CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04366/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11790-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 715/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/12/2024 R.G.N. 290/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dallaConsigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di lavoro agricolo Iscrizione elenchi Decadenza R.G.N.11790/2025 Cron. Rep. Ud.17/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna , con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione di primo grado e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile la domanda dell’odierna ricorrente volta ad ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e l’accertamento negativo dell’indebito relativo alla percepita indennità di disoccupazione. 1.1 A fondamento del decisum , la Corte territoriale ha rilevato la decadenza, ai sensi dell’art. 22 D.L. n. 7 del 1970.Ha premesso, in punto di fatto, che secondo l’accertamento compiuto dal Tribunale, le note con le quali l’Inps aveva comunicato l’indebito erano state ricevute in data 12 luglio 2022 dal lavoratore. Questi aveva presentato il ricorso amministrato oltre il termine previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993, di 30 giorni dalla ricezionedelle note e, quindi, aveva depositato il ricorso giudiziale il 23 marzo 2023, ossia allorquando era decorso il termine perentorio di 120 giorni dalla data di definitività del provvedimento stabilito dall’art. 22 cit. 1.2. A tale riguardo, la Corte d’appello ha disatteso la ricostruzione accolta dal Tribunale e ha ritenuto che il termine di cui all’art. 22 cit. fosse operante anche nel presente giudizio di accertamento negativo dell’indebito, in quanto l’iscrizione negli elenchi anagrafici costituiva il presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale. 2. Avverso detta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, successivamente illustrati con memoria. L’Inps ha resistito con controricorso. 3. All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380 bis.1, secondo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 4.Con il primo motivo è dedotta la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla domanda ritualmente introdotta in giudizio. La Corte di merito non si sarebbe pronunciata sulle comunicazioni dell’Inps del 16 e 18 novembre 2022, che avevano annullato e sostituito le precedenti richieste di rimborso comunicate il 12 luglio 2022, evidenziando che aveva domandato in giudizio l’annullamento di tutte le richieste provenienti dall’Inps. 4.1. Il motivo è infondato. 4.2. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’omessa pronuncia ricorre solo ove il giudiceometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulladomanda o sull'eccezione sottoposta al suo esame. 4.3. Diversamente può esservi il vizio di cui all’art. 360 nr. 5 ove l’ esame della domanda vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (ex plurimis, Cass. n. 27551 del 2024) . 4.4. In modo chiaro , l’omissione ascritta alla Corte territoriale riguarda non già la domanda in sé ma, al più, circostanzefattuali, reputate decisive. 4.5. Peraltro,va considerato che nel giudizio instaurato per contrastare la pretesa restitutoria dell’Inps l’oggetto della domanda non è rappresentato dalla caducazione degli atti di recupero provenienti dall’Istituto; il giudizio riguarda piuttosto l’accertamento del diritto dell’accipiens a conseguire la prestazione contestata o comunque l’esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (cfr. Cass., Sez. Un., n. 18046 del 2010). 4.6. Sotto diverso profilo, anche a voler ritenere che, nella sostanza, il ricorrente abbia inteso dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, è evidente l’insufficiente articolazione della censura, genericamente illustrata, perché carente d ell’adeguata trascrizione de gli atti che si assumono pretermessi e, ancor più, della precisa indicazione del «come»e del « quando » il fatto potenzialmente decisivo addotto (ossia la ricezione di note di indebito successive e sostitutive di quelle prese in considerazione dalla Corte territoriale) abbia formato oggetto di discussione tra le parti. 5. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970. Assume il ricorrente il mancato superamento del termine di decadenza per insussistenza nell'atto dei «tratti essenziali»previsti dalla legge. In altre parole, è censurata la sentenza impugnata per avere applicato l’art. 22 cit. senza considerare che, nella specie, le richieste restitutorie dell’Inps si traducevano in una vuota intimazione. In tali evenienze, alcuna decadenza potrebbe venire in rilievo, pena la violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, giacché il lavoratore sarebbe costretto ad agire entro un termine di decadenza brevissimo e, peraltro, «al buio». 6. Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 22 in relazione al profilo della mancata definitività del provvedimento. 6.1. La censura attinge la parte della sentenza in cui il termine decadenziale di 120 giorni è stato fatto decorrere – secondo il ricorrente – dalla data di ricezione delle prime note di indebito, cioè dal 12 luglio 2022, senza considerare che la definitività presuppone «quantomeno» l’esaurimento della prima fase dei ricorsi amministrativi. 6.2. Nel motivo si rimarca che, nella specie, considerata la decorrenza dei termini dalla data di ricezione delle successive note di indebito, risalenti al 16 e 18 novembre 2022, il deposito del ricorso giudiziale (avvenuto il 23 marzo 2023) era da considerarsi tempestivo, in quanto non era trascorso un lasso di tempo nel complesso superiore a 150 giorni(30 più 120). 7. I due motivi, strettamente connessi, si prestano ad una trattazione congiuntae vanno, nel loro complesso, respinti. 7.1. Come accertato nella sentenza impugnata, le note di indebito predisposte dall’Inps e comunicate nel mese di luglio del 2022 avevano permesso al lavoratore di acquisire consapevolezza delle intervenute variazioni degli elenchi anagrafici del comune di residenza, in modo da consentirgli prima di attivare il prescritto procedimento amministrativo e poi di adire il giudice per tutelare i propri diritti (v. pag. 2: «Il primo Giudice, dato atto che la comunicazione della variazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli […] aveva avuto luogo […] il 12.7.2022, che l’impugnazione del provvedimento in sede amministrativa aveva avuto luogo il 14.10.2022 […] e che il ricorso giurisdizionale era stato proposto in data 23.3.2023 […]»). 7.2. Sulla scorta di tale accertamento in fatto, non efficacemente contrastato in questa sede, diviene del tutto apodittica la tesi difensiva secondo cui le comunicazioni dell’Istituto non avrebbero, invece, consentito di avere contezza dell’intervenuta variazione degli elenchi.A tale riguardo, è solo il caso di ribadire che l’applicazione di norme di diritto viene in rilievo in relazione al fatto nei termini in cui è accertato in sentenza e non rispetto a fatti diversamente ricostruiti dalla parte ricorrente. 7.3. Fatta questa premessa, quanto alla data di decorrenza del termine decadenziale, la Corte territoriale ha correttamente affermato che la presentazione tardiva del ricorso amministrativo (avvenuta il 14 ottobre 2022, ossia oltre il termine perentorio ex art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 di trenta giorni a partire dal 12 luglio 2022, data di ricezione delle note di indebito) non vale a spostare in avanti il dies a quo del termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale (v. Cass. n 12603 del 2007) né determina alcuna rimessione in termini dell’interessato (cfr. Cass. n. 7527 del 2010). Ed infatti, il termine didecadenza di centoventi giorni previsto dall’art.22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività (cfr. Cass. n. 7986 del 2024). Anche di recente questa Corte ha ribadito che in caso di rigetto del ricorso amministrativo ovvero di mancata presentazione del medesimo il provvedimento di mancata iscrizione diviene definitivo e inizia a decorrere il termine di decadenza di 120 giorni ex art. 22 cit. (cfr. Cass. n. 2512 del 2025, in motivazione). 7.4. Nello specifico, pertanto, ricevuta la comunicazion e dell’Inps nel mese di luglio 2022, con l’infruttuoso decorso del termine di trenta giorni per proporre ricorso amministrativoex art. 11 del d.lgs. n. 375 del 1993 , il provvedimento di «cancellazione» è divenuto definitivo e l’azione andava promossa nei successivi 120 giorni. Il deposito del ricorso è avvenuto invece il 23marzo 2023; correttamente, dunque, la Corte di appello ha statuito la tardività della domanda giudiziale. 8. Altrettanto corretta è l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 22 cit. opera anche nel presente giudiziodi accertamento negativo dell’indebito proposto dall’accipiensnei confronti dell’Inps. 8.1. Come già osservato più volte da questa Corte, in tema di disoccupazione agricola, l’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l’attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione (oppure, come verificatosi nel caso in esame, di variazione del numero delle giornate lavorative) da tali elenchi, entro il termine decadenziale di cui all’art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modificazioni in l. n. 83 del 1970 (cfr. Cass. n. 13312 del 2024 e Cass. n. 7967 del 2024). 