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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13584/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 25/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 81, 56-629 e 629, comma 2, in relaz. all'art. 628, comma 3 n. 1, 3 e 416-bis cod. pen. e 7 di. n.Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato estorsivo; errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è genericamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito.

Inoltre, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello.

In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, R.esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dellèimputato in ordine alle vicende estorsive, così come contestate, ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali e convergenti risultanze probatorie, puntualmente passate in rassegna dalle sentenze di merito, costituite dalle dichiarazioni della p.o., la cui intrinseca ed estrinseca attendibilità risulta essere stata attentamente vagliata (vedi pag. 8-9-10), le registrazioni da questa effettuate con gli imputati, le affermazioni di altro teste coinvolto nei fatti, nonché, quanto al coimputato, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., il contenuto delle sentenze irrevocabili di condanna in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. ed infine le propalazioni dei collaboratori di giustizia sul ruolo criminale di entrambi gli imputati, anche con riguardo alla vicenda relativa proprio al parcheggio sito di fronte al [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez.

Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez.

Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074).

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 16) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

A fronte dell'assenza di elementi positivamente valutabili, si è fatto riferimento alla gravità dei reati ed alla pericolosità sociale, come comprovato anche dalla disposta applicazione della misura di sicurezza in ragione della finalizzazione "mafiosa" delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 354 e 254 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle registrazione e video riprese estrapolate dal sistema di video-sorveglianza; violazione dell'art. 599 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego di riapertura dell'istruzione dibattimentale volta ad esaminare il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata in danno del Caruso (capo A); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata di cui al capo B); violazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riguardo all'aggravante speciale.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già correttamente vagliati, essendosi sul punto fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 2, sentenza n. 6515 del 04/02/2015, Rv. 263432; Sez. 5, sentenza n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345).

Parimenti è a dirsi con riguardo alle registrazioni audio effettuate dalla p.o. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996).

Infine, nessuna sanzione di inutilizzabilità consegue al disposto dissequestro del telefono su cui le registrazioni sono state effettuate, risultandone il contenuto riversato su apposito disco ed assumendo valenza di merito e di prova le questioni attinenti alle modalità di conservazione; né sul punto risultano dedotti decisivi travisamenti rispetto al contenuto ritenuto rilevante dalla snetenza di primo grado che, in forza della trascrizione operata, ne ha anche riportato integrali stralci.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il diniego di procedere al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale sentendo il collaboratore Lombardo è stato motivatamente fondato tanto sulla superfluità della prova che al contempo sulla natura esplorativa di tale indagine.

Deve evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; Sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341).

Il terzo ed il quarto motivo in punto di responsabilità sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle finti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali decisivamente valorizzate dai giudici di merito.

L'ultimo motivo è, invece, del tutto generico in quanto non scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base del riconoscimento dell'aggravante speciale dalle sentenze di merito.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 25/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 99, 81, 56-629 e 629, comma 2, in relaz. all'art. 628, comma 3 n. 1, 3 e 416-bis cod. pen. e 7 di. n.Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato estorsivo; errata applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è genericamente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito. Inoltre, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, R.esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dellèimputato in ordine alle vicende estorsive, così come contestate, ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento a puntuali e convergenti risultanze probatorie, puntualmente passate in rassegna dalle sentenze di merito, costituite dalle dichiarazioni della p.o., la cui intrinseca ed estrinseca attendibilità risulta essere stata attentamente vagliata (vedi pag. 8-9-10), le registrazioni da questa effettuate con gli imputati, le affermazioni di altro teste coinvolto nei fatti, nonché, quanto al coimputato, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., il contenuto delle sentenze irrevocabili di condanna in ordine ai delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. ed infine le propalazioni dei collaboratori di giustizia sul ruolo criminale di entrambi gli imputati, anche con riguardo alla vicenda relativa proprio al parcheggio sito di fronte al [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità (Sez. Un. n. 12 sent. del 31/5/2000, Rv. 216260; Sez. Un. n. 47289 del 24.9.2003, Rv. 226074). Il secondo motivo è manifestamente infondato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (vedi pag. 16) è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). A fronte dell'assenza di elementi positivamente valutabili, si è fatto riferimento alla gravità dei reati ed alla pericolosità sociale, come comprovato anche dalla disposta applicazione della misura di sicurezza in ragione della finalizzazione "mafiosa" delle condotte. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 354 e 254 bis cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta utilizzabilità delle registrazione e video riprese estrapolate dal sistema di video-sorveglianza; violazione dell'art. 599 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al diniego di riapertura dell'istruzione dibattimentale volta ad esaminare il collaboratore [OSCURATO:PERSONA]; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione aggravata in danno del Caruso (capo A); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di estorsione aggravata di cui al capo B); violazione dell'art. 416-bis cod. pen. con riguardo all'aggravante speciale. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già correttamente vagliati, essendosi sul punto fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità (Sez. 2, sentenza n. 6515 del 04/02/2015, Rv. 263432; Sez. 5, sentenza n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 279345). Parimenti è a dirsi con riguardo alle registrazioni audio effettuate dalla p.o. (Sez. 2 - , Sentenza n. 12347 del 10/02/2021, Rv. 280996). Infine, nessuna sanzione di inutilizzabilità consegue al disposto dissequestro del telefono su cui le registrazioni sono state effettuate, risultandone il contenuto riversato su apposito disco ed assumendo valenza di merito e di prova le questioni attinenti alle modalità di conservazione; né sul punto risultano dedotti decisivi travisamenti rispetto al contenuto ritenuto rilevante dalla snetenza di primo grado che, in forza della trascrizione operata, ne ha anche riportato integrali stralci. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto il diniego di procedere al rinnovo dell'istruttoria dibattimentale sentendo il collaboratore Lombardo è stato motivatamente fondato tanto sulla superfluità della prova che al contempo sulla natura esplorativa di tale indagine. Deve evidenziarsi che nel giudizio d'appello la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1 cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria e tale accertamento comporta una valutazione rimessa al giudice di merito che, se correttamente motivata come nel caso in esame, è insindacabile in sede di legittimità (Sez. 4 n. 18660 del 19/2/2004, Montanari, Rv. 228353; Sez. 3 n. 35372 del 23/5/2007, Panozzo, Rv. 237410; Sez. 3 n. 8382 del 22/1/2008, Finazzo, Rv. 239341). Il terzo ed il quarto motivo in punto di responsabilità sono volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle finti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali decisivamente valorizzate dai giudici di merito. L'ultimo motivo è, invece, del tutto generico in quanto non scandito dalla necessaria critica ed analisi delle argomentazioni poste a base del riconoscimento dell'aggravante speciale dalle sentenze di merito. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022
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