/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d1 appello di Catania 1'8 giugno 2022, in riforma parziale della sentenza, impugnata sia dal Procuratore Generale che dall'imputato, con cui il Tribunale di Catania il 15 settembre 2021, ha riconosciuto lo stesso responsabile delle violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illecita di crack e di cocaina) e dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di spaccio di marijuana), fatti commessi I'll ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operato l'aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, ebbene, fatta applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., in ragione della riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (aumento minimo di un terzo), ha ricleterminato, aumentandola, la pena; con conferma nel resto.

Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto al riconoscimento ed all'applicazione della recidiva qualificata sia quanto alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche prevalenti, anziché meramente equivalenti, rispetto alla recidiva.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, infatti, quanto al tema della mancata prevalenza delle attenuanti, è meramente reiterativo di questione già posta, negli esatti termini, con l'impugnazione di merito e già adeguatamente affrontata e risolta alla p. 1 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, la intensità del dolo ed i suoi numerosi precedenti penali, anche specifici.

In relazione alla ulteriore questione, i deciderti (p. 2 della sentenza impugnata) hanno fatto - doverosa - applicazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen., la cui previsione era sfuggita al Tribunale.

Risultando, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaral:oria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d1 appello di Catania 1'8 giugno 2022, in riforma parziale della sentenza, impugnata sia dal Procuratore Generale che dall'imputato, con cui il Tribunale di Catania il 15 settembre 2021, ha riconosciuto lo stesso responsabile delle violazioni dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione illecita di crack e di cocaina) e dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione a fine di spaccio di marijuana), fatti commessi I'll ottobre 2020, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, operato l'aumento per la continuazione, alla pena di giustizia, ebbene, fatta applicazione dell'art. 81, comma 4, cod. pen., in ragione della riconosciuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (aumento minimo di un terzo), ha ricleterminato, aumentandola, la pena; con conferma nel resto. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione sia quanto al riconoscimento ed all'applicazione della recidiva qualificata sia quanto alla mancata concessione delle richieste attenuanti generiche prevalenti, anziché meramente equivalenti, rispetto alla recidiva. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso, infatti, quanto al tema della mancata prevalenza delle attenuanti, è meramente reiterativo di questione già posta, negli esatti termini, con l'impugnazione di merito e già adeguatamente affrontata e risolta alla p. 1 della sentenza impugnata, ove si valorizzano la spiccata capacità a delinquere dell'imputato, la intensità del dolo ed i suoi numerosi precedenti penali, anche specifici. In relazione alla ulteriore questione, i deciderti (p. 2 della sentenza impugnata) hanno fatto - doverosa - applicazione del disposto dell'art. 81, comma 4, cod. pen., la cui previsione era sfuggita al Tribunale. Risultando, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaral:oria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10