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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 19184/2023

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CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 18/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];rilevato cheOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/20231.- Il sig L.T. impugna per cassazione la sentenza conData pubblicazione 06/07/2023cui la corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame da lui spiegatonei confronti della sentenza del tribunale di Lecce che avevadichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio cosìaccogliendo la domanda dal medesimo proposta nei confronti dellasig.ra N.S. .2.- Il tribunale di Lecce, oltre a dichiarare la cessazione deglieffetti civili del matrimonio contratto dalle parti, aveva posto acarico del sig.

L.T. , maresciallo dell’Aeronautica in pensione,l'obbligo di corrispondere in favore della figlia R.N. (n.ilData_1 ) un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili,oltre rivalutazione annuale Istat, con ordine all'Inps di provvedervidirettamente; il tribunale aveva al contempo posto a carico delmedesimo l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra N.S.l'assegno divorzile di euro 450,00 mensili, sempre con ordine diversamento diretto a carico dell'Inps.3.- La corte d’appello aveva respinto, invece, la domanda con cui laconvenuta N.S. aveva chiesto di ottenere una quota del tfrliquidato al L.T. allorché aveva cessato il servizio quale maresciallodell'aeronautica nel 2013.4.- Avverso detta sentenza il sig.

L.T. ha proposto gravamededucendo, con unico motivo di appello, l'insussistenza deipresupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, invocandola sentenza della Corte di cassazione civile a Sezioni Uniten.18.287/2018 e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,la revoca di quell'assegno o, in subordine, la sua riduzione ad unasomma non superiore ad euro 180,00 mensili, con eliminazionedella condanna alle spese disposta a suo carico.5.- La Corte d'appello di Lecce ha dichiarato infondato il gravame,sulla scorta dell'applicazione dei principi di cui all'orientamentogiurisprudenziale inaugurato con la sentenza delle Sezioni Unitecivili n. 18287/2018 e le successive pronunce, evidenziando come2 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/2023la sig.ra N.S. non fosse nelle condizioni di disporre di mezziData pubblicazione 06/07/2023adeguati e comunque che ella si trovava nella impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive, essendosi occupata fin dal 2003- allorché il marito si era trasferito per ragioni di servizio a Ferrara,lasciandola sola - della figlia R.N. , affetta da grave handicap aisensi dell'art. 3 della legge n.104/1992, in quanto affetta dapseudotumor cerebri.

In un periodo in cui si era aggravato lo statodi salute della figlia, quest’ultima aveva potuto contare solo sullamadre che, pertanto, non aveva potuto (né poteva) svolgere6.- In relazione al quantum, la corte territoriale aveva confermatola misura di euro 450,00 mensili stabilita dal giudice di primaistanza, tenendo conto della situazione reddituale delle parti e, inparticolare, della pensione di euro 3.250,0 mensili di cuibeneficiava il sig.

L.T. nonché delle ragioni della decisione di porrefine al matrimonio, tenuto conto dell'addebito della separazioneposto a carico del medesimo in conseguenza dell'abbandono dellamoglie e della figlia e del completo disinteresse da alloramanifestato e, ancora, in considerazione del contributoassolutamente preminente offerto dalla sig.ra N.S. allaconduzione familiare e alla cura della figlia.7.- La cassazione della predetta pronuncia d'appello è chiesta dalsig.

L.T. con ricorso affidato a due motivi cui resiste N.S.[...] con controricorso illustrato altresì da memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..considerato che8.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza inrelazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e laviolazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge898/1970, lamentando l'errore di motivazione in cui sarebbeincorsa la Corte d'appello salentina, nel confermare la sentenza diprimo grado.3 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/20239.- Va preliminarmente precisato, attesa la relativa eccezione diData pubblicazione 06/07/2023inammissibilità sollevata dalla controricorrente (cfr. pag. 6 delcontroricorso) e ribadita nella memoria illustrativa che, nel caso dicause matrimoniali, non si applica la disciplina della c.d. doppiaconforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. (nel testoratione temporis vigente con riferimento al ricorso) che richiamal’art. 348 bis cod. proc. civ. e che esclude dall’ambito di operativitàle cause di cui all’art. 70, primo comma cod. proc. civ., ovveroquelle in cui il P.M. è interventore necessario.10.- Tanto premesso, il primo motivo è infondato.11.- La corte d'appello di Lecce ha dapprima ricostruito i principialla base del riconoscimento dell'assegno divorzile in relazione allanatura assistenziale e a quella perequativo-compensativa, cosìcome individuati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nellasentenza n. 18287/2018 e in quelle successive (cfr. Cass. 1119 del2019).

Quindi la corte territoriale ha ritenuto che, nel caso dispecie, emergesse — anche dalla documentazione acquisita e noncontestata nell'atto di gravame — che la sig.ra N.S. è priva diredditi propri e si trova nell'impossibilità oggettiva e assoluta direperire un'occupazione lavorativa, essendo dedita — in viaesclusiva e assorbente — all'accudimento della figlia disabile, sindall'epoca precedente alla separazione, trovandosi, peraltro inun'età (oltre i sessant'anni) che rende oltremodo difficile il suoinserimento nel mondo del lavoro.

Inoltre, la corte d’appello haescluso che la N.S. usufruisce del reddito di cittadinanza chemira proprio all'inserimento lavorativo del beneficiario.12.- Ciò posto, la censura non indica in che modo la corteterritoriale avrebbe violato l’ormai consolidata interpretazionegiurisprudenziale in materia di requisiti per il riconoscimentodell'assegno divorzile, limitandosi a una generica e infondatacontestazione della documentazione acquisita in appello, nel pienoe completo contraddittorio delle parti.4 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/202313.- Col secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza perData pubblicazione 06/07/2023violazione e falsa applicazione dell'art.4, comma 15, della legge n.898/1970 e dell'art. 190 cod. proc. civ., per avere la corte d'appelloerroneamente ritenuto di non accogliere la domanda formulata exart. 213 cod. proc. civ. di acquisizione delle informazioni presso lapubblica amministrazione, istanza formulata dall'appellante e pernon avere concesso i termini per illustrare, con conclusionali erepliche ex art. 190 cod. proc. civ., le difese proprie conclusive.14.- Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono conil rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, aisensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970,n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e ,quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia,trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità esemplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioniproprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente,quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190(Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. (Cass.565/2007; id. 26200/2015; id. 20323/2019; id. 29863/2022).15.- Pertanto, la censura è infondata rispetto ai profili strettamenteprocessuali.

La censura è, invece, inammissibile là dove concerne ilprofilo sostanziale probatorio e cioè il mancato accoglimento delladomanda di acquisizione di informazioni alla p.a., perchéconcernente il merito della statuizione assunta dalla cortedistrettuale sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite agli attie deducibile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma1, n.4 e 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez.