9. Vanno senz’altro disattesi anche i dubbi di costituzionalità adombrati nel ricorso sul doppio versante della violazione del diritto di azione (art. 24 Cost.) e del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.). Deduce il ricorrente, in proposito, che la domanda del lavoratore è soggetta ad un termine di decadenza brevissimo che inizia a decorrere anche senza egli possa conoscere con esattezza le ragioni della variazione degli elenchi. 9.1. Al riguardo, la Corte costituzionale (sent. n. 192 del 2005) ha spiegato che non confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. la previsione di un termine di decadenza di soli 120 giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento – dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato ovvero alla cancellazione dagli stessi. Ciò in base al rilievo secondo cui la previsione di termini decadenziali per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di cancellazione o di mancata inclusione negli elenchi nominativi è giustificata dall’esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto, avuto riguardo alla circostanza che l’atto di iscrizione costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali l’indennità di malattia e di maternità, e titolo per l’accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi). 9.2. In sostanza, la fissazione di un termine di decadenza risponde all’esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici, in un settore contraddistinto da un’apprezzabile difficoltà di accertamento (cfr. Cass. n. 10220 del 2024, in motivazione). 9.3. Inoltre, questa Corte ha già chiarito che la previsione di tale termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria non viola neppure gli artt. 24 e 113 Cost., atteso che esso non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell’interessato (v. Cass. n. 15460 del 2004). 10. È assorbito il quarto motivo , con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; il motivo attiene a profili di merito, superati dal definitivo accertamento della decadenza. 11. Con l’ultimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa decisione sulla domanda, proposta in via subordinata, di risarcimento dei danni per violazione di legge. 11.1. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda, formulata in via subordinata, di risarcimento del danno, quantificabile nelle giornate dell’indennità di disoccupazione, cagionato dall’Inps con il suo comportamento. A detta del lavoratore, difatti, l’Istituto aveva ostacolato l’esercizio dei suoi diritti, in quanto le comunicazioni relative agli indebiti erano prive di motivazione e, comunque, nulla era stato chiarito in ordine alle ragioni della pretesa, né nel verbale ispettivo né in corso di causa, sebbene il Tribunale avesse espressamente chiesto all’Ente di chiarire come aveva determinato le giornate di lavoro sulla scorta delle quali era stata formata la richiesta di indebito. 12. Il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità. 12.1. Si è già evidenziato che, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. postula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate. Va ricordato, inoltre, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite), ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente un generico richiamoalle eccezioni contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione (v. Cass. n. 33649 del 2023). 12.2. Nel caso in esame, parte ricorrente era risultata pienamente vittoriosa in primo grado, sicché, a fronte dell’appello proposto dall’Inps, avrebbe dovuto riproporre la domanda subordinata della cui mancata disamina si lamenta in questa sede. Tuttavia, nel ricorso non viene dedotto in modo specifico che tale riproposizione vi sia stata , né emerge con chiarezza la riproposizione della domanda nella memoria costitutiva in appello. Ciò preclude la possibilità di valutare se la Corte territoriale sia incorsa nel denunciato errore. 12.3. L’evidenziato deficit deduttivo è tanto più reso evidente dal fatto che la sentenza impugnata dà atto che l’appellato aveva in subordine chiesto la condanna dell’Istituto alle spese processuali a titolo risarcitorio (v. pag. 4). Si tratta di una pretesa subordinata dal contenuto sensibilmente diverso da quello della domanda di cui si riferisce nel ricorso per cassazione, in cui il risarcimento del danno è rapportato alle giornate dell’indennità di disoccupazione. 13. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere rigettato. 14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico del ricorrente, come da dispositivo. 15. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussist