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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 34403/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del

1. marzo 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per ì reati di cui agli artt. 1161 cod. nav. e 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei confronti del decreto del 9 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione, articolato in tre profili di censura.

2.1. In particolare, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, il ricorrente, anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ha allegato di avere sempre conseguito le dovute autorizzazioni.

In particolare, le opere su area privata non dovevano conseguire l'autorizzazione paesaggistica e non comportavano una stabile trasformazione del suolo, bensì un utilizzo temporaneo destinato a strutture ricettive all'aperto per il soggiorno e la sosta dei turisti.

Né vi era necessità dì concessione edilizia.

2.2. Al riguardo, l'ordinanza si era poi limitata a riprodurre il capo d'imputazione senza valutare la documentazione prodotta, né esaminando attentamente il fumus Poni iuris e lo stesso periculum in mora, laddove - quanto alla pretesa indebita occupazione demaniale - erano stati posti dei massi a tutela dei beni contro il fenomeno dell'erosione costiera, col parere favorevole della Regione Calabria.

2.3. In relazione poi alla contestata norma di cui all'art. 1161 cod. nav., era stato appunto lo stesso Comune di Gizzeria ad avere autorizzato la posa di massi per la tutela dello stabilimento balneare e delle strutture ricettive e abitative, e in tal senso ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 54 cod. pen..

Né era stato posto a confronto il fascicolo proveniente dagli agenti di p.g. con quanto prodotto dalla difesa.

Al riguardo, l'ordinanza impugnata non aveva specificato per quali ragioni dovesse considerarsi inapplicabile la norma di cui all'art. 54 cod. pen., mentre l'erosione aveva messo a rischio anche la casa di proprietà del ricorrente e dei suoi familiari.

In proposito l'omessa risposta aveva integrato senz'altro una violazione di legge.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

4.1. In relazione alla proposta censura, è nozione ferma che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

4.1.1. A questo riguardo, l'ordinanza impugnata per vero - soprattutto in relazione alla pretesa abusiva occupazione di bene demaniale, ma anche in ordine all'affermato illecito in area vincolata - non appare prendere specifica ed espressa posizione in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente, ovvero in ordine allo stato naturale dei luoghi siccome evidenziato e maturato nel tempo (avuto altresì riguardo agli affermati pubblici interventi autorizzatori), nonché in relazione alle caratteristiche dei manufatti in tesi interessati - o meno - da autorizzazioni paesaggistiche in ragione della funzione dai medesimi svolta.

4.1.2. In considerazione di ciò, deve essere correttamente ripristinato il contraddittorio nella fase del merito cautelare.

5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizìo al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1. marzo 2022 il Tribunale di Catanzaro, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per ì reati di cui agli artt. 1161 cod. nav. e 44 lett. c) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nei confronti del decreto del 9 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un complesso motivo di impugnazione, articolato in tre profili di censura. 2.1. In particolare, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione, il ricorrente, anche quale legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], ha allegato di avere sempre conseguito le dovute autorizzazioni. In particolare, le opere su area privata non dovevano conseguire l'autorizzazione paesaggistica e non comportavano una stabile trasformazione del suolo, bensì un utilizzo temporaneo destinato a strutture ricettive all'aperto per il soggiorno e la sosta dei turisti. Né vi era necessità dì concessione edilizia. 2.2. Al riguardo, l'ordinanza si era poi limitata a riprodurre il capo d'imputazione senza valutare la documentazione prodotta, né esaminando attentamente il fumus Poni iuris e lo stesso periculum in mora, laddove - quanto alla pretesa indebita occupazione demaniale - erano stati posti dei massi a tutela dei beni contro il fenomeno dell'erosione costiera, col parere favorevole della Regione Calabria. 2.3. In relazione poi alla contestata norma di cui all'art. 1161 cod. nav., era stato appunto lo stesso Comune di Gizzeria ad avere autorizzato la posa di massi per la tutela dello stabilimento balneare e delle strutture ricettive e abitative, e in tal senso ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 54 cod. pen.. Né era stato posto a confronto il fascicolo proveniente dagli agenti di p.g. con quanto prodotto dalla difesa. Al riguardo, l'ordinanza impugnata non aveva specificato per quali ragioni dovesse considerarsi inapplicabile la norma di cui all'art. 54 cod. pen., mentre l'erosione aveva messo a rischio anche la casa di proprietà del ricorrente e dei suoi familiari. In proposito l'omessa risposta aveva integrato senz'altro una violazione di legge. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione alla proposta censura, è nozione ferma che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 4.1.1. A questo riguardo, l'ordinanza impugnata per vero - soprattutto in relazione alla pretesa abusiva occupazione di bene demaniale, ma anche in ordine all'affermato illecito in area vincolata - non appare prendere specifica ed espressa posizione in relazione alla documentazione prodotta dal ricorrente, ovvero in ordine allo stato naturale dei luoghi siccome evidenziato e maturato nel tempo (avuto altresì riguardo agli affermati pubblici interventi autorizzatori), nonché in relazione alle caratteristiche dei manufatti in tesi interessati - o meno - da autorizzazioni paesaggistiche in ragione della funzione dai medesimi svolta. 4.1.2. In considerazione di ciò, deve essere correttamente ripristinato il contraddittorio nella fase del merito cautelare. 5. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo giudizìo al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p..