Un. 8053/2014).16.- Atteso l’esito sfavorevole del ricorso ed in applicazione delprincipio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente, nella misuraliquidata in dispositivo.5 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/202317.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aiNumero di raccolta generale 19184/2023sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio D2at0a 0pu2bb,l icnaz.io ne 06/07/2023115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di questo giudizio a favore della controricorrenteliquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezionecivile, il giorno 11 maggio 2023.Il Presidente6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 18/01/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/05/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA];rilevato cheOscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/20231.- Il sig L.T. impugna per cassazione la sentenza conData pubblicazione 06/07/2023cui la corte d'appello di Lecce ha respinto il gravame da lui spiegatonei confronti della sentenza del tribunale di Lecce che avevadichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio cosìaccogliendo la domanda dal medesimo proposta nei confronti dellasig.ra N.S. .2.- Il tribunale di Lecce, oltre a dichiarare la cessazione deglieffetti civili del matrimonio contratto dalle parti, aveva posto acarico del sig. L.T. , maresciallo dell’Aeronautica in pensione,l'obbligo di corrispondere in favore della figlia R.N. (n.ilData_1 ) un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili,oltre rivalutazione annuale Istat, con ordine all'Inps di provvedervidirettamente; il tribunale aveva al contempo posto a carico delmedesimo l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra N.S.l'assegno divorzile di euro 450,00 mensili, sempre con ordine diversamento diretto a carico dell'Inps.3.- La corte d’appello aveva respinto, invece, la domanda con cui laconvenuta N.S. aveva chiesto di ottenere una quota del tfrliquidato al L.T. allorché aveva cessato il servizio quale maresciallodell'aeronautica nel 2013.4.- Avverso detta sentenza il sig. L.T. ha proposto gravamededucendo, con unico motivo di appello, l'insussistenza deipresupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, invocandola sentenza della Corte di cassazione civile a Sezioni Uniten.18.287/2018 e chiedendo, in riforma della sentenza impugnata,la revoca di quell'assegno o, in subordine, la sua riduzione ad unasomma non superiore ad euro 180,00 mensili, con eliminazionedella condanna alle spese disposta a suo carico.5.- La Corte d'appello di Lecce ha dichiarato infondato il gravame,sulla scorta dell'applicazione dei principi di cui all'orientamentogiurisprudenziale inaugurato con la sentenza delle Sezioni Unitecivili n. 18287/2018 e le successive pronunce, evidenziando come2 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/2023la sig.ra N.S. non fosse nelle condizioni di disporre di mezziData pubblicazione 06/07/2023adeguati e comunque che ella si trovava nella impossibilità diprocurarseli per ragioni oggettive, essendosi occupata fin dal 2003- allorché il marito si era trasferito per ragioni di servizio a Ferrara,lasciandola sola - della figlia R.N. , affetta da grave handicap aisensi dell'art. 3 della legge n.104/1992, in quanto affetta dapseudotumor cerebri. In un periodo in cui si era aggravato lo statodi salute della figlia, quest’ultima aveva potuto contare solo sullamadre che, pertanto, non aveva potuto (né poteva) svolgere6.- In relazione al quantum, la corte territoriale aveva confermatola misura di euro 450,00 mensili stabilita dal giudice di primaistanza, tenendo conto della situazione reddituale delle parti e, inparticolare, della pensione di euro 3.250,0 mensili di cuibeneficiava il sig. L.T. nonché delle ragioni della decisione di porrefine al matrimonio, tenuto conto dell'addebito della separazioneposto a carico del medesimo in conseguenza dell'abbandono dellamoglie e della figlia e del completo disinteresse da alloramanifestato e, ancora, in considerazione del contributoassolutamente preminente offerto dalla sig.ra N.S. allaconduzione familiare e alla cura della figlia.7.- La cassazione della predetta pronuncia d'appello è chiesta dalsig. L.T. con ricorso affidato a due motivi cui resiste N.S.[...] con controricorso illustrato altresì da memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ..considerato che8.- Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza inrelazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. e laviolazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, della legge898/1970, lamentando l'errore di motivazione in cui sarebbeincorsa la Corte d'appello salentina, nel confermare la sentenza diprimo grado.3 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/20239.- Va preliminarmente precisato, attesa la relativa eccezione diData pubblicazione 06/07/2023inammissibilità sollevata dalla controricorrente (cfr. pag. 6 delcontroricorso) e ribadita nella memoria illustrativa che, nel caso dicause matrimoniali, non si applica la disciplina della c.d. doppiaconforme ex art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. (nel testoratione temporis vigente con riferimento al ricorso) che richiamal’art. 348 bis cod. proc. civ. e che esclude dall’ambito di operativitàle cause di cui all’art. 70, primo comma cod. proc. civ., ovveroquelle in cui il P.M. è interventore necessario.10.- Tanto premesso, il primo motivo è infondato.11.- La corte d'appello di Lecce ha dapprima ricostruito i principialla base del riconoscimento dell'assegno divorzile in relazione allanatura assistenziale e a quella perequativo-compensativa, cosìcome individuati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nellasentenza n. 18287/2018 e in quelle successive (cfr. Cass. 1119 del2019). Quindi la corte territoriale ha ritenuto che, nel caso dispecie, emergesse — anche dalla documentazione acquisita e noncontestata nell'atto di gravame — che la sig.ra N.S. è priva diredditi propri e si trova nell'impossibilità oggettiva e assoluta direperire un'occupazione lavorativa, essendo dedita — in viaesclusiva e assorbente — all'accudimento della figlia disabile, sindall'epoca precedente alla separazione, trovandosi, peraltro inun'età (oltre i sessant'anni) che rende oltremodo difficile il suoinserimento nel mondo del lavoro. Inoltre, la corte d’appello haescluso che la N.S. usufruisce del reddito di cittadinanza chemira proprio all'inserimento lavorativo del beneficiario.12.- Ciò posto, la censura non indica in che modo la corteterritoriale avrebbe violato l’ormai consolidata interpretazionegiurisprudenziale in materia di requisiti per il riconoscimentodell'assegno divorzile, limitandosi a una generica e infondatacontestazione della documentazione acquisita in appello, nel pienoe completo contraddittorio delle parti.4 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/2023Numero di raccolta generale 19184/202313.- Col secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza perData pubblicazione 06/07/2023violazione e falsa applicazione dell'art.4, comma 15, della legge n.898/1970 e dell'art. 190 cod. proc. civ., per avere la corte d'appelloerroneamente ritenuto di non accogliere la domanda formulata exart. 213 cod. proc. civ. di acquisizione delle informazioni presso lapubblica amministrazione, istanza formulata dall'appellante e pernon avere concesso i termini per illustrare, con conclusionali erepliche ex art. 190 cod. proc. civ., le difese proprie conclusive.14.- Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono conil rito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, aisensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970,n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e ,quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia,trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità esemplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioniproprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente,quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190(Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ. (Cass.565/2007; id. 26200/2015; id. 20323/2019; id. 29863/2022).15.- Pertanto, la censura è infondata rispetto ai profili strettamenteprocessuali. La censura è, invece, inammissibile là dove concerne ilprofilo sostanziale probatorio e cioè il mancato accoglimento delladomanda di acquisizione di informazioni alla p.a., perchéconcernente il merito della statuizione assunta dalla cortedistrettuale sulla scorta delle risultanze istruttorie acquisite agli attie deducibile in cassazione solo nei limiti di cui all’art. 360, comma1, n.4 e 5, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014).16.- Atteso l’esito sfavorevole del ricorso ed in applicazione delprincipio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusionedelle spese di lite a favore della controricorrente, nella misuraliquidata in dispositivo.5 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 8292/2022Numero sezionale 2608/202317.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aiNumero di raccolta generale 19184/2023sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio D2at0a 0pu2bb,l icnaz.io ne 06/07/2023115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusionedelle spese di questo giudizio a favore della controricorrenteliquidate in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dàversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del2003 art. 52.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezionecivile, il giorno 11 maggio 2023.Il Presidente6 di 6
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