CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 13472/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17721/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato da se medesimo; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO LECCE n. 297/2020 depositata il31/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] e l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] proposero opposizione ex art. 5-ter della Legge n. 89/2001 avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Lecce in data 10.6.2020 con cui era stata rigettata l’istanza di ingiunzione ex legge n. 89/2001, stante il mancato superamento della ragionevole durata del processo. -con decreto n. 297/2020 RG la Corte di appello di Lecce rigettò l’opposizione, osservando che, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo ex legge n. 89/2001, doveva considerarsi la durata del procedimento giurisdizionale, con esclusione, non solo del periodo che intercorre tra la definizione del giudizio di cognizione e quello esecutivo, ma anche del tempo che intercorre tra la data del provvedimento conclusivo dell’iter processuale e quella in cui l’indennizzo viene erogato dallo Stato; - ne l caso in esame, il giudizio introdotto con ricorso depositato il 14.5.2008 era stato deciso dalla Corte di Appello di Lecce con decreto depositato il 28.5.2009 –e quindi entro un anno – né sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell’indennizzo di equa riparazione unendo a tale periodo la durata del giudizio per ottemperanza, proposto dinanzi al TAR con ricorso del 5.11.2013 e concluso in pochi mesi in data 18.2.2014. - ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. - resiste con controricorso il Ministero della Giustizia; - in prossimità dell’udienza, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa; Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso , si deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2, Legge n. 89/2001, in relazione alla durata del processo presupposto in quanto, in forza dei principi desumibili da Cass., SS.UU. 19983/2019, la fase esecutiva dovrebbe essere calcolata dalla data di presentazione del ricorso fino al definitivo soddisfo; in particolare, i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale dovesse sommare alla fase di cognizione (avviata con ricorso depositato il 14 maggio 2008 e decisa con decreto depositato il 28 maggio 2009), la fase dell’esecuzione, avviata con ricorso per ottemperanza, depositato il 5 novembre 2013 e ancora oggi pendente, non essendoci stata la piena soddisfazione del diritto da parte dello Stato debitore, per complessiva durata di anni 7, mesi 8 e giorni 17, con conseguente risarcibilità di un periodo di anni 6, computando la frazione di anno superiore a mesi sei; -il motivo è infondato; - i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19883/2019 si riferiscono all’ipotesi in cui il processo presupposto abbia avuto a sua volta ad oggetto un giudizio di equa riparazione e, all’esito dello stesso, lo Stato sia risultato debitore (inadempiente) dell’indennizzo Pinto. Infatti “… il plesso normativo introdotto dalla Legge Pinto ha una sua autonomia e specificità all’interno del sistema generale delle obbligazioni in cui è parte lo Stato, inserendosi in un contesto che nasce dalla necessità di rispetto dell’art. 6, par. 1 CEDU sulla base della giurisprudenza della Corte edu. [….]. In definitiva, con specifico riferimento ai giudizi rimessi all’esame di queste Sezioni Unite, il creditore dell’indennizzo Pinto che abbia promosso un’azione esecutiva nei confronti dello Stato per ottenere la soddisfazione del proprio credito potrà pretendere il riconoscimento del diritto alla ragionevole durata del processo unitariamente considerato fino a quando non sarà divenuto definitivo il provvedimento giurisdizionale che ha pienamente realizzato l’interesse del creditore” (così in motivazione Cass., Sez. Un. Sentenza n. 19883 del 23/07/2019). La successiva ordinanza n. 18577/2022 di questa Corte ha ribadito in motivazione che la fase cognitiva e la fase di esecuzione si saldano tra loro allorché il procedimento d’equa riparazione costituisca esso stesso il giudizio presupposto di un’ulteriore domanda di equa riparazione”. - orbene, nel caso di specie, il credito fatto valere dai ricorrenti non ha natura indennitaria, sicchè è corretta la decisione della Corte d’appello che ha considerato la durata del procedimento di cognizione e della fase esecutiva, con esclusione del periodo che intercorre tra la definizione del giudizio di cognizione e quello esecutivo e del tempo che intercorre tra la data del provvedimento conclusivo dell’iter processuale e quella in cui l’indennizzo viene erogato dallo Stato ( Cass. S.U., n.19883/2019); -il ricorso va, pertanto, rigettato; - le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; -la condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore di un'amministrazione dello Stato deve essere limitata, riguardo alle spese vive, al rimborso delle somme prenotate a debito (Cassazione civile sez. II, 11/09/2018, n.22014; Cass. Civ., n. 5859 del 2002); - ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 510,00 oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i dell’ulterior e importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell