CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15255/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a speciale in calce al ricorso;-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata–Numero registro generale 19779/2023Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 15255/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso la sentenza n. 2560/2023 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 17/3/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 14/4/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'ORFANOSanto Licciardello propone ricorso, affidato a tre motivi, per lacassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia aveva respinto l’appello avverso lasentenza n. 4782/2018 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA], in rigetto del ricorso proposto avverso l’avviso di liquidazionedell’imposta di registro, ipotecaria e catastale con riguardo all’ordinanza n.52/2012 con la quale il Tribunale di Messina - accogliendo la domanda diriscatto di un immobile proposta, ex art. 39 della legge 392/1978, dalla MVSrl contro [OSCURATO:PERSONA] - aveva dichiarato che la Società erasubentrata all’odierno ricorrente nell’acquisto da questi fatto con atto inNotar Dagnino 16 Settembre 2011.L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 39 della legge 27 Luglio1978 e dell’art. 20 del DPR 26 Aprile 1986 n. 131 per avere la Corte digiustizia tributaria di secondo grado erroneamente confermato l’attoimpositivo laddove era stata applicata l'aliquota prevista per gli atti contrasferimento di ricchezza sull'ordinanza n. 52/2012, emessa dal [OSCURATO:PERSONA], con cui era stata accolta la domanda di riscatto di un immobileproposta, ex art. 39 della legge 392/1978, dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro [OSCURATO:PERSONA]Licciardello, dichiarando che la Società era subentrata all’odierno ricorrentenell’acquisto da questi fatto con atto in [OSCURATO:PERSONA] 16 Settembre 2011.1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 20 del DPR 26 Aprile 1986n. 131e degli artt. 1362 c.c. e 12 delle Disposizioni sulla legge in generaleNumero registro generale 19779/2023Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 15255/2026Data pubblicazione 20/05/2026per avere la Commissione tributaria regionale ritenuto legittima latassazione della citata ordinanza con aliquota proporzionale per iltrasferimento di beni, senza valutare che l'imposta di registro è un'impostadi «atto» e deve essere applicata in base agli effetti giuridici prodottidall'atto, non avendo il provvedimento efficacia traslativa ed avendo quindila Corte Tributaria violato il canone esegetico letterale e il principio diinterpretazione delle norme, attribuendo all'ordinanza un significatodiverso da quello dichiarato dal Tribunale.1.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3), c.p.c., violazione degli artt. 1 del DPR 131/1986 e 8,I° lettere “a” e “c” della Tariffa allegata al DPR 131/1986 per avere la CorteTributaria erroneamente confermato l’applicazione dell’aliquota previstaper i trasferimenti di ricchezza, invece di quella per le pronunce di meroaccertamento (art. 8, lettera “c”) sull’ordinanza dianzi citata.1.3. Le doglianze, da esaminare congiuntamente, in quantostrettamente connesse, sono infondate.1.4. Come già affermato da questa Corte, sulla scorta di principi che ilCollegio ritiene pienamente condivisibili, la sentenza che pronuncia sulladomanda avente ad oggetto l'esercizio del diritto di riscatto ai sensi dell'art.39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 di immobile urbano destinato ad usonon abitativo, ancorché non divenuta definitiva, deve essere assoggettataall'imposta proporzionale di registro ai sensi degli artt. 1 del d.P.R. n. 131del 1986, 8, lett. a) e 1, comma primo, della allegata Tariffa, parte prima,senza che possa ritenersi applicabile - per il fatto che la sentenza subordiniil trasferimento della proprietà al pagamento del prezzo entro il termine ditre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza - la diversa disciplina dicui all'art. 27, comma primo, del citato d.P.R. n. 131 del 1986 (cfr. Cass.n. 12551/2001; conf. Cass. n. 699/2010 in motiv.).1.5. Va, invero, preliminarmente evidenziato che non assume alcunrilievo, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro (cfr. art. 20 deld.P.R. n.131 del 1986), ogni considerazione «civilistica» sulla naturagiuridica, dichiarativa o costitutiva, della sentenza che pronuncia sulladomanda avente ad oggetto l'esercizio del diritto di riscatto ai sensiNumero registro generale 19779/2023Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 15255/2026Data pubblicazione 20/05/2026dell'art.39 della legge n.392 del 1978, atteso che, ai fini dell’imposta diregistro, occorre, ai sensi dell’articolo 20 del TUR, procedereall’applicazione dell’imposta in considerazione degli effetti giuridici prodottidagli atti presentati per la registrazione, quali fatti economicamenterilevanti e, quindi, espressivi della capacità contributiva, ai sensidell’articolo 53 della Costituzione.1.6. Ciò posto, è pacifico, e risulta ex actis, che l’ordinanza delTribunale di Messina dianzi citata ha disposto il trasferimento dellaproprietà dell'immobile riscattato a favore della società [OSCURATO:SOCIETA]. versocorrispettivo di un prezzo da pagare al ricorrente «retrattato», e tantobasta per integrare la fattispecie prefigurata dal combinato disposto degliartt. 1 del d.P.R. n.131 del 1986, 8 lett. a) e 1 comma 1 della Tariffa, Parteprima, allegata al decreto, laddove prevedono l'applicazione dell'impostaproporzionale dell'8% agli atti giurisdizionali «recanti trasferimento didiritti reali su beni immobili», il cui contenuto corrisponda, come nellaspecie, ad un «atto traslativo a titolo oneroso della proprietà di beneimmobile».1.7. Di conseguenza, dato che la sentenza è assoggettata a impostaproporzionale, l’acquirente che ha subìto il riscatto ha diritto di rimborsodell’imposta di registro, assolta in sede di registrazione del suo contrattod’acquisto, per la parte eccedente la misura fissa, entro i termini previstidall’articolo 77 del TUR (da esercitare entro tre anni dal passaggio ingiudicato della sentenza di riscatto), venendo meno, per l’effettoretroattivo del riscatto, la causa del pagamento dell’imposta di registroversata dal terzo acquirente per la registrazione del contratto dicompravendita.1.8. Tali conclusioni non sono peraltro in contrasto con i principi giàaffermati da questa Corte con la sentenza n. 28907/2008, secondo cuil'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 39 della legge 27 luglio1978, n. 392, non determina un nuovo trasferimento del diritto sul benedel terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto, bensì la sostituzionecon effetto ex tunc di detto titolare al terzo nella medesima posizione chequest'ultimo aveva nel negozio concluso, al che consegue che l'imposta diNumero registro generale 19779/2023Numero sezionale 3108/2026Numero di raccolta generale 15255/2026Data pubblicazione 20/05/2026registro non è dovuta, trattandosi di mero subingresso del riscattante nelcontratto di acquisto originario, e non di un nuovo e successivo negoziotraslativo della proprietà.1.9. La sentenza in questione non aveva infatti ad oggetto ilpagamento dell’imposta di registro in relazione alla pronuncia giudiziariaconseguente all’esercizio del diritto di riscatto, bensì il diniego di rimborsodell'imposta di registro assolta sull’originaria compravendita di un immobileda parte di coloro a cui era successivamente subentrata la conduttricedell'immobile ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 39, mediante eserciziodel diritto di riscatto.2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va integralmenterespinto.3. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudiziodell’Agenzia delle entrate. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione,Sezione Tributaria, in data 14.4.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])