CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 18462/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 40/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 326, presso lo studio dell’avv. prof. [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentanoe difendono anche disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 287/2017 , depositata il14/06/2018, R.G.N. 48/2016; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'Appello di Trieste ha accolto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, intercorso un rapporto di lavoro subordinato del predetto (formalmente dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]) alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 6.12.2013, con inquadramento nel V livello super del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] ed ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha accertato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva messo a disposizione della [OSCURATO:SOCIETA] la prestazione lavorativa del sig. [OSCURATO:PERSONA], mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. 276 del 2003 relativamente all’interpretazione dei presupposti per la sussistenza di un appalto genuino. 5. La ricorrente critica la sentenza d’appello per aver considerato illegittimi i contratti di appalto conclusi con [OSCURATO:SOCIETA] basandosi sulla assenza di personale di quest’ultima società nella sede di lavoro della [OSCURATO:SOCIETA], sulle dichiarazioni del legale rappresentante di Sysdata (secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] “per le questioni operative si doveva riferire al personale [OSCURATO:SOCIETA] in loco”) e del teste Gubiani (che ha detto di aver dato al [OSCURATO:PERSONA] “personalmente disposizioni concrete sul da farsi in relazione all’applicativo su cui stavamo lavorando”), e così ritenendo non dimostrata l’organizzazione dei mezzi in capo alla formale datrice di lavoro e appaltatrice. Assume che il potere organizzativo e direttivo può atteggiarsi diversamente in base alla professionalità del personale impiegato e al tipo di attività oggetto di appalto; che nella specie era fisiologica l’interazione tra il programmatore ([OSCURATO:PERSONA]) e l’utenza cui i programmi erano destinati; che, dato l’elevato livello di specializzazione del [OSCURATO:PERSONA], era normale che egli non ricevesse quotidianamente istruzioni dalla sua datrice di lavoro. 6. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, emergenti dalla deposizione completa del teste Gubiani e dalla deposizione del teste Sgrazzutti, dai contratti di appalto, dalle fatture e dal sito internet della Sysdata, società con una esperienza trentennale nel settore informatico; elementi atti a dimostrare la capacità imprenditoriale e l’organizzazione autonoma, dal punto di vista economico e professionale, di Sysdata, quali indici della organizzazione dei mezzi necessari e quindi della genuinità dell’appalto. 7. Con il terzo motivo si censura la sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza di cui all’art. 32, legge n. 183 del 2010, sollevata in primo grado e riproposta inappello. Si segnala che il ricorso in giudizio è stato depositato nel giugno 2013 e che la decadenza si sarebbe verificata rispetto al penultimo contratto di appalto, scaduto il 28.2.2013 (la decadenza non sarebbe maturata rispetto all’ultimo contratto d’appalto con scadenza 1.12.2013), dovendo dichiararsi parzialmente inammissibile il ricorso. 8. Con il quarto motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere i giudici di appello considerato non contestato il livello V super del c.c.n.l. Metalmeccanici. 9. Il primo motivo di ricorso è infondato. 10. La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i requisiti di genuinità dell’appalto, di cui all’art. 29, d.lgs. 276 del 2003, avendo accertato che “al di là della gestione amministrativa del rapporto, ogni altro aspetto di questo e in particolare quello direttivo e organizzativo, volto a dare significato alla prestazione del lavoratore attraverso il suo inserimento nel complesso organigramma aziendale e soprattutto attraverso quei continui specifici ordini che indirizzando l'esecuzione dell'opera creano valore per l'impresa, erano e sono sempre stati attribuiti ed esercitati esclusivamente da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], come gli altri dipendenti [OSCURATO:SOCIETA], ha lavorato ai progetti Sifor, SiAgri, Aven sotto la diretta responsabilità dei signori Devoti o Gubiani ai quali doveva dar conto, al pari degli altri dipendenti [OSCURATO:SOCIETA] […]. In sintesi, dunque [OSCURATO:SOCIETA] aveva messo a disposizione di [OSCURATO:SOCIETA] una prestazione lavorativa (quella di [OSCURATO:PERSONA]) mantenendo i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza che ci fosse da parte di Sysdata una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”. 11. I parametri utilizzati dal giudice di appello nella verifica della genuinità dell'appalto sono coerenti con la condivisibile elaborazione giurisprudenziale di legittimità sul tema; in particolare, la valorizzazione dell'assenza di una organizzazione predisposta da Sysdata nella gestione dell’appalto (“i testi hanno confermato la sostanziale assenza di personale Sysdata nella sede di lavoro di Udine ove operava il ricorrente”, pag. 6 della sentenza d’appello) e della riferibilità alla committente del concreto esercizio del potere direttivo sul lavoratore formalmente dipendente della appaltatrice, si pone in linea con l'insegnamento di questa Corte secondo cui il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo (v. Cass. n. 27105 del 2018; Cass. n. 7820 del 2013; Cass. n. 6343 del 2013; Cass. n. 19920 del 2011; Cass. n. 7898 del 2011; Cass. n. 11720 del 2009; Cass. n. 16788 del 2006). 12. La ricostruzione della Corte di merito, secondo cui l’esecuzione dell'appalto è stata realizzata in assenza di una organizzazione effettiva ed autonoma in capo alla società appaltatrice e con assoggettamento del dipendente alla direzione tecnica della committente, costituisce accertamento di fatto, astrattamente incrinabile, in base al novellato art.360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., solo dalla deduzione di omesso esame di un fatto storico, di rilevanza decisiva, oggetto di discussione tra le parti (ex plurimis, v. Cass., S. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Tale deduzione, formulata dalla odierna ricorrente col secondo motivo di ricorso, si rivela tuttavia inammissibile in quanto concerne non l’omesso esame di un fatto storico avente valore decisivo (v. sentenze n. 5083 e n. 5084 del 2014 cit.), bensì l’apprezzamento di plurimi elementi istruttori, nessuno dei quali decisivo (v. Cass. n. 28154 del 2018; Cass. n. 21439 del 2015), estraneo al perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c. 13. Sul terzo motivo di ricorso occorre premettere che, effettivamente, manca nella sentenza d’appello una pronuncia sull’eccezione di decadenza sollevata in primo grado e riproposta come motivo di impugnazione. Tale rilievo non comporta però automaticamente l'accoglimento della censura e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata in quanto tali conseguenze presuppongono che le questioni di fatto o di diritto, proposte con il motivo non esaminato, siano decisive. Al contrario, quando il motivo non esaminato dal giudice d’appello propone infondate questioni di diritto, lo iato esistente tra pronuncia di rigetto e il mancato esame del motivo per cui l'annullamento è stato domandato deve essere colmato dalla Corte di Cassazione attraverso l'impiego del potere di correzione della motivazione, di cui all’art. 384 u.c. c.p.c., integrando la decisione di rigetto pronunciata con l'enunciazione delle ragioni che la giustificano in diritto, senza necessità di rimettere al giudice di rinvio il compito di dichiarare infondato in diritto il motivo non esaminato (Cass. n. 2313 del 2010). Si è infatti affermato, richiamando i principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost. e in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, che, in presenza dell'omessa pronuncia su un motivo di appello, la S.C. possa omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito (v. Cass. n. 2313 del 2010; n. 21257del 2014; v. anche Cass. S.U. n. 2731 del 2017 e Cass. n. 6145 del 2019 a proposito di motivazione omessa o apparente). 14. Nel caso in esame, la questione di diritto oggetto del motivo non esaminato è infondata avendo questa Corte chiarito che il doppiotermine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010, non si applica all'azione del lavoratore – ancora for malmente inquadrato come dipendente di un appaltatore –intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso, non essendo neanche astrattamente applicabile l'art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 (che prevede l'applicazione del termine di decadenza di 60 giorni e la sua decorrenza "dalla data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore") riferito alla sola somministrazione di lavoro e non anche all'appalto illecito e, in virtù del carattere di stretta interpretazione delle norme sulla decadenza, non suscettibile di estensione analogica (Cass. n. 30490 del 2021; Cass. n. 40652 del 2021; Cass. n. 24437 del 2022). 15. Ribadito il potere di questa Corte di procedere alla correzione della motivazione anche in relazione ad un error in procedendo, rilevata la non necessità nel caso di specie di ulteriori indagini di fatto, in virtù dei principi di diritto appena richiamati sul regime della decadenza, si può procedere ad integrare la motivazione della decisione impugnata e dichiarare infondata la questione di decadenza per l’inapplicabilità alla fattispecie oggetto di causa degli artt. 6, commi 1 e 2, della l. n. 604 del 1966 e 32, comma 4, lett. d), della l. n. 183 del 2010. 16. Il quarto motivo di ricorso è infondato atteso che la Corte di merito non ha violato le regole di distribuzione dell’onere di prova avendo ritenuto assolto l’onere del lavoratore alla luce della mancata contestazione di parte datoriale del requisito del possesso della laurea in informatica, considerato determinante ai fini dell’inquadramento nel livello V super. Le censure sono per il resto inammissibili in difetto di trascrizione di tutte le declaratorie contrattuali rilevanti e del deposito del contratto collettivo applicato. 17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del