Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27979/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter stessalegge, avanzate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXX,tramite il proprio difensore di fiducia.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 47 e47-ter Ord. pen., in relazione all’art. 27, comma 3, Cost., lamentandomotivazione apparente, che non si confronta con gli elementi emergenti dallarelazione dell’Uepe.2.2.

Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 27, comma2, Cost., 6 par. 2, Cedu, 47 Ord. pen., per essere l’ordinanza di rigetto fondatasu procedimenti ancora non definiti, anticipandone il giudizio di colpevolezza.2.3.

Con il terzo motivo di impugnazione si eccepisce violazione dell’art. 4-bis Ord. pen., rilevando che la disciplina di detto articolo colloca la violenzasessuale tra i delitti per le cui condanne l’accesso ai benefici è subordinato aspecifiche verifiche, con previsione espressa di eccezione nel caso di attenuantedel fatto di minore entità; e che, nel caso in esame, non vi è alcun giudicato dicondanna per tali fatti e, pertanto, la “logica da ostatività” è stata utilizzata inmodo erroneo.2.4.

Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge emotivazione apparente in ordine al diniego della misura subordinata delladetenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.Ci si duole che per la richiesta subordinata vi sia stata una motivazione di riflessoe, pertanto, non autonoma.La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2.

Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non èsufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento deilimiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reatiostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizioprognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento inprova) e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Tali considerazioni, peraltro,devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di unserio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e dirisocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a datifattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficiostesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativapresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda delsoggetto e alle finalità rieducative.

Secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravitàdei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamentoe alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna inesecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile ilreinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera); infine, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevantecapacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambientidelinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv.276213).

Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice,nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione delcondannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi diidoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazionisulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolositàdell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).3.

L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungidall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita a motivazione apparente, comelamentato dalla difesa.In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Catania, premette che: - dallarelazione Uepe emerge che, con riferimento al delitto di calunnia in esecuzione, ilcondannato è consapevole del fatto penalmente rilevante ed esprime rammarico,ma che lo stesso riferisce di un procedimento penale in corso relativo a delitto diviolenza sessuale per il quale non si dichiara colpevole; - il condannato dichiara edocumenta di avere svolto attività di volontariato presso l’associazione CroceVerde ODV di Catania; - dal certificato penale risultano due condanne per attiosceni nel 1998, per reato di cui all’art. 642 cod. pen. nel 2012, per lesionepersonale nel 2016, gestione di rifiuti non autorizzati e abbandono di rifiuticommessi a Ravenna tra il 2020 e il 2021, e infine per calunnia del 2014 (titoloin esecuzione); - dal certificato dei carichi pendenti risultano non uno, come dalsuddetto dichiarato all’Uepe, ma ben quattro procedimenti per violenze sessuali,rispettivamente commesse il 28 maggio 2018, l’8 gennaio 2021,il 28 marzo 2022e il 2 settembre 2024, di cui i primi tre con condanna di primo grado e l’ultimonon ancora definito in primo grado; - come emerge anche dalla documentazioneprodotta dalla difesa, benché si possa trattare di casi di violenza sessuale diminore gravità, anche le modalità di detti fatti, per strada nei confronti di giovanidonne e con contatti e toccamenti di vario tipo, integranti ipotesi di violenzesessuali a tutti gli effetti, determinano una situazione di allarme sociale epericolo per donne che potrebbero imbattersi con l’odierno istante in zoneisolate.Tanto premesso, ritiene che il percorso intrapreso dal predetto non siacertamente nella direzione della riabilitazione sociale, avendo lo stessodimostrato di realizzare con continuità reati ben più gravi di quello in esecuzione;e che, pertanto, vadano rigettate le richieste di misure alternative.Tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, muovono proprio dallavalutazione delle condotte delittuose recentemente poste in essere dalcondannato, sintomatiche, anche per le modalità delle stesse, di un pericolo direcidiva, della totale inaffidabilità del suddetto e della sua incapacità al rispetto diprescrizioni connesse alle misure alternative, e quindi da una valutazione dimerito non manifestamente illogica e come tale non sindacabile in questa sede.Né può dirsi, come lamentato dalla difesa, che la valutazione congiunta delle duemisure alternative si presti a censura, basandosi, invece, sulle ragionevoliconsiderazioni svolte dal Collegio a quo nella parte in cui, in ragione del caratterereiterato e recente di delitti di obiettivo allarme sociale si è ritenuto nonadeguato alla riabilitazione sociale il percorso intrapreso dal ricorrente.4.

Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Considerata la tipologia dei reati di cui ai precedenti penali e giudiziari delcondannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ratoregenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania harigettato le richieste di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 l. 26luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e di detenzione domiciliare ex art. 47-ter stessalegge, avanzate nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione XXXXXXX,tramite il proprio difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione degli artt. 47 e47-ter Ord. pen., in relazione all’art. 27, comma 3, Cost., lamentandomotivazione apparente, che non si confronta con gli elementi emergenti dallarelazione dell’Uepe.2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 27, comma2, Cost., 6 par. 2, Cedu, 47 Ord. pen., per essere l’ordinanza di rigetto fondatasu procedimenti ancora non definiti, anticipandone il giudizio di colpevolezza.2.3. Con il terzo motivo di impugnazione si eccepisce violazione dell’art. 4-bis Ord. pen., rilevando che la disciplina di detto articolo colloca la violenzasessuale tra i delitti per le cui condanne l’accesso ai benefici è subordinato aspecifiche verifiche, con previsione espressa di eccezione nel caso di attenuantedel fatto di minore entità; e che, nel caso in esame, non vi è alcun giudicato dicondanna per tali fatti e, pertanto, la “logica da ostatività” è stata utilizzata inmodo erroneo.2.4. Col quarto motivo di ricorso vengono rilevati violazione di legge emotivazione apparente in ordine al diniego della misura subordinata delladetenzione domiciliare con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa.Ci si duole che per la richiesta subordinata vi sia stata una motivazione di riflessoe, pertanto, non autonoma.La difesa insiste, alla luce di detti motivi, per l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non èsufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento deilimiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reatiostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizioprognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento inprova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro,devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il qualel'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere dall'esistenza di unserio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e dirisocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a datifattuali obiettivamente certi -, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficiostesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a una misura alternativapresuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda delsoggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza dilegittimità, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione deipresupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravitàdei reati commessi, deve, tuttavia, avere soprattutto riguardo al comportamentoe alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna inesecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di unapositiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile ilreinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (Sez. 1 n. 20469del 23/04/2014, Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, Nucera); infine, iltribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nelcomportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario unulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, alfine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni daimporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevantecapacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambientidelinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv.276213). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice,nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione delcondannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi diidoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazionisulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza aifini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolositàdell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai beneficipenitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).3. L’ordinanza impugnata fa corretta applicazione di detti principi, lungidall’incorrere in violazioni di legge e dal dare vita a motivazione apparente, comelamentato dalla difesa.In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Catania, premette che: - dallarelazione Uepe emerge che, con riferimento al delitto di calunnia in esecuzione, ilcondannato è consapevole del fatto penalmente rilevante ed esprime rammarico,ma che lo stesso riferisce di un procedimento penale in corso relativo a delitto diviolenza sessuale per il quale non si dichiara colpevole; - il condannato dichiara edocumenta di avere svolto attività di volontariato presso l’associazione CroceVerde ODV di Catania; - dal certificato penale risultano due condanne per attiosceni nel 1998, per reato di cui all’art. 642 cod. pen. nel 2012, per lesionepersonale nel 2016, gestione di rifiuti non autorizzati e abbandono di rifiuticommessi a Ravenna tra il 2020 e il 2021, e infine per calunnia del 2014 (titoloin esecuzione); - dal certificato dei carichi pendenti risultano non uno, come dalsuddetto dichiarato all’Uepe, ma ben quattro procedimenti per violenze sessuali,rispettivamente commesse il 28 maggio 2018, l’8 gennaio 2021,il 28 marzo 2022e il 2 settembre 2024, di cui i primi tre con condanna di primo grado e l’ultimonon ancora definito in primo grado; - come emerge anche dalla documentazioneprodotta dalla difesa, benché si possa trattare di casi di violenza sessuale diminore gravità, anche le modalità di detti fatti, per strada nei confronti di giovanidonne e con contatti e toccamenti di vario tipo, integranti ipotesi di violenzesessuali a tutti gli effetti, determinano una situazione di allarme sociale epericolo per donne che potrebbero imbattersi con l’odierno istante in zoneisolate.Tanto premesso, ritiene che il percorso intrapreso dal predetto non siacertamente nella direzione della riabilitazione sociale, avendo lo stessodimostrato di realizzare con continuità reati ben più gravi di quello in esecuzione;e che, pertanto, vadano rigettate le richieste di misure alternative.Tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, muovono proprio dallavalutazione delle condotte delittuose recentemente poste in essere dalcondannato, sintomatiche, anche per le modalità delle stesse, di un pericolo direcidiva, della totale inaffidabilità del suddetto e della sua incapacità al rispetto diprescrizioni connesse alle misure alternative, e quindi da una valutazione dimerito non manifestamente illogica e come tale non sindacabile in questa sede.Né può dirsi, come lamentato dalla difesa, che la valutazione congiunta delle duemisure alternative si presti a censura, basandosi, invece, sulle ragionevoliconsiderazioni svolte dal Collegio a quo nella parte in cui, in ragione del caratterereiterato e recente di delitti di obiettivo allarme sociale si è ritenuto nonadeguato alla riabilitazione sociale il percorso intrapreso dal ricorrente.4. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Considerata la tipologia dei reati di cui ai precedenti penali e giudiziari delcondannato, va disposto l’oscuramento come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27979/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris